La sentenza 474/2026 pubblicata il 1° aprile 2026 dal TAR Lombardia – Brescia – Sezione I, interviene sulla dimostrazione della disponibilità delle aree nell’ambito della Procedura abilitativa semplificata (PAS).
Con la pronuncia il tribunale ha accolto il ricorso relativo a un impianto fotovoltaico da circa 5 MW nel Comune di Verolanuova (Brescia), stabilendo che anche un contratto preliminare di compravendita può costituire titolo idoneo ai fini della disponibilità del suolo, purché attribuisca al proponente poteri concreti e immediati per svolgere le attività necessarie al conseguimento del titolo abilitativo.
La decisione tocca uno dei punti più delicati nello sviluppo dei progetti utility-scale: la fase in cui l’operatore deve dimostrare di avere un legame giuridicamente sufficiente con le aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse, senza avere ancora completato l’acquisizione definitiva dei terreni. In questo caso, il Comune di Verolanuova aveva chiuso negativamente il procedimento sostenendo che il preliminare prodotto dalla società proponente non fosse sufficiente a provare la disponibilità delle aree, in assenza del trasferimento del possesso “giuridicamente inteso”.
Il Tar ha però respinto questa impostazione. Nella motivazione, i giudici chiariscono che l’articolo 6 del d.lgs. 28/2011, applicabile alla vicenda, richiede la “disponibilità” degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, ma non impone né la proprietà del fondo né la titolarità di un diritto reale. La formulazione della norma viene letta in chiave sostanziale e non formalistica: ciò che conta è che il soggetto abbia un potere sul bene sufficiente a svolgere le operazioni materiali e amministrative necessarie per perfezionare la PAS e, successivamente, consolidare la piena disponibilità dell’area per la realizzazione dell’impianto.
Tutto ciò conferma una lettura favorevole alla semplificazione autorizzativa. Secondo il Tar, infatti, la disciplina risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri iniziali per gli operatori, consentendo di differire la formalizzazione definitiva dell’investimento immobiliare al momento in cui il titolo autorizzativo sia effettivamente conseguibile.
Un altro aspetto centrale riguarda le condizioni sospensive contenute nel contratto, in particolare il buon esito delle procedure di prelazione sui terreni e l’ottenimento del titolo autorizzativo. Il TAR precisa che la presenza di condizioni sospensive sul trasferimento definitivo della proprietà non impedisce, di per sé, di considerare esistente la disponibilità del fondo ai fini della PAS, se il contratto attribuisce comunque i poteri necessari nella fase autorizzativa.
La pronuncia affronta anche la scansione temporale della PAS. Il Tar ricorda che la procedura prevista dall’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 rientra nel genus della Scia e che, se entro 30 giorni il Comune non adotta un ordine motivato di non effettuare l’intervento, l’attività deve ritenersi assentita. C’è quindi la conferma che il decorso del termine produce effetti sostanziali e non meramente ordinatori. L’amministrazione, quindi, deve verificare entro quel termine la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma e non può far emergere successivamente motivi ostativi che avrebbe dovuto contestare nella fase procedimentale.
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