Aree idonee, TAR Calabria definisce principio di autonomia normativa di c-ter e c-quater

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Il TAR Calabria, con sentenza n.600/2025 pubblicata il 4 settembre, ha accolto il ricorso di Engie Servizi Spa contro il provvedimento del comune di Bianco (Reggio Calabria) che negava la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4 MW.

Alessandra Quattrini dello studio Alma LED, che ha seguito Engie insieme al collega di Alma LED Riccardo Troiano e all’avvocato Riccardo Valle durante l’udienza del 16 luglio 2025, sottolinea che il TAR Calabria (Reggio Calabria) ha stabilito che “le disposizioni c-ter e c-quater rappresentano percorsi paralleli e indipendenti per la qualificazione delle aree idonee”.

“Da un punto di vista generale, la sentenza chiarisce il rapporto della fattispecie c-quater con le altre fattispecie di idoneità. Dall’altra parte, sancisce il principio che le norme regionali sono recessive rispetto alle norme nazionali sull’idoneità. Il c-quater è addizionale al c-ter. Quindi il TAR chiarisce che si tratta di due fattispecie, ognuna con vita a sé. Il TAR Calabria si allinea quindi alla giurisprudenza prevalente”, ha detto Quattrini a pv magazine Italia.

Il c-quater recita: “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo”.

Valle spiega poi a pv magazine Italia che il “fatto salvo” è da interpretare come un’opzione addizionale di idoneità da perseguire autonomamente.

“In altre parole, non devono essere tutti presenti i requisiti. Il TAR valorizza anche che il c-quater è stato introdotto dopo a livello temporale”, ha spiegato Valle.

La lettera c-ter parla degli impianti fotovoltaici in aree in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio. La lettera c-quater fa riferimento alle aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

“Dal punto di vista particolare il procedimento riprende l’istanza di PAS: il comune dovrà riconvocare la conferenza di servizi per esaminare l’istanza di PAS di Engie che era stata bocciata dal comune per il parere della sopraintendenza, poi ritenuto illeggitimo dal TAR. Questo l’effetto pratico”, ha detto Valle.

La sentenza del TAR Calabria può essere appellata al Consiglio di Stato entro sei mesi.

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