Il Consiglio di Stato sblocca “il limbo” del VIA: ora il CdM deve decidere entro 30 giorni

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La sentenza n. 2026 dell’11 marzo 2026, n. 2026 del Consiglio di Stato (Sez. IV) è i fondamentale importanza per tutti i grandi progetti da fonti rinnovabili sottoposti a VIA nazionale. Accogliendo il ricorso di Sardeolica, difesa dagli avvocati Andrea Leonforte e Lorenzo Parola,  la Sezione IV ha affermato per la prima volta che il silenzio del Consiglio dei Ministri (CdM) nella fase di superamento del dissenso tra amministrazioni è illegittimo oltre un certo termine e può essere impugnato in sede giurisdizionale.

Andrea Leonforte ha spiegato il caso a pv magazine Italia, sottolineandone l’importanza cruciale anche per il settore del fotovoltaico.

Al centro della vicenda c’è un progetto per la realizzazione di un parco eolico in Sardegna, “Boreas”, da 60 MW, inserito tra gli interventi strategici per la transizione energetica e collegato agli obiettivi Pnrr e Pniec. I legali hanno contestato l’inerzia della Presidenza del Consiglio e del CdM dopo il deferimento del procedimento, avvenuto a seguito del contrasto tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e Ministero della Cultura (MIC).

Secondo l’impostazione difensiva, accolta dal Consiglio di Stato, questa fase non può essere considerata una “zona franca” politica, sottratta a termini e regole del procedimento amministrativo. Il decreto VIA, quando c’è dissenso tra le amministrazioni coinvolte, viene sostituito dalla deliberazione del CdM, che quindi assume a tutti gli effetti la natura di provvedimento amministrativo conclusivo.

“La peculiarità di questa decisione – spiega Leonforte – è che il Consiglio di Stato riconosce che anche davanti al CdM siamo in presenza di una vera fase procedimentale, non di un momento ‘politico’ avulso da regole: il CdM agisce come organo amministrativo e, se i termini sono ampiamente superati, può essere condannato a provvedere”.

Finora, come ricorda Leonforte “questo segmento era stato considerato di natura puramente politica, fuori da ogni obbligo di termini o di conclusione”. La conseguenza pratica, per molti operatori, era la permanenza dei progetti in un limbo amministrativo di tre-quattro anni (o più), dopo aver già attraversato l’intero iter di VIA presso il MASE.

La sentenza interviene proprio su questo vuoto. In assenza di un termine speciale per la fase di superamento del dissenso ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c‑bis), L. 400/1988, il Consiglio di Stato stabilisce che si applica il termine ordinario di 30 giorni di cui all’art. 2 della legge 241/1990. Decorso tale termine, il silenzio del Consiglio dei Ministri è illegittimo e può essere contestato con l’azione avverso il silenzio.

Il Collegio ribadisce che la deliberazione del Consiglio dei Ministri ha natura di atto di alta amministrazione – non di atto politico – e che, pur con un’ampia discrezionalità, resta soggetta ai principi di buon andamento, efficienza e certezza dei tempi dell’azione amministrativa. Di conseguenza la fase a Palazzo Chigi è parte integrante del procedimento di VIA, il privato non è estraneo a questo segmento, ma è il destinatario finale del provvedimento e l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso.

“Finora – osserva Leonforte – questa fase era stata letta come sganciata da qualsiasi scandenzario, quasi fosse un momento esclusivamente politico. Il Consiglio di Stato, invece, dice che se quella deliberazione produce gli effetti di una VIA, allora rientra a pieno titolo nella logica del procedimento amministrativo e deve rispettarne le regole”.

Nel caso concreto, relativo al parco eolico sardo, il Consiglio di Stato non si limita a riconoscere l’illegittimità del silenzio, ma fissa in 120 giorni il termine per la conclusione del procedimento amministrativo con la deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un termine più ampio dei 30 giorni generali, motivato dalla complessità del bilanciamento tra interessi coinvolti e dal lungo lasso di tempo già trascorso, ma che comunque segna un confine preciso oltre il quale la stasi non è più tollerabile.

Il principio, però, va ben oltre l’eolico. “Si applica a tutte le rinnovabili, fotovoltaico compreso – chiarisce Leonforte – perché ciò che conta non è la tecnologia, ma il fatto di trovarsi in una VIA nazionale in cui c’è stato il contrasto tra le due amministrazioni e il successivo deferimento al CdM”. Per gli operatori FER – e, in particolare, per gli sviluppatori di grandi impianti fotovoltaici utility scale – la decisione offre un nuovo strumento per reagire all’inerzia nelle fasi finali dei procedimenti, proprio laddove spesso si concentrano i colli di bottiglia.

In un quadro in cui la normativa europea e nazionale sulla transizione energetica impone procedure accelerate e certezza dei tempi autorizzativi, il messaggio del Consiglio di Stato è chiaro: anche l’ultima parola del CdM deve arrivare entro tempi ragionevoli. “Non è più sostenibile – conclude Leonforte – che i progetti strategici per la transizione energetica restino sospesi sine die: se c’è un contrasto tra amministrazioni e il caso viene portato al CdM, quella fase deve avere tempi certi e deve, necessariamente, arrivare a una decisione”.

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