Fotovoltaico su area agricola, il TAR annulla il diniego del Comune di Candiana

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Il TAR di Venezia ha annullato il diniego del Comune di Candiana, in provincia di Padova, che reputava non idonea l’area agricola in cui era prevista la realizzazione di un progetto fotovoltaico da 7,24 MW entro 500 metri da un altro impianto. La sentenza, la n. 825/2026 pubblicata il 15 aprile, accoglie il ricorso della società agricola Azienda Valli di Adriano Miola e C.

Il nodo principale ha riguardato la qualificazione di un impianto fotovoltaico esistente di potenza superiore a 20 kW. Secondo l’impostazione del Comune, un progetto che non produce emissioni in atmosfera non può definirsi “impianto industriale” o “stabilimento”. Il tribunale ha respinto la lettura dell’amministrazione locale, aderendo all’orientamento già espresso da altri TAR secondo cui la produzione e vendita professionale di energia elettrica integra una funzione produttiva, anche in assenza di emissioni dirette.

Ne deriva che, se l’impianto è di tipo “industriale”, le aree agricole entro 500 metri, in assenza di vincoli culturali o paesaggistici rilevanti, rientrano tra le aree idonee ex lege (art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D.Lgs. 199/2021).

Il Tribunale ha inoltre escluso che il nuovo progetto possa costituire un artato frazionamento rispetto all’impianto già esistente. La distanza temporale tra le due iniziative (oltre dieci anni secondo la motivazione, oltre quindici la ricorrente) e il rinnovato quadro normativo smentiscono una correlazione strumentale tra le due iniziative.

Il Comune aveva inoltre chiesto l’asservimento di una superficie agricola pari ad almeno 15 volte l’area occupata dall’impianto, ai sensi della legge regionale 17/2022 del Veneto. Il TAR ha tuttavia chiarito che la disciplina non si applica alle aree già qualificate come idonee ex lege dalla normativa statale.

Nella sentenza, infine, i giudici specificano che la presenza di aree agricole di pregio non può determinare un’incompatibilità automatica, né può giustificare un rigetto della procedura abilitativa semplificata (PAS), per cui è invece necessaria una motivazione “rafforzata”.

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