TAR Lombardia su indirizzi regionali per impianti agriPV, avvocati Legance: “portata dirompente”

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Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia ha accolto il ricorso di Statkraft Italia e Ski S A4, annullando in parte la deliberazione della giunta regionale (d.g.r.) Lombardia 15 luglio 2024, n. XII/2783, e disponendo la compensazione delle spese processuali. Lo si legge nella sentenza pubblica il 22 maggio dalla Sezione Terza del TAR Lombardia.

Nell’allegato A della delibera di “approvazione di indirizzi in merito all’’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole”, la regione Lombardia consentiva alle sole imprese agricole e alle società a partecipazione congiunta (imprenditori agricoli e produttori di energia elettrica) di presentare istanza autorizzativa, indicando che il progetto agrivoltaico non potesse accogliere sistemi agrivoltaici in oltre il 40% della superficie agricola utilizzata (SAU) e che almeno il 70% della SAU fosse destinata ad attività agricola.

“Le procedure di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione FER, ivi compresi gli agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a vincoli o condizioni non previsti dalla normativa statale (cfr. Corte Cost., 27/10/2022, n. 221; Corte Cost., 21/10/2022, n. 216). Nel caso dispecie la Regione, con la delibera impugnata, ha introdotto requisiti soggettivi che si sostanziano in vincoli alla possibilità di installare un impianto agrivoltaico non previsti dalla normativa statale e, pertanto, illegittimi”, ha scritto il TAR.

Le due società sono state difese dagli avvocati Monica Colombera, Cristina Martorana, Lucio Di Cicco. pv magazine Italia ha parlato con due di loro (Di Cicco e Martorana di Legance) per capire il significato e la portata della sentenza.

pv magazine: In pratica il TAR Lombardia dicche le norme regionali non possono essere più stringenti di quelle nazionali, corretto?

Legance: Corretto, come lapidariamente affermato nell’inciso da te riportato tra virgolette. In un contesto in cui, giova sottolinearlo, la pronuncia in commento si pone peraltro in continuità con tutte le recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno stabilito il principio della massima diffusione delle FER, tra le quali rientra certamente l’agrivoltaico.

Che conseguenze avrà la sentenza?

De iure condito, e fermo restando che la pronuncia è ancora soggetta a possibile impugnazione avanti al Consiglio di Stato, l’effetto immediato è quello di consentire a tutti gli operatori, non solo alle società ricorrenti, di presentare istanza per l’autorizzazione di impianti agrivoltaici in tutto il territorio della Regione Lombardia anche se non soddisfano i requisiti soggettivi ed oggettivi sopra ricordati e ormai dichiarati illegittimi. De iure condendo invece, come previsto dalla proposta di legge regionale sulle aree idonee, la Regione Lombardia interverrà con una nuova d.g.r. in tema di agrivoltaico (cfr. Art 9 commi 4 e 5 della proposta di progetto di legge regionale approvata dalla giunta regionale con delibera 4191 del 15 aprile 2025). Tale nuova disciplina dovrà recepire i principi contenuti nella sentenza. Possiamo pertanto affermare che la sentenza ha una portata dirompente sul mercato rilevante, in quanto segna il passo che il legislatore regionale dovrà necessariamente percorrere e costituisce anche un segnale per le altre regioni.

Quali parti vengono annullate nello specifico?

I giudici aditi hanno annullato con la loro decisione le previsioni di cui al punto 6, requisito A (requisito oggettivo) e requisito D (requisito soggettivo) dell’Allegato A della delibera.

Quali parti invece il TAR non sono state annullate?

L’impugnazione riguardava solo i punti anzidetti, al netto di un punto relativo però agli impianti fotovoltaici. Tale punto non è stato annullato in quanto, come sottolineato dal TAR, la delibera “si occupa esclusivamente di aspetti attinenti agli impianti agrivoltaici”. Nella sostanza, pertanto, la ragione sottesa al mancato accoglimento di tale punto costituisce una vittoria, perché è la conferma che la delibera non può essere in alcun modo letta come una limitazione per gli impianti fotovoltaici da realizzarsi in area agricola idonea. Al netto di ciò, le altre parti dell’allegato A della delibera rimangono valide ed efficaci, con ciò conservandosi l’architettura della disciplina in materia di agrivoltaicche comunque dovrà essere soggetta a revisione per allinearla alla normativa regionale in tema di aree idonee che si va delineando, anche in conseguenza degli effetti delle ultime note sentenze emanate dal TAR Lazio.

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