Nexta Capital Partners: rassegna delle principali novità giurisprudenziali del mese di ottobre

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pv magazine Italia ha avviato di recente la collaborazione con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passerà in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi giurisprudenziali di ottobre, pubblicata lunedì invece quella sugli sviluppi normativi.

SUMMARY

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 7 ottobre 2025, n. 2868 – Sulla omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza di VIA e valutazione delle osservazioni e documentazione integrativa prodotte

T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 8 ottobre 2025, n. 857 – Sulla portata generale del cosiddetto dissenso costruttivo e sulla sua applicazione in materia di VIA

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, sentenza 13 ottobre 2025, n. 759 – Sulla richiesta di impegno del richiedente a realizzare direttamente l’impianto e sulla circolazione dei titoli abilitativi

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 13 ottobre 2025, n. 2218 – Sul difetto di istruttoria del parere della Soprintendenza in ordine all’effetto cumulo

T.A.R. Veneto, Sez. IV, sentenza 13 ottobre 2025, n. 1775 – Sul divieto generale e assoluto frapposto da un Comune alla realizzazione di impianti FER in aree idonee

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 17 ottobre 2025, n. 1701 – Sul termine per l’inizio dei lavori e sulla sua proroga (T.U. dell’edilizia – D.L. Ucraina)

T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza 21 ottobre 2025, n. 1649 – Sulla possibile qualificazione un impianto fotovoltaico quale stabilimento ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 8, c-ter, n. 2, del D. Lgs. n. 199/2021 (aree idonee ope legis)

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, sentenza 23 ottobre 2025, n. 803 – Sul difetto di istruttoria e motivazione del parere di Soprintendenza e CTS

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 27 ottobre 2025, n. 950 – Sull’impossibilità per i Comuni di vietare la realizzazione di impianti FER anche se su aree dichiarate non idonee dalla legge regionale

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 31 ottobre 2025, n. 19091 – Sulla tardiva impugnazione del PAUR

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FOTOVOLTAICO | VIA

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 7 ottobre 2025, n. 2868

Sulla omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza di VIA e valutazione delle osservazioni e documentazione integrativa prodotte

“Ed invero, il MASE ha omesso non solo di comunicare alla società proponente il preavviso di diniego ma, altresì, di prendere posizione sulle osservazioni e sulla documentazione integrativa prodotte dalla stessa a seguito dell’adozione del parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 43/2024 e del parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC n. 540/2024.

(…) la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90 si è (…) concretizzata atteso che l’amministrazione ha del tutto omesso di tener conto delle suddette memorie difensive della cui presentazione il provvedimento impugnato nemmeno dà atto.

(…) come ritenuto dalla giurisprudenza che il Collegio condivide, “la previsione di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa. (…)” (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 3140 del 28 marzo 2023; idem n. 6378 del 22 ottobre 2020; Tar Reggio Calabria, sentenza n.272 del 9 aprile 2024).

In assenza di tale motivato riscontro alle osservazioni presentate dalla società ricorrente, “il provvedimento negativo impugnato è effettivamente fondato su una simulata attività procedimentale in quanto il contraddittorio procedimentale, seppur formalmente attivato, è stato sostanzialmente eluso. (…)” (Cons. di St., sez. III, 05/06/2018, n. 3396). (…)

Deve, peraltro, osservarsi come i presupposti pareri della Commissione Tecnica Specialistica e della Commissione Tecnica PNNR – PNIEC costituiscono meri atti endoprocedimentali, non vincolanti, dai quali, pertanto, il Ministero avrebbe potuto discostarsi, anche tenendo conto delle controdeduzioni e delle integrazioni documentali presentate dalla proponente”.

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FOTOVOLTAICO | VIA

T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 8 ottobre 2025, n. 857

Sulla portata generale del cosiddetto dissenso costruttivo e sulla sua applicazione in materia di VIA

“(…) si rileva che, con l’introduzione del cosiddetto dissenso costruttivo, il legislatore non ha inteso rendere assentibile in assoluto ogni nuova realizzazione, bensì garantire, ove possibile, l’indicazione di accorgimenti e/o modifiche progettuali utili al superamento del diniego.

Come chiarito dalla giurisprudenza, “non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire a una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz’altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area” (Cons. Stato, sezione IV, 7 dicembre 2018, n. 6923).

