Elettricità Futura: Un piano per le comunità energetiche rinnovabili

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Raggiungere il target dei 143 GW consentirà di portare all’84% la quota di rinnovabili nel mix elettrico nazionale, creando oltre mezzo milione di nuovi posti di lavoro in Italia.

Per essere in linea con il target 2030, dobbiamo installare 12 GW all’anno e per tagliare i costi dell’energia elettrica è fondamentale realizzare, in prevalenza, grandi impianti: l’elettricità prodotta dal fotovoltaico utility scale costa un terzo dell’elettricità generata dagli impianti fotovoltaici residenziali sui tetti. Una possibile configurazione della generazione distribuita si articola nelle comunità energetiche rinnovabili (CER). Come previsto dalla Direttiva europea RED II, diversi soggetti possono entrare a far parte delle CER per autoprodurre e condividere energia rinnovabile, tra cui unità abitative singole, condomini, edifici pubblici e religiosi, negozi e PMI. Un singolo impianto all’interno della comunità energetica può arrivare a una potenza massima di 1 MW.

Il 23 gennaio 2024, il MASE ha pubblicato il Decreto sugli incentivi alla diffusione delle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, il Decreto CER.

Durante la fase di discussione del Decreto, Elettricità Futura ha inviato le proprie osservazioni al MASE, e in occasione della sua definitiva pubblicazione ha condiviso con il MASE e il GSE alcuni Contributi in vista della redazione delle Regole Tecniche del GSE per le comunità energetiche.

Secondo Elettricità Futura è positivo che sia avvenuta la pubblicazione del Decreto colmando un duraturo gap normativo, tuttavia presenta alcuni aspetti da migliorare che richiedono ulteriori interventi.

Tra le principali criticità segnalate dall’Associazione, vi è la questione che possono accedere alle agevolazioni solo le CER già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti. Inoltre, senza aver presentato domanda di accesso alle tariffe incentivanti entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, è prevista la perdita dell’incentivo per il periodo tra l’entrata in esercizio dell’impianto e quella di comunicazione tardiva.

Queste previsioni penalizzano gli impianti entrati in esercizio tra la data di adozione del decreto “RED 2” (dicembre 2021) e quella del DM CER e che in questo biennio avevano fatto legittimo affidamento sulla possibilità di accedere all’incentivo che il DLgs “RED 2” – di cui il DM costituisce attuazione – ha previsto per impianti realizzati dopo la sua entrata in vigore.

Un aspetto da chiarire riguarda la destinazione “sociale” dei benefici economici che derivano dal superamento del livello del 55% di condivisione dell’energia. Non è chiaro quali siano le finalità sociali ammesse, come viene valutata la ricaduta sui territori, o se costi per la gestione e della CER stessa possano rientrare nel calcolo dei benefici destinati a finalità sociali.

Tra i punti del Decreto che andrebbero inoltre confermati o chiariti rientrano anche l’accesso agli incentivi per impianti di potenza inferiore a 1 MW localizzati in aree agricole identificate dalle Regioni come aree idonee e l’ammissione alla CER di Grandi Imprese senza poteri di controllo.

 

 

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