Con decreto n. 34 dell’assessorato all’Agricoltura, la Regione Siciliana ha pubblicato le linee guida per l’agrivoltaico aggiornate a seguito della revoca di due settimane fa. Le nuove linee guida contengono alcune modifiche rispetto alle precedenti, in particolare per quanto riguarda i criteri per la valutazione dei requisiti delle Linee guida ministeriali (LGM) e gli adempimenti obbligatori.
A fine febbraio la Regione Siciliana pubblicava le linee tecnico-agronomiche per l’installazione di impianti agrivoltaici. Tuttavia il 19 marzo, con decreto dell’assessore all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, le stesse venivano revocate in quanto conterrebbero “un discostamento significativo dai contenuti delle linee guida del ministero”.
Ieri, con un nuovo decreto, la Regione ha pubblicato la versione aggiornata a seguito del tavolo di confronto tra l’assessorato all’Agricoltura e i competenti dipartimenti.
Adempimenti obbligatori
L’articolo 4, come per la precedente versione, definisce gli adempimenti obbligatori da considerare per sostenere le “buone condizioni agronomiche e ambientali” per l’inserimento di impianti agrivoltaici nelle aziende agricole. Sono però presenti alcune modifiche.
In particolare, vanno tenuti in considerazione:
- ulteriori attività aziendali nella direzione di una transizione agroecologica e di una economia circolare;
- maggiore stoccaggio di carbonio secondo i principi del carbon farming e, quindi, con una contabilizzazione di una maggiore percentuale dei crediti di carbonio;
- rispetto della condizionalità sociale;
- ogni azione utile all’implementazione dei principi dell’agroecologia.
Rispetto alla precedente versione, dunque, viene meno l’incremento delle giornate lavorative in percentuale alla superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.
L’inserimento dei pannelli fotovoltaici può avvenire nelle parti aziendali ove andrebbero estirpati alberi appartenenti alle specie autoctone a condizione che la presenza di specie autoctone dopo l’impianto sia superiore, in termini di superfici, rispetto alla condizione precedente.
Viene dunque meno anche l’obbligo per cui la produzione lorda vendibile (PLV) dopo l’inserimento dell’impianto non deve essere inferiore a quella antecedente l’impianto.
Non sono consentite le coperture di impianti agrivoltaici su tare aziendali diverse dalle precedenti quali calanchi e aree ricoperte da vegetazione naturale. In questi casi, nell’inserimento dell’impianto agrivoltaico, un’apposita relazione agronomica asseverata dovrà valutare l’introduzione di specie della vegetazione locale al fine di creare “corridoi ecologici utili alla fauna naturale”.
Altra novità, l’articolo 4 stabilisce che l’integrazione dei sistemi economici dell’agricoltura e del fotovoltaico in un unico sistema economico deve perseguire i seguenti principi:
- produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni;
- produzione agricola deve essere programmata considerando le economie di scala e deve disporre di aree di dimensioni conseguenti;
- andranno preferibilmente considerate eventuali attività di prima trasformazione che possano fornire valore aggiunto agli investimenti nel settore agricolo;
- la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere efficiente e remunerativa;
- il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prioritariamente, dalla raccolta, conservazione e distribuzione di acqua piovana e l’eventuale fabbisogno di energia elettrica, connesso alle attività agricole, deve essere soddisfatto, ove possibile, dall’energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno.
L’articolo 5 sintetizza i requisiti delle Linee guida ministeriali riportati anche nell’Allegato A del decreto.
Criteri per la valutazione dei requisiti
L’articolo 6 stabilisce i criteri per la valutazione dei requisiti delle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici del ministero dell’Ambiente.
All’interno della superficie totale la superficie agricola nel campo agrivoltaico è costituita dal suolo agrario sul quale è possibile attuare le ordinarie operazioni agronomiche necessarie alla produzione prevista dal piano colturale e le lavorazioni del terreno con l’adeguata meccanizzazione.
È quindi individuabile come superficie agricola (SAgricola) quella calcolata come differenza tra la superficie totale (Stot) e la superficie non agricola (Snon Agricola).
In caso di sistema agrivoltaico costituito da più sottocampi, la Stot sarà pari alla somma delle Stot riferite al singolo sottocampo.
Il calcolo per la definizione dei requisiti A.1 ‘Superficie minima per l’attività agricola’ e A.2 ‘Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (Laor)’ delle LGM si basa non solo sulla superficie dei moduli fotovoltaici, ma anche sulla disponibilità dei layer cartografici di tipo poligonale riferiti a:
- strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici;
- viabilità a servizio della componente fotovoltaica, suddivisa in impermeabilizzata e non impermeabilizzata;
- cabine elettriche, se presenti, quadri elettrici e inverter;
- eventuale altra superficie non agricola (Snon Agricola);
- superficie totale (Stot).
Aree DOP e IGP
L’articolo 7 definisce infine gli adempimenti per la costruzione di impianti agrivoltaici sulle aree agricole interessate da vigneti e colture per produzioni DOP/IGP:
- i pannelli fotovoltaici devono essere posti a un’altezza tale da non rendere necessario l’espianto delle viti, olivi e alberi;
- se necessario l’espianto degli olivi per la realizzazione di impianti agrivoltaici deve essere preventivamente autorizzato per non più del 10% delle piante presenti sull’unità olivetata interessata dall’intervento, tenendo conto del sesto di impianto ricadente sulla superficie totale dell’area dell’impianto agrivoltaico;
- in caso di espianto il conduttore, prima della realizzazione dell’impianto agrivoltaico, deve procedere al reimpianto anticipato delle piante estirpate dandone comunicazione sia all’ufficio che ha autorizzato l’espianto sia all’ufficio che ha autorizzato l’agrivoltaico.
Sono in ogni caso escluse le aree a vite, olivo, colture legnose inserite nel “Registro nazionale dei paesaggi rurali” e dei vigneti eroici e storici.
I decreto, oltre all’Allegato A già citato, comprende l’Allegato B – Modello di accordo di cooperazione; l’Allegato C – Relazioni Tecniche; l’Allegato D – Verifiche e controlli.
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