In Friuli cambia il fotovoltaico: tutto il solare nella legge Omnibus 18 in vigore da domani

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In Friuli Venezia Giulia, da domani, saranno in vigore le nuove aree di “presumibile non idoneità” e le altre norme sul fotovoltaico previste dalla legge Omnibus 18.

Nel supplemento ordinario n. 13 del bollettino ufficiale della Regione (BUR) è pubblicata la legge regionale n. 3 del 10 maggio – legge Omnibus 18 – che pertanto da domani entra in vigore. Il testo prevede semplificazioni e altre disposizioni per il fotovoltaico al Capo III “Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna” e al Capo IV “Disposizioni in materia di difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile”.

L’articolo 41 “Semplificazione della modalità di realizzazione degli impianti fotovoltaici da parte delle imprese agricole” amplia i contributi, previsti dall’articolo 5 del bando approvato con delibera n. 1371 del 1° settembre 2023, agli interventi che comprendono lo smaltimento e il rifacimento di coperture realizzate in amianto o fibrocemento diverse da quelle su cui viene posizionato l’impianto fotovoltaico. In tal caso, almeno metà della superficie dei pannelli deve essere posizionata su coperture in amianto o fibrocemento e la superficie delle coperture che viene ammessa a contributo corrisponde alla superficie complessiva dei pannelli fotovoltaici maggiorata del 20%.

L’articolo 86 “Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16/2023” aggiunge il comma b-bis che integra gli “oneri connessi alla costituzione e progettazione di configurazioni di gruppi di autoconsumatori” tra quelli finanziabili dalla legge di stabilità 2024 con un importo importo massimo di 30.000 euro.

L’articolo 89 “Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26/2020” aggiunge, agli interventi finanziati dall’articolo 5 della legge di stabilità 2021, gli oneri derivanti dalle attività propedeutiche all’installazione degli impianti fotovoltaici. La copertura finanziaria per gli stessi è pari a 50.000 euro.

L’articolo 96 “Realizzazione di impianti fotovoltaici”, invece, definisce le aree di “presumibile non idoneità” per impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici e flottanti. Nella classificazione rientrano le seguenti aree: di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; ricomprese nei programmi “L’uomo e la biosfera”; siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall’UNESCO; agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e le produzioni tradizionali; altre.

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