La Spagna aggiorna le regole di rete per ampliare l’integrazione di accumuli energetici e rinnovabili

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La Gazzetta Ufficiale spagnola ha pubblicato il Real Decreto (RD) 917/2025, che aggiorna il RD 413/2014 e introduce importanti novità per l’industria nazionale dell’accumulo energetico.

La normativa riconosce il ruolo degli impianti di storage nella gestione e stabilizzazione del sistema elettrico, in linea con il regolamento dell’Unione Europea (UE) 2019/943, che definisce l’accumulo come una tecnologia capace di fornire flessibilità e favorire una maggiore integrazione delle energie rinnovabili.

Pur definendo lo storage come una categoria operativa del sistema elettrico spagnolo, il RD 917/2025 non attribuisce ancora a queste installazioni una forma di remunerazione indipendente dagli impianti di produzione rinnovabile. Gli accumuli stand-alone continueranno dunque a basarsi sui ricavi dei mercati energetici o su sussidi d’asta legati ai meccanismi di capacità.

Fine della “generazione non gestibile” e nuova priorità di dispacciamento

La nuova normativa, che entrerà parzialmente in vigore il 16 novembre 2025, elimina il concetto di “generazione non gestibile” e include esplicitamente lo storage nel sistema. Essa definisce inoltre l’ordine di priorità nel redispatch verso il basso per l’energia non commercializzata nei mercati elettrici.

In base alle nuove regole, le fonti rinnovabili avranno priorità assoluta, comprese quelle integrate con sistemi di accumulo, a condizione che la capacità di storage sia inferiore a quella di generazione. Seguono la cogenerazione ad alta efficienza (anche con storage) e, successivamente, le altre tecnologie. Entro questo quadro, l’operatore di sistema **OS/REE** potrà dare priorità agli impianti che contribuiscono maggiormente alla sicurezza e qualità della fornitura.

Modifiche alla redditività regolata

Il decreto tiene conto anche del basso prezzo medio dell’elettricità in Spagna e dei suoi effetti sui gestori degli impianti rinnovabili. Attualmente, circa **62.000 impianti** operanti sotto il regime “ReCoRe” subiscono riduzioni di ricavi se producono meno delle ore equivalenti minime stabilite, calcolate in base al volume di energia venduta rispetto alla potenza installata. L’energia limitata (curtailed) o prodotta in ore a prezzo zero non veniva conteggiata.

Con il RD 917/2025, l’energia limitata e quella prodotta durante ore a prezzo zero non ridurranno più le ore equivalenti, purché l’impianto mantenga la generazione per almeno **sei ore consecutive** a prezzo nullo.

Obblighi tecnici e di telemetria ampliati

Il decreto amplia gli obblighi di assegnazione degli impianti rinnovabili ai centri di controllo di rete e impone ai sistemi di accumulo di trasmettere in tempo reale i propri dati di telemetria a Red Eléctrica de España (REE), ricevendone istruzioni operative.

Tale obbligo entrerà in vigore il 1° giugno e riguarderà gli impianti di accumulo di almeno 5 MW nella penisola e di 500 kW nelle isole. Ogni impianto dovrà collegarsi a un centro di controllo della generazione e della domanda. I progetti ibridi rinnovabili + storage dovranno inoltre trasmettere dati di telemetria separati per la parte di generazione e per quella di accumulo.

Anche le strutture di domanda connesse alla rete dovranno inviare dati di telemetria a REE. Gli impianti di cogenerazione, invece, potranno scegliere trimestralmente se vendere l’energia netta sul mercato o destinarla all’autoconsumo.

Integrazione dello storage nel quadro di remunerazione delle rinnovabili

L’obiettivo del decreto è integrare pienamente l’accumulo nel quadro regolatorio delle fonti rinnovabili, evitando penalizzazioni agli operatori che installano batterie e riconoscendo il ruolo essenziale dello storage in un sistema elettrico flessibile e stabile.

Gli articoli 11 e 21 del RD 413/2014 sono stati modificati per garantire che gli impianti rinnovabili sovvenzionati dotati di accumulo non subiscano più perdite di reddito. Gli impianti “ibridi di tipo 3”, privi di autoconsumo, potranno infatti ottenere l’intero ricavo dell’energia prodotta anche se immagazzinata. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, l’energia generata nei busbar delle centrali di tipo 3 sarà considerata ai fini del calcolo delle ore operative equivalenti.

Redispatch e flessibilità

In tema di priorità di redispatch, gli impianti ibridi di tipo 3 avranno lo stesso status delle centrali rinnovabili pure. La clausola di flessibilità e stabilità operativa concessa all’operatore di sistema potrà dare un vantaggio competitivo agli impianti ibridi rinnovabili + storage nel nuovo quadro normativo.

 

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