Aree idonee, la legge della Valle d’Aosta

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Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha approvato, con 24 voti a favore (UV, FP-PD, PlA, SA, RV, PCP) e 10 astensioni (Lega VdA, FI, GM), il disegno di legge per la definizione delle aree idonee.

Il testo è composto da 19 articoli e contiene misure per la localizzazione, la disciplina dei regimi amministrativi e la promozione degli impianti a fonti energetiche rinnovabili.

La norma, ha spiegato il consigliere relatore Roberto Rosaire (UV), interviene in particolare su tre direttrici operative “la definizione delle superfici e aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate per l’installazione degli impianti, privilegiando le superfici antropizzate e a basso impatto; la disciplina dei regimi amministrativi per la realizzazione, modifica e gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; il sistema di monitoraggio e promozione del territorio attraverso contributi mirati e strumenti di governance partecipata con l’istituzione del tavolo tecnico in tema di aree idonee per garantire trasparenza ed efficacia nell’attuazione degli obiettivi”.

Le disposizioni per il fotovoltaico

L’articolo 4 definisce le superfici e aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici. Tra queste rientrano: le coperture degli edifici; le aree e superfici destinate in via permanente al parcheggio; siti dove sono già installati impianti fotovoltaici in cui vengono realizzati interventi di modifica che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%; siti oggetto di bonifica.

Inoltre sono considerate idonee, in assenza di vincoli specifici, le aree agricole in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri.

L’articolo 6 delinea invece le superfici e aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici e strutture edilizie esistenti. In particolare sono considerati non idonei gli edifici sottoposti a tutela e, per potenze superiori a 20 kW, le aree soggette a rischi ambientali, climatici e/o metereologici.

L’articolo 7 individua le aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici: le aree naturali protette (a eccezione degli impianti di potenza inferiore a 5 kW e degli impianti mobili); le parti di territorio comunale caratterizzate da interessi culturali; sottozone di alta montagna, agricole dei pascoli, boscate, di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

L’articolo 9 considera superfici e aree ordinarie tutte le superfici e le aree diverse da quelle previste dagli altri articoli che costituiscono la legge.

L’articolo 10 vieta l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole individuate dall’articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 199/2021, attenendosi quindi a quelle che sono le disposizioni nazionali.

Monitoraggio e contributi

L’articolo 13 “Governance e monitoraggio” stabilisce che per acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell’efficacia della legge regionale, nonché di monitorare il raggiungimento degli obiettivi, la Regione istituisce il tavolo tecnico in tema di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (Ttai).

L’articolo 15 “Concessione di contributi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili” prevede che la Regione dovrà concedere contributi a persone fisiche e giuridiche per la realizzazione impianti rinnovabili e sistemi di accumulo.

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