TAR Calabria annulla la decadenza dell’AU e chiarisce l’avvio dei lavori

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Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Calabria ha annullato il provvedimento con cui la Regione aveva dichiarato la decadenza dell’autorizzazione unica (AU) per il “Parco Eolico di San Vito”, impianto da 50 MW previsto nel comune di San Vito sullo Ionio, nel Catanzarese.

La sentenza 637/2026 è stata pubblicata il 1° aprile 2026 e dispone anche la riattivazione del procedimento per il rilascio dell’AU in variante e dei relativi subprocedimenti.

La pronuncia affronta anche il tema dell’avvio dei lavori negli impianti a fonti rinnovabili. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR osserva che in questo ambito non può applicarsi in modo rigido il concetto edilizio tradizionale di “inizio dei lavori”. Per gli impianti FER, il parametro corretto è quello del “concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa”, che può risultare anche dall’acquisizione della disponibilità delle aree, dall’accettazione del preventivo di connessione, dalla stipula di contratti per macchinari, opere o finanziamenti. Un’impostazione che, secondo il collegio, va letta alla luce del principio di favor per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Quindi, perchè siano considerati “avviati i lavori”, è sufficiente che il progetto sia “partito” attraverso atti, senza che l’opera abbia avuto fisicamente inizio.

Al centro della controversia vi era la decisione della Regione Calabria di far decadere l’autorizzazione originaria, rilasciata nel 2009, sostenendo che la società proponente avesse di fatto rinunciato all’istanza di variante e che non vi fossero i presupposti per mantenere efficace il titolo autorizzativo. La Regione aveva inoltre richiamato la mancata esecuzione di opere ritenute sostanziali e l’asserita inefficacia degli atti successivi.

Il TAR ha però accolto il ricorso della società, chiarendo innanzitutto che il caso non rientra nelle ipotesi di annullamento o revoca in autotutela, bensì in quella della decadenza, istituto che richiede la verifica rigorosa dei presupposti previsti dalla normativa. Nel caso specifico, i giudici richiamano il punto 15.5 del DM 10 settembre 2010, secondo cui l’AU perde efficacia alla scadenza dei termini per l’avvio e la conclusione dei lavori solo “salvo proroga”, purché la relativa istanza sia presentata tempestivamente. Secondo il collegio, questa condizione risultava soddisfatta, perché la richiesta di proroga era stata depositata il 28 novembre 2018, prima della scadenza del titolo.

Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il significato da attribuire al “ritiro” dell’istanza di variante durante la conferenza di servizi dell’11 marzo 2019. Per il TAR, dalla documentazione e dalla successiva evoluzione procedimentale emerge che non si è trattato di una rinuncia definitiva all’istanza, ma di una sottrazione temporanea alla valutazione della conferenza, finalizzata a superare alcune criticità evidenziate dagli uffici regionali competenti.

Il tribunale censura inoltre la lettura regionale secondo cui il provvedimento del 30 aprile 2019 avrebbe sostanzialmente escluso la proroga. Al contrario, secondo i giudici, quell’atto va letto come un rinvio della decisione finale, e quindi come un inadempimento all’obbligo di provvedere, non come un vero diniego. Da qui un ulteriore punto chiave della sentenza: ai fini della validità della proroga conta la tempestività della domanda, non il fatto che l’amministrazione abbia deciso entro la scadenza del titolo.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha annullato sia il provvedimento di decadenza sia l’atto con cui la Regione aveva dichiarato la cessazione di efficacia dell’AU e l’improcedibilità dell’istanza di riavvio del procedimento. La conseguenza diretta è la riattivazione dell’iter per il rilascio dell’autorizzazione in variante del progetto ad energia rinnovabile.

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