Sentenza TAR Lazio 9155/2025, Masaf, Mase, Mic presentano ricorso al Consiglio di Stato

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Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il ministero dell’Agricoltura e il ministero della Cultura hanno presentato il 14 luglio il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio del 13 maggio che richiedeva la revisione di ampie parti del decreto Aree Idonee.

“Riteniamo che i Ministeri resistenti abbiano censurato la sentenza di primo grado per aver annullato il DM Aree Idonee nella misura in cui (i) consente alle Regioni di stabilire una fascia di rispetto dal perimetro di beni sottoposti a tutela fino ad un massimo di 7 km; (ii) non prevede una disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti di autorizzazione degli impianti FER in corso di svolgimento; (iii) non fornisce alle Regioni un contesto unitario di principi e criteri ben definiti per l’esercizio delle loro attribuzioni e difetta di criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee e non idonee. È ragionevole ritenere che l’obiettivo dell’appello sia quello di ottenere l’annullamento della sentenza del TAR Lazio, con conseguente reviviscenza delle disposizioni del decreto dalla stessa annullate”, hanno detto a pv magazine Italia Andrea Leonforte e Antonio Fuiano dello studio Parola Associati.

Il TAR Lazio ha emanato una pluralità di pronunce, tra loro distinte sotto il profilo processuale: il parziale annullamento del DM Aree Idonee, la dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni promosse da operatori contro il DM Aree idonee, la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità della Legge Regionale Sardegna n. 20/2024 (nella parte in cui fissa divieti alla realizzazione di nuovi impianti in area idonea) e la rimessione del DL Agricoltura (nella parte in cui non esclude dal divieto gli agrivoltaici semplici).

I due avvocati di Parola Associati spiegano che l’appello presentato dai ministeri il 14 luglio riguarda la sola sentenza del TAR Lazio n. 9155/2025 che dispone l’annullamento parziale del DM Aree Idonee.

Prossime tappe

Lo studio Parola Associati spiega che il 26 agosto si terrà l’udienza cautelare presso il Consiglio di Stato, all’esito della quale potrebbero essere adottate misure provvisorie in attesa di una decisione nel merito, per esempio la sospensione della sentenza appellata.

“All’udienza del 26 agosto si discuterà proprio dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del TAR Lazio oggetto di impugnazione, ma, prevedibilmente, in quella sede, o di lì a poco, verrà fissata anche l’udienza pubblica di trattazione del merito, che prelude al deposito della sentenza da parte del Consiglio di Stato”, ha detto a pv magazine Italia Massimo Ragazzo dello studio GSLex, che rappresenta Anev (Associazione nazionale energia del vento).

Secondo Andrea Leonforte e Antonio Fuiano, il Consiglio di Stato potrebbe fissare l’udienza pubblica per la trattazione del giudizio nel merito entro la fine del 2025.

“In caso di accoglimento, il Consiglio di Stato potrebbe riformare in tutto o in parte la sentenza di primo grado, facendo rivivere le disposizioni del DM Aree idonee dalla stessa annullate. A tale proposito, qualora il MASE dovesse provvedere nelle more a modificare il DM in linea con la decisone del TAR, l’appello dei ministeri diventerebbe improcedibile”, hanno detto i due avvocati di Parola Associati.

Inoltre, a fronte dell’appello incidentale promosso da ANEV, è possibile che il Consiglio di Stato accolga le ulteriori censure sollevate dalla stessa in primo grado e riproposte in appello con conseguente annullamento del DM Aree Idonee sotto ulteriori profili, dice Ragazzo.

Strategia processuale di Anev

“Nel giudizio in appello non ci siamo limitati a costituirci, contestando le censure proposte dall’Avvocatura dello Stato avverso la sentenza di primo grado, ma abbiamo anche proposto appello incidentale, per rimettere in discussione tutte le statuizioni di inammissibilità e non fondatezza contenute nella predetta decisione”, ha detto Ragazzo a pv magazine Italia.

Anev contesterà il mancato riconoscimento della titolarità di un interesse attuale e concreto “all’impugnazione in capo alle imprese, viceversa riconosciuto solo in capo all’associazione”, aggiungendo che questo “è il motivo per il quale pendono innanzi al Consiglio di Stato non soltanto l’appello del Ministro dell’ambiente, ma anche quelli di diverse imprese, che in primo grado avevano proposto giudizi autonomi”.

Anev (Associazione nazionale energia del vento) contesterà poi la decisione di affidare allo strumento della legge regionale l’individuazione delle aree idonee.

“Invero, l’art. 5 della legge delega n. 53 del 2021, cui ha fatto seguito il decreto delegato n. 199 del 2021, per identificare le modalità attraverso le quali le regioni devono individuare le aree idonee, parla di un “processo programmatorio”, non parla di “legge regionale”. Ma poi, l’articolo 3 del DM (che si è salvato dall’annullamento) fa chiarissimo rinvio all’articolo 1, comma 2, dove vengono indicate tutte le aree, quindi non solo quelle idonee, ma anche quelle non idonee, quelle vietate e quelle ordinarie”.

Possibili ritardi sugli obiettivi energia e clima al 2030?

Con la sentenza n. 09155/2025, il TAR Lazio ha disposto il parziale annullamento del DM Aree idonee. Come stabilito dalla sentenza del TAR, i ministeri avrebbero dovuto prestare ottemperanza alla decisione entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

L’appello dei ministeri è, secondo Ragazzo, “chiaramente intervenuto solo per rimettere in discussione i risultati acquisiti in primo grado, malgrado le contrarie dichiarazioni del Ministro Pichetto Fratin, il quale aveva dichiarato che avrebbe prestato pronta ottemperanza alla decisione del TAR Lazio n. 9155”.

Secondo l’avvocato, le amministrazioni statali hanno voluto allungare di più i tempi, rallentando gli investimenti per il raggiungimento degli obiettivi al 2030.

“In pratica, nel tempo impiegato per la proposizione dell’appello, il Ministero dell’Ambiente avrebbe potuto tranquillamente dare esecuzione all’impugnata decisione, anziché procrastinare inutilmente il contenzioso”.

Secondo l’avvocato, ulteriori ritardi dovranno essere imputati alle amministrazioni statali.

“Le amministrazioni statali hanno tenuto una condotta del tutto opaca, come dimostra la domanda cautelare di sospensione della sentenza del TAR: i ministeri riconducono la sussistenza del periculum in mora alla necessità di dare attuazione al PNRR e alle disposizioni comunitarie. Ora, è francamente deplorevole fare appello a considerazioni di carattere temporale o procedurale, quando è lo stesso Ministero che si è infilato in questa situazione, dovendo imputare solo a se stesso il ritardo nell’attuazione agli obblighi comunitari”, ha detto Ragazzo.

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