Ed infatti, come noto, anche l’opzione zero rappresenta una eventualità in esito al procedimento. (…)

Deve aggiungersi poi che (…) con riferimento a progetti di energia da fonte rinnovabile (idroelettrica), che “il c.d. “dissenso costruttivo” riguarda propriamente la disciplina della conferenza di servizi e non quella della V.I.A., soggetta alle specifiche norme del titolo III della parte II del D.lgs. 152/2006, secondo cui grava in capo al proponente l’onere di disporre lo studio di impatto ambientale, indicando in modo dettagliato le conseguenze che l’intervento è atto a produrre sull’ambiente, la descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame, le illustrazioni delle ragioni principali della scelta effettuata, la previsione delle misure per il monitoraggio, nonché la rappresentazione dei possibili effetti cumulativi dovuti ad altre opere preesistenti. Il compito di individuare soluzioni progettuali idonee a superare le criticità ambientali non spetta, dunque, all’Amministrazione” (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 17 settembre 2025, n. 166)”.

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FOTOVOLTAICO | AU

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, sentenza 13 ottobre 2025, n. 759

Sulla richiesta di impegno del richiedente a realizzare direttamente l’impianto e sulla circolazione dei titoli abilitativi

“La presente controversia riguarda il diniego di voltura dell’autorizzazione unica per la realizzazione del progetto per la realizzazione di fonti rinnovabili di energia (…).

Tale diniego trova il fondamento normativo nell’art. 4 comma 1, lett c) 5 del d.P.R.S. n. 48/2012, che impone alla richiedente di assumere nei confronti dell’Amministrazione l’obbligo della realizzazione diretta dell’impianto.

(…) – l’oggetto del contendere non attiene precipuamente alla disciplina procedimentale dell’autorizzazione unica, ma investe il settore dell’energia, della concorrenza e della organizzazione societaria;

– i settori enucleati non possono trovare una disciplina confliggente con i principi fissati a livello nazionale e europeo.

(…) la limitazione inserita nell’art. 4 comma 1, lett. c) del d.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 non trova neppure fondamento nelle disposizioni regionali per i procedimenti amministrativi di cui alla l. reg. 21 maggio 2019, n. 7.

(…) non può che evidenziarsi che la disposizione di cui si verte introduce una ingiustificata restrizione nei rapporti tra gli operatori privati, che non trova giustificazione normativa né nella legislazione nazionale, né in quella regionale, e che, dunque, si riflette in termini di violazione dei principi di semplificazione, e di diffusione delle fonti di energia rinnovabile nonché di limitazione alla libertà di stabilimento e della concorrenza.

Peraltro, gli interessi che l’Amministrazione intende tutelare risultano garantiti dall’art. 5 comma 8 del medesimo decreto in esame, e dalla necessaria valutazione del possesso dei requisiti per acquisire la titolarità dell’autorizzazione”.

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AGRIVOLTAICO | AU

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 13 ottobre 2025, n. 2218

Sul difetto di istruttoria del parere della Soprintendenza in ordine all’effetto cumulo

Col motivo E) la società deduce il difetto di istruttoria sull’effetto cumulo, in quanto la Soprintendenza non avrebbe distinto tra impianti autorizzati e impianti in corso di valutazione (quali sono quelli espressamente indicati con numero ID progressivo successivo a quello che caratterizza l’istanza della ricorrente) né fatto alcun cenno allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) predisposto dalla ricorrente né alle misure di mitigazione proposte. (…)

Il motivo può essere accolto per l’evidente errore metodologico di considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di approvazione, “mentre l’allegato VII al Testo Unico dell’Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ‘ad altri progetti esistenti e/o approvati’” (cfr. Cons. St., sent. n. 8029/2023).

Nel caso di specie, i tre impianti menzionati nel parere con ID (…), (…) e (…) sono stati presentati in epoca ampiamente successiva all’avvio del procedimento riguardante la (…) (risalente al (…), e segnatamente: (…). Si aggiunga che, allo stato attuale, i menzionati progetti non hanno ottenuto provvedimenti autorizzativi (…).

