pv magazine Italia ha avuto il piacere di sentire gli avvocati Domenico Segreti e Giuseppe Salamone di Target per capire la sentenza dal TAR Lombardia pubblicata il 30 dicembre 2025 (20253012 Sentenza Five_e Codogno). Salamone e Segreti hanno difeso e rappresentato Five-E Italy Green S.r.l. Secondo i due avvocati la sentenza “costituisce un importante precedente su un tema molto dibattuto”.

Immagine: Target
La sentenza riporta: “debbono essere considerate idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici tanto le aree cui si riferiscono le disposizioni richiamate nella prima parte della lettera c-quater, quanto le altre aree che non siano ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, ovvero non siano incluse entro una determinata fascia di rispetto dei beni culturali o di quelli paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 136 d.lgs. cit.” Quali sono queste aree? Cosa vuol dire questo passaggio?
Quando il TAR afferma che “debbono essere considerate idonee… tanto le aree di cui alla prima parte della lettera c-quater, quanto le altre aree che non siano ricomprese nel perimetro dei beni tutelati o nelle relative fasce di rispetto”, intende dire che la lettera c-quater non restringe, ma amplia il catalogo delle aree idonee. Sono idonee:
- le aree già individuate dalle lettere precedenti (a, b, c, c-bis, c-ter),
- in aggiunta, tutte le aree non vincolate né prossime a beni culturali o paesaggistici.
È una lettura che evita l’“eterogenesi dei fini”: una norma nata per accelerare le rinnovabili non può diventare uno strumento di blocco generalizzato.
Ritornando sul punto… Voi spiegate che il TAR di Milano ha compiuto “un’approfondita disamina” della normativa sulle aree idonee ex art. 20 comma 8 e sulla ratio sottostante, concludendo che i presupposti di idoneità previsti dalla lett. c-quater (assenza di vincoli culturali o paesaggistici e distanza da beni vincolati) non si aggiungono a quelli contemplati dalle precedenti fattispecie, ma delineano una diversa, autonoma ed ulteriore ipotesi. Cosa vuol dire?
Il TAR afferma che “i presupposti della lettera c-quater non si aggiungono a quelli delle lettere precedenti, ma configurano una diversa e autonoma fattispecie di idoneità.” In concreto significa che se un’area è idonea ai sensi della lettera c-ter (ad esempio area agricola entro 500 m da uno stabilimento industriale) non è necessario verificare anche il rispetto delle distanze dai beni culturali previste dalla lettera c-quater. Le varie fattispecie dell’art. 20, comma 8 quindi non descrivono condizioni cumulative, ma ipotesi alternative di idoneità ex lege. La c-quater funziona come norma di chiusura: amplia il novero delle aree idonee quando non ricorrono le ipotesi più “qualificate” (aree già antropizzate) delle lettere precedenti.
La sentenza riguarda il rapporto tra le aree idonee ex art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021 c-ter e c-quater. In che modo sarà rilevante in Lombardia? E in Italia?
La sentenza è particolarmente rilevante perché chiarisce, in modo approfondito e argomentato, il rapporto tra le diverse ipotesi di “aree idonee” previste dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021, e in particolare tra le lettere c-ter e c-quater.
In Lombardia, il pronunciamento ha un impatto immediato: molti procedimenti PAS o autorizzazioni uniche sono stati (e vengono tuttora) bloccati da Comuni e Province che interpretano la lettera c-quater come un requisito aggiuntivo e cumulativo, imponendo automaticamente le fasce di rispetto da beni culturali anche ad aree già idonee ex c-ter. Il TAR Milano smentisce chiaramente questa impostazione. A livello nazionale, la sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consistente (TAR Piemonte, Toscana, Sicilia, Brescia) che consolida una lettura estensiva e pro-transizione energetica della norma e in considerazione dell’ampiezza delle argomentazioni è quindi destinata a diventare un riferimento importante anche in altre Regioni.
Va precisato anche che il DL 175/2025 che ha recato, tra le altre, una riforma integrale delle c.d. aree idonee e delle possibili realizzazioni di impianti fotovoltaici su aree agricole non contiene più una norma simile al c-quater. Quindi bisognerà attendere la conversione in legge del predetto decreto per capire se gli iter autorizzativi già avviati proseguono con le vecchie norme o con le nuove norme sulle aree idonee.

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Potete spiegare altri aspetti rilevanti della sentenza?
Oltre al chiarimento sul rapporto c-ter / c-quater, la sentenza è rilevante perché:
- ricostruisce la ratio legis dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, collegandola agli obiettivi europei di decarbonizzazione e alla Direttiva RED II;
- pone l’accento sulla circostanza che una pregressa antropizzazione o meno dell’area in rilievo fa discendere una diversa composizione degli interessi in gioco e in particolare che alle diverse ipotesi di idoneità dell’area corrispondono di conseguenza differenti modulazioni dell’interesse alla conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico rispetto all’interesse alla transizione energetica;
- censura implicitamente prassi amministrative restrittive e difensive, che finiscono per introdurre limiti non previsti dal legislatore.
Qual è stato il vostro ruolo nel ricorso proposto nel 2025 da Five-E Italy Green. Cosa avete dimostrato nel caso specifico?
Abbiamo assistito Five-E Italy Green in tutte le fasi del contenzioso, dimostrando in particolare che:
- l’area di impianto rientrava pienamente nei canoni dell’area idonea della lettera c-ter, n. 2;
- la lettura comunale della c-quater come norma “aggiuntiva” era giuridicamente errata;
- la sentenza avrebbe dovuto fondarsi su un’interpretazione sistematica, teleologica e letterale, come poi ha fatto il TAR.
Inoltre, nel caso concreto è stata superata e smentita anche la contestazione sulla presunta demanialità delle aree catastalmente classificate come “acque”.
Può spiegare l’impianto di Codogno (capacità, caratteristiche..)? Si trattava di una PAS, corretto?
Sì, si trattava di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per un impianto fotovoltaico a terra in area idonea di potenza inferiore a 10 MW. Il progetto rientra pienamente nello schema di impianto di media dimensione, tipico della transizione energetica diffusa, che il legislatore ha espressamente voluto agevolare.
Altre considerazioni?
Questa sentenza manda un messaggio chiaro:
- la transizione energetica non può essere ostacolata da interpretazioni amministrative difensive;
- i Comuni non possono introdurre, tramite letture creative della norma, vincoli non previsti dal legislatore;
- il giudice amministrativo è sempre più consapevole del ruolo sistemico delle rinnovabili.
In prospettiva, la decisione rafforza la certezza del diritto per operatori, investitori e professionisti, e contribuisce a rendere il quadro autorizzativo più prevedibile, coerente e allineato agli obiettivi europei.
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