Articolo presente nell’edizione speciale Key Rimini 2026
Germana Cassar, partner di DLA Piper, spiega che, già a livello europeo, la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) introduce una specifica attenzione per gli impianti di stoccaggio co-ubicati, riferendosi espressamente alle configurazioni “ibride” in cui i sistemi di accumulo sono integrati con impianti di produzione da fonti rinnovabili.
Fotovoltaico e Bess
“La nozione di co-located energy storage assume nella RED III un valore che va ben oltre la mera classificazione tecnica: diventa lo strumento attraverso il quale il legislatore europeo intende accelerare l’integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico, riconoscendo che la sola installazione di nuova capacità produttiva non è più sufficiente in assenza di adeguati strumenti di flessibilità. Non a caso, la Direttiva impone agli Stati membri di garantire che tali impianti combinati FER-Bess possano beneficiare di procedure autorizzative semplificate e accelerate”, ha spiegato Cassar.
Il recepimento della RED III nell’ordinamento italiano è avvenuto con il DL 9 gennaio 2026, n. 5, che ha formalmente dato attuazione alle nuove disposizioni europee in materia di promozione delle fonti rinnovabili.
“Sebbene nel decreto di recepimento non emergono disposizioni specifiche volte a garantire iter distinti, più rapidi o strutturalmente agevolati per questa tipologia di impianti, né sul piano dei titoli abilitativi, né su quello della valutazione ambientale e neppure un rafforzamento delle misure di sostegno dedicate agli impianti combinati, le ultime modifiche al TU FER, introdotte dal DL 21 novembre 2025, n. 175, come convertito, hanno introdotto la definizione di ‘impianto ibrido’. Essa si presenta, almeno sul piano concettuale, più ampia rispetto a quella di impianto di stoccaggio di energia elettrica co-ubicato già delineata a livello europeo”, ha spiegato Cassar.
Il TU FER, infatti, non si limita a ricomprendere l’ipotesi di un impianto a fonte rinnovabile e di un sistema Bess, serviti da un unico punto di connessione alla rete, ma qualifica come “impianto ibrido” un’unica iniziativa infrastrutturale caratterizzata dalla compresenza di diverse fonti di energia rinnovabile, oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo o con un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno.
In sostanza, la semplificazione ivi contenuta è che l’impianto ibrido va considerato come un unicum ai fini dell’iter autorizzativo, spiega Cassar.
Tale impostazione, che in astratto potrebbe apparire funzionale a una maggiore integrazione tra produzione e accumulo o elettrolizzatore, si traduce tuttavia in una scelta normativa ambigua sul piano procedurale, continua la partner di DLA Piper.
“L’unica vera specificazione contenuta nel TU FER applicabile a impianti ibridi è infatti rinvenibile nell’art. 14, comma 9. La norma stabilisce, in sostanza, che l’intervento debba essere assoggettato al procedimento autorizzativo più gravoso tra quelli astrattamente applicabili alle singole componenti del progetto. Ne deriva un effetto paradossale: opere che, se considerate autonomamente, come i sistemi di accumulo o talune infrastrutture di connessione, sarebbero assoggettate a regimi semplificati (PAS, procedimenti abilitativi accelerati o addirittura esclusioni), vengono attratte in procedimenti complessi e ordinari per il solo fatto di essere integrate in un progetto ibrido unitario. In questo modo, la disciplina dell’impianto ibrido finisce per neutralizzare il favor legislativo per le semplificazioni e per introdurre un aggravio procedurale difficilmente conciliabile con gli obiettivi di rapidità e certezza dei tempi autorizzativi propri della transizione energetica”, ha detto Cassar.
L’avvocatessa ha aggiunto che il recente DL n. 175/2026, come convertito, ha aggravato l’iter di approvazione del piano per l’individuazione delle zone di accelerazione, prevedendo l’obbligo di coinvolgimento degli enti locali per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati.
Un aggravamento che, spiega Cristina Martorana, partner di Legance, non era percepito come tale dai pionieri degli impianti ibridi, cioè da coloro che si erano avventurati ad autorizzare gli impianti Bess integrati con impianti solari, quando gli stessi non conoscevano ancora una definizione di rango primario ma erano stati comunque legittimati dal legislatore del 2020 (attraverso il DL 76), che aveva finalmente disciplinato gli iter autorizzativi per la costruzione ed esercizio degli impianti di accumulo a batterie.
“La ragione è semplice: all’epoca le Bess integrate ad impianti FER non erano definite come impianti ibridi, ma come infrastrutture equivalenti alle opere di connessione alla rete degli stessi impianti FER. Di conseguenza, si riteneva ragionevole che la relativa autorizzazione andasse di pari passo. I primi mal di pancia degli operatori sono di contro intervenuti quando gli stessi si sono trovati ad autorizzare impianti Bess integrati ad impianti FER in corso di autorizzazione, o già autorizzati, o addirittura in esercizio. In quei casi la ‘disparità di trattamento’ rispetto alle Bess stand-alone è emersa in maniera dirompente. Per questo lascia perplessi il fatto che il legislatore di oggi, nel momento in cui ha sentito l’esigenza di rimettere mani al TU FER e, nel far ciò, ha anche ridato ‘dignità’ alle Bess, si sia poi dimenticato di correggere la ricordata disparità di trattamento. Ma tant’è”, ha detto Martorana a pv magazine Italia.
Fotovoltaico ed elettrolisi
Cassar spiega poi che l’abbinamento fotovoltaico ed elettrolisi è stato utilizzato soltanto in contesti territoriali caratterizzati da grandi imprese produttive. Occorrerà verificare se questa nuova definizione avrà un utilizzo anche per questi abbinamenti.