È evidente che, così operando, l’analisi sugli impatti cumulativi risulta falsata, restando per il momento assorbiti gli ulteriori profili di doglianza relativi al possibile dimensionamento dell’impianto, che dovrà essere valutato dall’autorità competente successivamente al riesame dell’effetto cumulo alla stregua delle coordinate interpretative appena indicate”.

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AGRIVOLTAICO | PAS

T.A.R. Veneto, Sez. IV, sentenza 13 ottobre 2025, n. 1775

Sul divieto generale e assoluto frapposto da un Comune alla realizzazione di impianti FER in aree idonee

“(La società, ndr) contesta i provvedimenti che hanno inibito la realizzazione di entrambi gli impianti agro-voltaici rappresentando che essi avrebbero imposto un divieto inderogabile ed aprioristico relativo ad iniziative da collocarsi in aree idonee per legge, e così avrebbero frapposto degli ostacoli immotivati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ostacoli incompatibili con la legislazione statale e regionale vigente, e vieppiù contrari al favore per la costruzione e l’esercizio di impianti ritenuti d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica. (…)

Queste critiche sono palesemente fondate. (…) Ora, (…), i provvedimenti di divieto qui contestati hanno inibito le due iniziative per la semplice circostanza che sono venute a ricadere, peraltro a seguito della perimetrazione delle aree agricole di pregio sopravvenuta alla formazione del titolo autorizzativo, in uno di questi ambiti del territorio comunale, (…). (…) (l’)imposizione del divieto generale ed assoluto che il Comune ha frapposto alla ricorrente si pone frontalmente in contrasto e con la legislazione statale e con quella regionale vigenti, frustrando gli stessi obiettivi vincolanti di de-carbonizzazione fissati in sede euro-unitaria (vista la stessa portata dei due impianti).

E infatti il Collegio ha già rilevato che l’area che ospita le iniziative della ricorrente rientra tra quelle che il Legislatore statale considera idonee ad ospitare impianti a fonti rinnovabili (ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/2021). E in relazione ad aree idonee ex lege l’Amministrazione non può frapporre ostacoli generali ed astratti non previsti dal Legislatore statale. Il principio, fissato nei confronti dell’Amministrazione regionale e a maggior ragione valevole per quelle locali (…)”.

Anche la Corte costituzionale ha da tempo chiarito la rilevanza della legislazione statale in materia, che funge da normativa di principio vincolante per le Amministrazioni locali, palesando la centralità delle previsioni contenute nel comma 8 del citato D.Lgs. n. 199/2021 e così del catalogo delle aree idonee tra cui quelle della lett. c-quater (…) (cfr. Corte Cost., 7 giugno 2024 n. 103, § n. 2.1.4., che richiama le precedenti sentenze 3 aprile 2023 n. 58 e 23 febbraio 2023 n. 27). Più recentemente è stata anche ribadita la centralità degli obiettivi stabiliti dal “Green Deal” europeo, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, che “mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell’ambiente e di lotta al cambiamento climatico” (Corte Cost. sent. n. 28/2025)”.

Sull’impossibilità per i Comuni di vietare in modo generale e astratto l’installazione di impianti FER in aree dichiarate idonee ex lege vedi anche: T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 27 ottobre 2025, n. 950

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FONTI FER | PRINCIPI GENERALI

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 17 ottobre 2025, n. 1701

Sul termine per l’inizio dei lavori e sulla sua proroga (T.U. dell’edilizia – D.L. Ucraina)

Invero, l’art. 15 co. 2 del D.p.r. 380/2001 statuisce che “Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”.

Tuttavia, la previsione che introduce il diverso termine di inizio lavori di tre anni (in luogo di un anno) è stata inserita dall’articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 ed è dunque successiva rispetto all’autorizzazione rilasciata alla società (…) il 3.9.2021.

Ne consegue che, come condivisibilmente rimarcato dalla controinteressata, il titolo deve ritenersi etero-integrato dalla novella legislativa e che di conseguenza l’effettivo termine per l’inizio lavori è quello di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione.

Vi è più che l’art. 10-septies del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto la possibilità di prorogare i termini per inizio e ultimazione lavori fino a un massimo di 36 mesi, per le autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2024 con l’unica condizione che “i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga”. La proroga costituisce atto dovuto e non richiede un atto di assenso formale da parte dell’autorità procedente.

