Testo unico FER, le osservazioni dei presidenti VIA di Lombardia, Puglia e Sicilia

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L’ottava Commissione Ambiente del Senato sta svolgendo in queste ore le audizioni sullo schema di decreto legislativo n. 187, ovvero il Testo unico FER. I primi a essere ascoltati sono stati Gaetano Armao, Dario Fossati e Giuseppe Angelini presidenti, rispettivamente, delle Commissioni VIA di Sicilia, Lombardia e Puglia.

Gaetano Armao, presidente della Commissione VIA della Regione Siciliana, ha articolato il discorso elencando i principali problemi legati ai processi di autorizzazione ambientale in generale e in relazione allo schema di Testo unico FER.

“Uno dei principali problemi – ha detto Armao – è la mancanza di una banca dati unitaria” che comporta l’incapacità di “ponderare le questioni inerenti cumuli e frazionamenti”. Secondariamente, il rappresentante della Regione Siciliana ha evidenziato la “necessità di coinvolgere la Conferenza Unificata in sede di parere” come già evidenziato dal Consiglio di Stato.

Terzo punto concerne le soglie per la VIA. “Uno dei principi declinati da questo provvedimento riguarda l’uniformità procedimentale”: “con riguardo a questo vi è il desiderio che si realizzi un’armonizzazione e un’uniformità tra livello organizzativo e di autorizzazioni ambientali”.

“Con questo quadro che si avvia a definirsi – ha proseguito Armao – si realizza un’asimmetria tra chi fa le autorizzazioni ambientali a livello regionale mentre le VIA rimangono a livello statale. Sarebbe opportuno che dove c’è l’autorizzazione regionale la competenza di valutazione rimanga a livello regionale e viceversa a livello nazionale per evitare sovrapposizioni che poco giovano”.

“Peraltro sotto questo profilo vi è anche un problema di compatibilità tra il procedimento di VIA a livello nazionale e quello che svolto a livello regionale: non sempre i soggetti coinvolti a livello nazionale hanno a disposizione tutti i documenti sicché il parere è negativo poiché in assenza degli atti non si può svolgere una ponderazione adeguata”.

“L’ultima considerazione – ha concluso Armao – riguarda la necessità che il provvedimento dedichi attenzione anche alla migliore integrazione tra livello statale e regionale quando la VIA è di pertinenza statale perché, nell’ipotesi in cui si arrivasse a 300 MW anche per le VIA, oltre i 300 MW ci sarebbe comunque un coinvolgimento della Regione nella VIA statale. Ma in questo caso la valutazione ministeriale dovrebbe meglio accordarsi con la Regione per ottimizzare i tempi”.

Dario Fossati, direttore generale Ambiente e clima Regione Lombardia, ha declinato il suo intervento evidenziando che “questo decreto e in particolare l’articolo 9 ha bisogno di una serie di armonizzazioni con altre disposizioni”. In particolare, per quanto riguarda la parte di impianti FER legati all’idroelettrico, “la procedura dell’articolo 9 non si riaccorda col tema delle concessioni di acque pubbliche e andrebbe integrato col regio decreto 1775 del 1933”.

Successivamente Fossati ha parlato di edilizia libera e Procedure abilitative semplificate (PAS): “laddove il decreto legislativo non prevede più le autorizzazioni ambientali per edilizia libera e PAS va armonizzato col decreto ministeriale 52 del 2015 che tratta del dimezzamento delle soglie previste in presenza di alcune tipologie di vincoli. In questo caso bisogna stare attenti che il fatto di non assoggettare più gli impianti soggetti a edilizia libera o PAS non tenga conto di questo dimezzamento delle soglie in caso di ambiti vincolati. Da questo punto di vista può esserci una sorta di elusione delle determinazioni della normativa in materia di VIA”.

“Sempre l’articolo 9 – ha aggiunto il rappresentante lombardo – non definisce una procedura che si armonizza bene con l’articolo 19 e 27-bis del DM 152 cioè il PAUR regionale. Dal nostro punto di vista le PAUR regionali stanno funzionando molto bene sia come attività istruttoria che come tempistiche. In Lombardia abbiamo le PAUR regionali che grosso modo si attestano attorno ai 180-230 giorni. Sappiamo che quelli nazionali sono probabilmente più complicati e difficili trattando anche impiantistica più importante. Qui va creata una maggiore armonizzazione tra la norma del testo unico FER e la norma già vigente”.

“Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA – ha concluso Fossati – sono racchiuse tutte all’interno dell’articolo 9 ma non è disciplinato il caso in cui a seguito di una verifica di assoggettabilità la conclusione sia un rimando alla VIA. In questi casi se si tiene tutto all’interno del procedimento di AU invece di diminuire le tempistiche le aumentiamo. Alla fine se a una verifica di assoggettabilità tocca rimandare via il progetto vuol dire bloccare il procedimento unico o annullare tutto e ricominciare da capo”.

Giuseppe Angelini, presidente Commissione tecnico-specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Puglia, ha iniziato il discorso riportando alcuni dati della Regione: “in Puglia abbiamo 581 procedimenti FER e di questi 422 sono in corso di istruttoria”.

“Questi progetti – ha proseguito Angelini – si concentrano nei nodi della rete Terna stressando particolarmente certe aree territoriali. Per fortuna la stragrande maggioranza di queste è di competenza ministeriale perché una delle più grandi difficoltà è fare valutazione cumulative, sia chiederle ai proponenti che farle in ufficio, perché l’informazione sinottica delle varie progettualità non è immediatamente disponibile. In questo la banca dati è preziosissima per capire di cosa si sta discutendo in termini di impatto cumulativo e di interferenza delle progettualità”.

Come Regione Puglia “stiamo cercando predisporre le nostre valutazioni espressamente evidenziando che non si estendono al discorso del cumulo perché non siamo in grado di fare questa valutazione che nel caso della Puglia, anche a causa di una parcellizzazione delle competenze ambientali, conosce tre livelli: Provincia, Regione e Stato”.

“In questo caso che almeno l’AU col decreto in discussione fino a 300 MW è di competenza regionale – ha dichiarato Angelini – ci dà un minimo di riferimento perché almeno c’è un punto centrale che ha il passo di tutti i procedimenti. Dal punto di vista ambientale questo non accade e la modifica delle soglie fa sì che anche la competenza venga spostata di livello creando per noi ulteriore difficoltà nell’espletamento delle valutazioni”.

“Finora – ha concluso Angelini – abbiamo processato le istanze regionali col PAUR. Negli ultimi mesi abbiamo raccolto un interpello del MASE e una novità normativa che poneva in capo al titolare dell’AU la prima VIA del procedimento e in questo ci stavamo orientando, ma ora nel testo in discussione da una prima ipotesi che consolidava l’AU come preliminare con VIA all’interno, per accondiscendere ad alcune Regioni, si è tornati alla facoltà di attivare PAUR o AU. Già la procedura è complicata e per noi sarebbe utile capire qual è il procedimento madre”.

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