“L’attuale versione del DM Fer Z non introduce alcuna misura di incentivazione diretta degli impianti ibridi”. Cassar sottolinea che, per gli operatori, i vantaggi dell’impianto FER integrato con Bess o con elettrolizzatore possono essere sintetizzati in una migliore valorizzazione dell’energia prodotta, anche in contesti di satuazione infrastrutturale e nel miglioramento della bancabilità del progetto, accedendo a nuove fonti di ricavo legate alla flessibilità e ai servizi di rete.
“In prospettiva, la competitività degli impianti rinnovabili sarà sempre più legata non solo a quanto producono, ma a come e quando immettono energia in rete o all’utilizzo che viene effettuato dell’energia prodotta. Va osservato che al momento non è previsto uno specifico regime di sostegno e l’attuale versione del DM Fer Z non introduce alcuna misura di incentivazione diretta degli impianti ibridi, né tantomeno una disciplina dedicata che valorizzi l’integrazione tra impianti FER e sistemi di accumulo”, ha detto la partner di DLA Piper.
Il DM Fer Z è il meccanismo di supporto agli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. Per ora, al momento della scrittura di questo articolo, il Mase ha reso disponibile una bozza, composta da 15 articoli e due allegati.
DLA Piper si aspetta che l’assenza di una disciplina organica e puntuale sugli impianti ibridi possa generare significative divergenze interpretative in sede autorizzativa, in particolare con riferimento alla valutazione ambientale e alle modalità di connessione alla rete.
“Il quadro normativo vigente, infatti, non contiene una chiara previsione su come tali impianti debbano essere qualificati e trattati nell’ambito dei procedimenti di valutazione impatto ambientale (VIA). Ove siano presenti più impianti fotovoltaici, uno assoggettato a screening regionale e l’altro a VIA statale, e una Bess, non vi sono norme specifiche che possano dirimere le competenze. Tale incertezza rischia di tradursi in prassi applicative disomogenee da parte delle amministrazioni competenti, con esiti profondamente differenti a parità di configurazione tecnologica”, ha detto Cassar.
Fotovoltaico ed eolico
Tra le diverse configurazioni di impianti ibridi, l’avvocatessa non registra, allo stato, un particolare interesse per la combinazione fotovoltaico–eolico, sebbene l’integrazione tra tali fonti potrebbe, in linea teorica, attenuare il problema strutturale della scarsa programmabilità delle FER.
“È solo una questione di tempo”, conferma Martorana. “Come è stato per le Bess, che hanno visto la luce prima in Paesi ritenuti più maturi dal mercato rilevante rispetto all’Italia, così accadrà anche per quest’altra tipologia di impianto ibrido. Ci auguriamo che, l’esser partiti dopo non significhi solo ritardo, ma vantaggio competitivo, potendo il nostro regolatore imparare dagli errori e/o far leva, per superarle, sulle problematiche manifestatesi nei Paesi pionieri, come la Spagna, al netto delle diversità del quadro regolatorio e dell’infrastruttura di rete esistente”.
Cassar poi aggiunge che la scarsa diffusione di soluzioni ibride fotovoltaico-eolico appare riconducibile a fattori prevalentemente regolatori e autorizzativi e di meccanismi di incentivazione, più che a limiti tecnologici. “Ci auguriamo che l’esser partiti dopo non significhi solo ritardo, ma vantaggio competitivo”
“In primo luogo, l’assenza di una disciplina chiara sulla qualificazione unitaria di tali impianti e sul relativo trattamento in sede autorizzativa e di valutazione ambientale rende l’ibridazione tra fonti diverse un’opzione giuridicamente incerta e procedimentalmente rischiosa sul piano dell’esito autorizzativo favorevole. A ciò si aggiunge l’ulteriore complessità connessa alla necessità di coordinare regimi autorizzativi, soglie VIA e modalità di connessione alla rete differenti, con un inevitabile aggravio in termini di tempi e oneri amministrativi. In questo contesto, l’ibridazione tra fotovoltaico ed eolico finisce per risultare meno attrattiva sotto il profilo del rischio regolatorio, inducendo gli operatori a privilegiare configurazioni più semplici o maggiormente presidiate dal legislatore. Anche sotto il profilo dei regimi di sostegno, la combinazione fotovoltaico–eolico è giuridicamente ammissibile sul piano formale, ma resta priva di una disciplina differenziata che ne valorizzi le peculiarità sistemiche”, ha poi spiegato Cassar.
Fotovoltaico e data center
Parlando di fotovoltaico e data center, Cassar spiega che, nonostante la centralità strategica dei data center per lo sviluppo economico e tecnologico del Paese, le norme vigenti si limitano, per lo più, a favorire forme di autoproduzione e autoconsumo da parte dei grandi consumatori di energia, senza tuttavia introdurre strumenti specificamente pensati per incentivare l’abbinamento funzionale tra fotovoltaico e data center.
“L’installazione di impianti FER a servizio diretto dei centri di elaborazione dati resta affidata a soluzioni contrattuali e progettuali complesse, quali l’autoconsumo fisico o virtuale, i PPA on-site o near-site, che non trovano ancora un chiaro e stabile inquadramento normativo sotto il profilo autorizzativo, urbanistico ed energetico. Va tuttavia segnalata la novità introdotta dal DL 175/2025 (come convertito) al TU FER secondo cui sono state dichiarate come ‘aree idonee’ per l’installazione di impianti FER i siti destinati ai centri di elaborazione dati. In questi siti sarà possibile beneficiare delle semplificazioni autorizzative per l’installazione di impianti fotovoltaici e Bess a servizio dei consumi energetici dei data center”, ha concluso Cassar.
I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.








Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.
I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.
Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.
Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.