Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3611/2026, pubblicata l’8 maggio ha confermato la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto per un impianto fotovoltaico a terra da 7,29 MW nel Comune di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Il progetto, proposto da Sicet s.r.l., interessa circa 12 ettari di area agricola nella zona nord del territorio comunale.
A promuovere il ricorso sono stati alcuni cittadini, proprietari di immobili vicini all’area interessata, insieme alla società Ingrid s.r.l. e ad altri soggetti locali, contro un gruppo di amministrazioni statali e regionali, con Sicet s.r.l. quale controinteressata, e con il coinvolgimento, tra gli altri, del Comune di Mogliano Veneto e degli enti interessati dal procedimento autorizzativo.
Al centro della sentenza c’è la distinzione tra completezza e adeguatezza documentale. Per il Consiglio di Stato, la completezza riguarda il controllo formale dell’istanza e serve a stabilire se il procedimento possa partire, mentre l’adeguatezza attiene alla fase istruttoria e può richiedere integrazioni, chiarimenti o approfondimenti. Questo significa che, una volta superata positivamente la verifica formale prevista dall’articolo 27‑bis, comma 3, del Codice dell’ambiente, l’istanza resta procedibile anche se l’amministrazione chiede successivamente nuova documentazione: tali richieste non riaprono il tema della completezza iniziale.
Il principio ha un rilievo che va oltre il singolo caso: il Consiglio di Stato richiama infatti il d.lgs. 190/2024 sui regimi amministrativi per le fonti rinnovabili, che costruisce il proprio regime transitorio sullo stesso criterio della completezza documentale. Per gli operatori, il messaggio è chiaro: la soglia che tutela il procedimento è il superamento della verifica formale, non la chiusura di ogni approfondimento istruttorio.
La vicenda riguarda da vicino anche il PAUR, il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciato dalla Regione nell’agosto 2024 dopo la conclusione positiva della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Durante l’iter, il Comune di Mogliano Veneto aveva espresso parere negativo, richiamando il pregio ambientale dell’area, e la Soprintendenza aveva segnalato criticità paesaggistiche legate all’inserimento dell’impianto in un contesto agricolo ancora riconoscibile.
Questo aspetto è stato decisivo anche per l’applicazione della legge regionale veneta n. 17/2022 sugli impianti fotovoltaici a terra. Poiché la domanda era stata dichiarata completa il 1° luglio 2022, prima dell’entrata in vigore della legge, il progetto è rimasto soggetto alla disciplina precedente: per il Consiglio di Stato, questa regola transitoria tutela in modo ragionevole l’affidamento degli operatori che hanno già avviato un investimento sulla base delle norme vigenti.
La sentenza affronta poi il tema del corridoio ecologico. La presenza di tale classificazione, secondo i giudici, non comporta un divieto automatico di realizzare l’impianto: ciò che conta è verificare se il progetto comprometta concretamente la funzionalità ecologica dell’area, in termini di mobilità delle specie e interscambio genetico, e nel caso specifico le misure di mitigazione previste – inerbimento, siepi perimetrali e recinzioni rialzate per il passaggio della fauna – sono state considerate sufficientemente valutate dall’amministrazione.
Altro passaggio rilevante riguarda il rapporto con la pianificazione comunale. Il Consiglio di Stato ricorda che il PAUR può produrre effetto di variante urbanistica implicita, superando eventuali previsioni locali incompatibili, purché l’autorizzazione sia il risultato di un procedimento corretto e motivato, anche in un contesto in cui un precedente divieto comunale al fotovoltaico a terra è stato poi annullato in sede di ricorso straordinario.
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