Ciò posto, le emergenze istruttorie documentali hanno consentito di rilevare che la società controinteressata ha richiesto in data 14.2.2024 (e dunque prima della scadenza dei tre anni) al Comune di poter avvalersi della proroga prevista dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (richiesta che copre ovviamente anche le successive modifiche intervenute con il D.l. 181/2023 e con il D.l. 202/2024) e che il Comune, preso atto della richiesta, l’ha autorizzata”.

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FOTOVOLTAICO | AU

T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza 21 ottobre 2025, n. 1649 

Sulla possibile qualificazione un impianto fotovoltaico quale stabilimento ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 8, c-ter, n. 2, del D. Lgs. n. 199/2021 (aree idonee ope legis)

(…) Al riguardo, va evidenziato che:

b) nel caso di specie, viene in rilievo (l’art. 20, ndr), c. 8, lett. “c-ter”, n. 2, che consente il posizionamento degli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, nelle aree interne a impianti industriali e stabilimenti o in aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, all’uopo rinviando alla definizione di “stabilimento” di cui all’art. 268, comma 1, lett. “h”, D. Lgs. n. 152/2006;

c) ciò posto, non vi sono indici normativi per escludere che un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW già presente – o, comunque, già autorizzato – in sito e distante meno di 500 metri dall’altro impianto da installare (come è nel caso di specie) costituisca uno “stabilimento” ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, emergendo un quadro normativo e giurisprudenziale in favore di tale inclusione;

 – c.1) infatti, l’art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 504/1995 non assoggetta ad accisa l’energia elettrica prodotta da impianti con potenza non superiore a 20 kW e consumata per uso proprio;

– c.2) inoltre, “(…) l’art. 5, c. 8, del (D.M. 19.2.2007, ndr.), nell’ambito delle “Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti”, stabilisce che “… gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale”. (…) La soglia dei 20 kW, inizialmente legata alla verifica ambientale, è un punto di riferimento – anche nella interpretazione giurisprudenziale e nella prassi amministrativa – per classificare gli impianti fotovoltaici come “industriali” o “non industriali” per scopi regolatori più ampi, inclusi quelli del D. Lgs. n. 199/2021” (v. T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1113 del 26 giugno 2025);

– c.3) è stato al riguardo osservato che devono “3 … considerarsi “impianti industriali”, ai sensi del codice dell’ambiente, i parchi eolici e le centrali idroelettriche, in quanto la nozione “impianto industriale” deve essere interpretata non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti – ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell’energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica. Del resto, la ratio sottesa all’art. 20 c. 8 lett. c ter) D. Lgs. 199/2021 – che fissa seppure transitoriamente i criteri relativi alle aree idonee a recepire l’installazione dei pannelli fotovoltaici – si precisa nell’esigenza di favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico. È allora in tale logica che la nozione di “impianto industriale” di cui al codice dell’ambiente deve essere correttamente intesa” (T.A.R. Lazio, Roma, n. 4994/2025 e, nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1113/2025 cit.)”.

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FONTI FER | PRINCIPI GENERALI

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, sentenza 23 ottobre 2025, n. 803

Sul difetto di istruttoria e motivazione del parere di Soprintendenza e CTS

“a) la Soprintendenza, nel gravato parere (…), non spiega le ragioni alla base della totale e radicale incompatibilità del progetto con la tutela paesaggistica dell’area in questione, né indica per quale motivo non sarebbero praticabili soluzioni alternative e meno drastiche: ad esempio prescrizioni relative a opere di mitigazione, o concernenti lo spostamento o l’eliminazione di uno o più aerogeneratori, come richiesto dalla medesima Soprintendenza in casi analoghi (…), con la conseguenza che, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione, risulta altresì fondata la censura di disparità di trattamento;

b) il gravato parere della C.T.S. (…), recante giudizio negativo di compatibilità ambientale – risulta affetto dagli stessi vizi istruttori e motivazionali che hanno colpito il citato parere della Soprintendenza (…); inoltre la C.T.S., nel richiamare il D.A. del (…) (di apposizione del vincolo paesaggistico) ne ha chiaramente travisato il contenuto precettivo, erroneamente interpretando tale vincolo come automaticamente ostativo alla realizzazione di qualsivoglia parco eolico; né sono state adeguatamente prese in considerazione le controdeduzioni formulate dalla società istante in sede procedimentale)”.

