Definite le linee tecnico-agronomiche della Sicilia per gli impianti agrivoltaici

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La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto n. 1545 del 13 febbraio intitolato “Linee tecnico-agronomiche per il territorio della regione siciliana secondo le linee guida in materia di impianti agrivoltaici del ministero dell’ambiente”. Il decreto definisce i requisiti, le modalità di calcolo e fornisce alcune definizioni utili per i processi autorizzativi degli impianti agrivoltaici.

Le linee tecnico-agronomiche (LTA) interessano i progetti nei seguenti procedimenti autorizzatori: provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur); autorizzazione unica (AU); procedura abilitativa semplificata (PAS).

Distinzione tra agrivoltaico e agrivoltaico avanzato

L’articolo 3 fornisce una distinzione preliminare tra “impianto agrivoltaico” e “impianto agrivoltaico avanzato”:

  • l’impianto agrivoltaico adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività “agro-silvo-pastorali” sul sito di installazione;
  • l’impianto agrivoltaico avanzato adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale. Prevede inoltre la realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare elementi come l’impatto dell’installazione sulle colture e la continuità delle attività agricole.

Si tratta delle stesse definizioni fornite dalle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici del Ministero dell’Ambiente.

Adempimenti obbligatori

L’articolo 4 definisce gli adempimenti obbligatori da considerare per sostenere le “buone condizioni agronomiche e ambientali” nell’iter di inserimento di impianti agrivoltaici nelle aziende agricole.

In particolare, vanno considerati:

  • ulteriori attività aziendali nella direzione di una transizione agroecologica e di una economia circolare;
  • maggiore stoccaggio di carbonio secondo i principi del carbon farming e, quindi, con una contabilizzazione di una maggiore percentuale dei crediti di carbonio;
  • incremento delle giornate lavorative in percento alla superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale;
  • rispetto della condizionalità sociale;
  • ogni azione utile all’implementazione dei principi dell’agroecologia.

L’inserimento di impianti agrivoltaici nelle aziende agricole deve inoltre garantire le seguenti caratteristiche:

  • la produzione lorda vendibile (PLV) dopo l’inserimento dell’impianto non deve essere inferiore a quella antecedente l’impianto;
  • l’inserimento dei pannelli fotovoltaici non può avvenire nelle parti aziendali ove andrebbero estirpati alberi appartenenti alle specie autoctone;
  • l’inserimento dei pannelli fotovoltaici può essere eseguito a condizione che la presenza di specie autoctone dopo l’impianto sia superiore, in termini di superfici, rispetto alla condizione precedente.

Per l’attribuzione di premialità agli impianti saranno valutate le seguenti caratteristiche:

  • possibilità di usufruire anche di superfici aziendali non coltivate quali tetti di fabbricati rurali, tettoie di ricovero mezzi, attrezzi e animali, superfici già cementificate o comunque adibite per il movimento e collegamento aziendale;
  • maggiore efficienza energetica rispetto alla superficie agricola utilizzata;
  • trovarsi in aziende agricole il cui autoconsumo, per utilizzi di attrezzature e macchinari elettrici è, percentualmente, maggiore rispetto alla produzione elettrica.

Non sono consentite le coperture di impianti agrivoltaici su tare aziendali diverse dalle precedenti quali calanchi e aree ricoperte da vegetazione naturale. In questi casi, nell’inserimento dell’impianto agrivoltaico, un’apposita relazione agronomica asseverata dovrà valutare l’introduzione di specie della vegetazione locale al fine di creare “corridoi ecologici utili alla fauna naturale”.

L’articolo 5 sintetizza i requisiti dalle Linee guida ministeriali (LGM) riportati anche nell’Allegato A del decreto.

Criteri per la definizione dei requisiti

L’articolo 6 stabilisce i criteri per la valutazione dei requisiti delle Linee guida ministeriali.

Le LGM, si legge nel decreto, “non forniscono indicazioni su come valutare le superficie della componente fotovoltaica, necessarie per giungere al calcolo del requisito A.1 ‘Superficie minima per l’attività agricola'”.

Nel valutare l’estensione dell’impianto il decreto stabilisce che la recinzione, fornendo il perimetro del campo agrivoltaico nella sua interezza, consente di determinare il valore della superficie totale di ingombro dell’impianto agrivoltaico (Spv) come definito dalle LGM.

Il perimetro non può essere collocato a più di 10 metri dal bordo più esterno dei moduli fotovoltaici, fatte salve le aree sottoposte a interferenze o vincoli. In tal senso, si legge nel decreto, il sistema agrivoltaico deve essere costituito da un’unica “tessera”.

Ciò premesso vengono stabiliti i seguenti criteri di calcolo:

  • per “massimo ingombro” della componente fotovoltaica si deve considerare la superficie individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna del profilo dei moduli fotovoltaici;
  • per la “superficie totale delle strutture di supporto” si deve considerare, oltre le strutture elettriche come le cabine, anche la viabilità al servizio della componente fotovoltaica, quando costituita con materiali che, di fatto, impermeabilizzano il suolo agricolo al di sotto del quale sono sottoposti i cavi elettrici.

Il calcolo si basa non solo sulla superficie dei moduli fotovoltaici, ma anche sulla disponibilità dei seguenti layer cartografici di tipo poligonale:

  • dei moduli fotovoltaici secondo la massima posizione di massimo ingombro (proiezione ortogonale a terra dei moduli);
  • della viabilità a servizio della componente fotovoltaica;
  • delle cabine elettriche, dei quadri elettrici e degli inverter;
  • della superficie agricola non utilizzata (Sanu).

Aree DOP e IGP

L’articolo 7 definisce infine gli adempimenti per la costruzione di impianti agrivoltaici sulle aree agricole interessate da vigneti e colture per produzioni DOP/IGP:

  • i pannelli fotovoltaici devono essere posti a un’altezza tale da non rendere necessario l’espianto delle viti, olivi e alberi;
  • se necessario l’espianto degli olivi per la realizzazione di impianti agrivoltaici deve essere preventivamente autorizzato per non più del 10% delle piante presenti sull’unità olivetata interessata dall’intervento, tenendo conto del sesto di impianto ricadente sulla superficie totale dell’area dell’impianto agrivoltaico;
  • in caso di espianto il conduttore, prima della realizzazione dell’impianto agrivoltaico, deve procedere al reimpianto anticipato delle piante estirpate dandone comunicazione sia all’ufficio che ha autorizzato l’espianto sia all’ufficio che ha autorizzato l’agrivoltaico.

Sono in ogni caso escluse le aree a vite, olivo, colture legnose inserite nel “Registro nazionale dei paesaggi rurali” e dei vigneti eroici e storici.

I decreto, oltre all’Allegato A già citato, comprende l’Allegato B – Modello di accordo di cooperazione; l’Allegato C – Relazioni Tecniche; l’Allegato D – Verifiche e controlli.

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