Fotovoltaico e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato annulla il no della Soprintendenza

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La sentenza 4001/2026 riguarda il caso della società Costruzioni Agazzi s.r.l. e il Condominio Santa Maria, che avevano impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Bergamo e Brescia sull’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un edificio ricostruito nel territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico per ragioni storiche e naturalistiche: da un lato, perché legata alla figura di Angelo Roncalli, Papa Giovanni XXIII; dall’altro, per la presenza del Monte Canto. Proprio in ragione di questo contesto, la Soprintendenza aveva ritenuto non compatibile il posizionamento dei pannelli sul tetto, sostenendo che sarebbero stati “altamente percepibili” dalle colline retrostanti e interferenti con la visione d’insieme del borgo.

Il Consiglio di Stato, però, ha ritenuto insufficiente questa motivazione.

Secondo i giudici, è vero che i pannelli fotovoltaici possono avere un impatto visivo, soprattutto in aree vincolate. Tuttavia, la loro visibilità non può essere considerata, da sola, un motivo sufficiente per negare l’autorizzazione paesaggistica. La sentenza afferma infatti che il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta un obiettivo di interesse nazionale e che il fotovoltaico non può più essere valutato con categorie estetiche tradizionali, come se fosse necessariamente un elemento estraneo o disturbante.

Il punto centrale della decisione è il bilanciamento tra due interessi pubblici: da una parte la tutela del paesaggio, dall’altra la transizione energetica. A questi si aggiunge l’interesse privato al risparmio energetico e all’accesso agli incentivi previsti per gli impianti da fonti rinnovabili.

Il Consiglio di Stato richiama espressamente questo cambio di prospettiva: i pannelli fotovoltaici devono essere considerati come una evoluzione dello stile costruttivo, ormai accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Di conseguenza, la valutazione della Soprintendenza non può limitarsi a dire che i pannelli si vedono, ma deve concentrarsi su come vengono installati, con quali materiali, con quali colori, con quali accorgimenti progettuali e con quale impatto effettivo sul contesto.

Nel caso specifico, Costruzioni Agazzi aveva proposto alcune soluzioni mitigative: pannelli di colore affine alle tegole marsigliesi con finitura invecchiata, spostamento su falde meno esposte, riduzione dell’impatto dalla casa natale di Papa Giovanni XXIII e collocazione parziale su pergolati interni. Secondo il Consiglio di Stato, la Soprintendenza non ha valutato adeguatamente queste proposte.

La sentenza sottolinea anche un altro aspetto importante: vietare il fotovoltaico sul tetto può essere possibile solo se esiste una soluzione alternativa realmente praticabile. Non basta indicare, in astratto, un altro punto dell’edificio. L’alternativa deve essere anche tecnicamente accettabile, cioè capace di garantire una prestazione energetica adeguata e di non compromettere in modo sproporzionato l’accesso agli incentivi pubblici.

Per questo, i giudici hanno ritenuto irragionevole il parere della Soprintendenza, perché fondato su un bilanciamento insufficiente degli interessi in gioco.

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello limitatamente alla domanda di annullamento e ha annullato il parere negativo dell’11 dicembre 2023. La Soprintendenza dovrà ora riesaminare la pratica, tenendo conto in modo effettivo delle soluzioni mitigative proposte e della possibile impraticabilità tecnica di collocazioni alternative.

Non è stata invece accolta, almeno per ora, la domanda di risarcimento danni. I ricorrenti avevano chiesto il ristoro per la perdita degli incentivi e per il costo dell’energia che l’impianto avrebbe potuto produrre. Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, il danno non può essere riconosciuto in questa fase, perché l’amministrazione deve ancora pronunciarsi nuovamente sull’istanza. Solo dopo la nuova valutazione sarà possibile capire se il bene richiesto, cioè l’installazione dei pannelli, spettasse effettivamente ai ricorrenti.

La sentenza valorizza anche il nuovo quadro normativo (d.l. 175/2025, conv. in l. 4/2026, e d.lgs. 190/2024 sulle aree idonee), che pur non essendo applicabile ratione temporis al caso concreto conferma il cambio di paradigma dell’ordinamento verso il fotovoltaico.

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