Sul difetto di istruttoria e motivazione del parere della Soprintendenza vedi anche: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 24 ottobre 2025, n. 1207

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FOTOVOLTAICO | PAS

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 27 ottobre 2025, n. 950

Sull’impossibilità per i Comuni di vietare la realizzazione di impianti FER anche se su aree dichiarate non idonee dalla legge regionale

la Corte cost. 28.7.2025 n. 134 (al paragrafo 7.2 della motivazione) ha chiarito che “la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata”, e che “la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione”; pertanto la Corte cost. ha dichiarato incostituzionale una disposizione della legge della regione Calabria n. 36/2024, nella parte in cui dispone che è vietata, nei parchi nazionali e regionali calabresi, la realizzazione di impianti a biomassa di potenza superiore a una certa soglia, “anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti”.

In senso conforme, nella giurisprudenza amministrativa, si è affermato che “l’individuazione con legge regionale delle aree non idonee non esclude che le amministrazioni coinvolte negli specifici procedimenti amministrativi di valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti FER debbano necessariamente apprezzare in concreto l’impatto dei progetti proposti sulle esigenze di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali, anche laddove l’area interessata rientri tra quelle classificate come non idonee”, e che “la localizzazione di un impianto FER in un’area non idonea non osta a che gli operatori economici proponenti possano in ogni caso dimostrare, nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzatori, che il progetto da realizzare sia compatibile con il complessivo assetto dei valori in gioco, ovverosia, da un lato, con la tutela dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e, dall’altro, con il raggiungimento degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare al 2030 in base a quanto previsto dalla Tabella A dell’articolo 2 del d.m. del 21 giugno 2024” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 11.8.2025, n. 15502).

Se dunque le stesse leggi regionali (…) non (possono, ndr) prevedere (per le aree non idonee, ndr) un divieto generale e astratto di realizzarvi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a maggior ragione nemmeno i comuni possono introdurre un simile divieto in aree inidonee”.

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FOTOVOLTAICO | PAUR

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 31 ottobre 2025, n. 19091

Sulla tardiva impugnazione del PAUR

Nelle more, la conferenza dei servizi decisoria si è svolta regolarmente in più sedute e si è conclusa con esito positivo, recepito dalla Provincia con determinazione n. 894 del 30 aprile 2023 e dalla Regione Lazio con determinazione PAUR n. G06523 del 15 maggio 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 25 maggio 2023.

Tale pubblicazione, unitamente a quella effettuata sul sito istituzionale (box regionale PAUR), è idonea a rendere conoscibile il provvedimento ai soggetti potenzialmente interessati e a far decorrere il termine per l’impugnazione, in conformità all’orientamento consolidato della giurisprudenza sul punto. In assenza di uno specifico obbligo legislativo di una comunicazione individuale, grava sull’interessato un onere di diligenza nella conoscenza degli atti a rilevanza pubblica, se regolarmente pubblicati attraverso i canali istituzionali.

Il ricorso introduttivo, notificato in data 20 febbraio 2024, è stato quindi proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal 25 maggio 2023. Né può attribuirsi efficacia di riapertura del termine alla comunicazione ex art. 17 del DPR 327/2001, pervenuta alla ricorrente il 22 dicembre 2023, in quanto atto meramente attuativo di una determinazione già adottata e consolidata.

Va inoltre evidenziato che la mancata impugnazione degli atti da parte del dante causa (…), che era stato ritualmente informato e posto in condizione di partecipare alla procedura, comporta la definitività degli effetti dell’apposizione del vincolo, con efficacia anche nei confronti dell’acquirente subentrante. L’acquisto da parte della (…) è avvenuto in un momento in cui la procedura espropriativa era non solo nota, ma pubblicamente accessibile.

Nessun obbligo di ulteriore comunicazione gravava sull’amministrazione nei confronti dell’acquirente successivo, il quale, in difetto di ogni diligente verifica, non può oggi invocare un termine autonomo di impugnazione. Le doglianze proposte sono quindi inammissibili in quanto tardive”.

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Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.

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