pv magazine Italia ha avuto il piacere di sentire Massimo Ragazzo, avvocato dello studio GSLex, per capire come la sentenza n. 542/2026 del Consiglio di Stato consolidi la giurisprudenza sul canone unico patrimoniale (CUP) per le imprese FER.
pv magazine: Cosa vuol dire che l’orientamento è stato confermato definitivamente?
Massimo Ragazzo: L’orientamento si può considerare “definitivamente confermato” perché la sentenza n. 542/2026 rappresenta l’ennesima pronuncia della Sezione VII del Consiglio di Stato (dopo le nn. 8062/2025 e 9447/2025) che afferma gli stessi principi giuridici (per quanto riguarda i rapporti con la Provincia di Foggia, si tratta di quattro sentenze favorevoli, in primo e in secondo grado). Come evidenziato nella sentenza, il Collegio ha fatto “integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa Sezione n. 8062/2025 e n. 9447/2025”, “consolidando” – per l’appunto – un orientamento giurisprudenziale uniforme e stabile. Questo significa che la questione giuridica può considerarsi definitivamente risolta in favore degli operatori delle energie rinnovabili.
Possono essere considerate delle eccezioni o delle maggiorazioni del canone in funzione di altri aspetti?
No. La sentenza è categorica nel definire i 800 euro come “misura fissa non elevabile del canone”. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio di invarianza del gettito (art. 1, comma 817, legge n. 160/2019) “non può condurre alla sostanziale abrogazione della disciplina speciale prevista dal legislatore”. Gli enti locali non possono quindi prevedere maggiorazioni o eccezioni nei confronti degli operatori del settore, poiché la tariffa forfettaria di 800 euro costituisce un regime speciale inderogabile stabilito direttamente dal legislatore.
Cosa vuol dire per i possessori di impianti con occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture?
Significa che tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che occupano suolo pubblico con cavidotti per la trasmissione dell’energia hanno diritto al canone forfettario di 800 euro annui per concessione, indipendentemente dall’estensione dell’occupazione o da altri parametri. La sentenza stabilisce che l’attività di produzione di energia elettrica “rientra tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità”, beneficiando quindi del regime agevolato.
Possono richiedere che l’eventuale canone annuo più alto venga diminuito a 800 euro? A chi e come lo dovrebbero richiedere?
Sì, possono e devono richiedere l’applicazione del canone corretto. La richiesta va presentata all’ente locale che ha emesso l’avviso di pagamento (Comune, Provincia o Città metropolitana), allegando la documentazione che dimostra la natura dell’attività svolta (produzione di energia da fonti rinnovabili) e citando la normativa di riferimento (art. 1, comma 831, legge n. 160/2019 e art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021). In caso di diniego, è possibile ricorrere al TAR competente.
Cosa potrebbe succedere nel caso di mancato adempimento?
In caso di mancato adempimento da parte dell’ente locale, l’operatore può impugnare i suddetti atti davanti al TAR territorialmente competente, chiedendo l’annullamento degli avvisi di pagamento e la condanna dell’ente al rimborso delle somme illegittimamente richieste. La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato costituisce un precedente vincolante che faciliterà l’accoglimento di tali ricorsi.
Nel caso l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato non venisse rispettato, quindi, cosa può fare un operatore? Può spiegare i diversi casi?
L’operatore può agire su più fronti: presentare istanza di autotutela all’ente locale citando la giurisprudenza consolidata; in caso di rigetto, proporre ricorso al TAR competente per l’annullamento degli atti illegittimi; richiedere il risarcimento del danno per l’illegittima richiesta di somme superiori a quelle dovute. La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato rappresenta un solido fondamento giuridico per tali azioni.
Sono possibili/ipotizzabili altre conseguenze, a parte la ridefinizione eventuale del canone?
Sì, la qualificazione degli impianti come “direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete” può avere ulteriori riflessi positivi. In particolare, la suindicata normativa (unitamente a quella di derivazione comunitaria, più strettamente afferente al settore delle fonti energetiche rinnovabili) potrebbe essere invocata dagli operatori del settore nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzativi e nelle eventuali procedure espropriative conseguenti, chiedendo il riconoscimento della natura di interesse pubblico dell’attività, con relativi benefici procedimentali.
Questa pronuncia si applica anche retroattivamente?
Sì, la pronuncia ha efficacia retroattiva. La sentenza richiama l’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, che costituisce norma di “interpretazione autentica” dell’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019. Le norme di interpretazione autentica hanno efficacia retroattiva dalla data di entrata in vigore della norma interpretata (1° gennaio 2021, per il canone unico patrimoniale).
Possibile che gli operatori chiedano anche delle compensazioni per canoni pagati in eccesso rispetto al canone di 800 euro?
Assolutamente sì. Gli operatori che hanno pagato canoni superiori a 800 euro dal 2021 in poi possono richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso, con i relativi interessi. L’azione di rimborso può essere esercitata nei termini di prescrizione ordinari, presentando istanza di rimborso all’ente locale o, in caso di diniego, ricorrendo al giudice competente.
La Provincia potrebbe a questo punto impugnare la sentenza del Consiglio di Stato in Cassazione o in altra sede? Entro quando?
La Provincia può impugnare la sentenza del Consiglio di Stato esclusivamente per Cassazione e solo per motivi di giurisdizione o per violazione delle norme sulla competenza (art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c.). Il termine è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza (avvenuta venerdì scorso). Tuttavia, le possibilità di successo sono molto limitate, considerato che la questione riguarda l’interpretazione di norme sostanziali e non profili di giurisdizione o competenza, ambiti sui quali la Cassazione non può sindacare il merito delle decisioni del Consiglio di Stato.
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