TAR Lazio: il GSE non può recuperare dopo anni incentivi ridotti per un proprio errore

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Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui il GSE aveva rideterminato al ribasso una tariffa incentivante già riconosciuta, chiedendo a una società agricola la restituzione di oltre 142.000 euro. La sentenza, che ha raccontato a pv magazine Italia l’avvocato Marco Giustiniani, co-managing partner Studio legale Pavia e Ansaldo – che ha vinto il caso – chiarisce i limiti del potere di controllo del Gestore e rafforza il principio del legittimo affidamento degli operatori delle rinnovabili.

Stiamo parlando della sentenza n. 8328/2026, pubblicata il 5 maggio 2026, sulla controversia tra la Società Agricola Mim s.r.l. e il GSE S.p.A., relativa alla rideterminazione di una tariffa incentivante riconosciuta a un impianto alimentato da fonte rinnovabile. La società è proprietaria dell’impianto a biogas “Regona”. Nel 2013 aveva chiesto la qualifica IAFR, ottenuta dal GSE nel gennaio 2014, e successivamente l’accesso alla tariffa onnicomprensiva, con convenzione stipulata nel febbraio 2015.

Si tratta di una pronuncia molto significativa anche per il settore fotovoltaico. “Il principio fissato dal Tar Lazio in ordine alla rimodulazione ex post delle tariffe incentivanti relative a un impianto di biogas da parte del GSE assume un valore generale e, come tale, può certamente applicarsi a qualsiasi impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che abbia usufruito di tariffe incentivanti. I giudici amministrativi hanno, infatti, operato una valutazione generale e non limitata ad una determinata categoria di impianti.

Nel marzo 2021, quindi oltre sei anni dopo la convenzione e oltre otto anni dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, il GSE ha avviato un procedimento di controllo. Secondo il Gestore, al momento dell’ammissione agli incentivi non era stata applicata una decurtazione del 6% prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera b), del d.m. 6 luglio 2012. Il GSE ha quindi rimodulato la tariffa e chiesto la restituzione di 142.417,98 euro, oltre interessi.

Mim ha impugnato gli atti sostenendo che il GSE avesse esercitato, in realtà, un potere di autotutela tardivo e illegittimo. Secondo la società, non si trattava di correggere una violazione commessa dall’operatore, ma di rimediare a un errore originario dello stesso Gestore. Per questo, la riduzione retroattiva degli incentivi avrebbe dovuto rispettare i presupposti dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990, compresi i limiti temporali, la motivazione e il bilanciamento con il legittimo affidamento del privato.

Il TAR ha accolto il ricorso. “Il Tribunale amministrativo capitolino ha escluso che la fattispecie in questione possa essere inquadrata nel paradigma della c.d. “decadenza”, prevista al contrario per i casi di benefici pubblici conseguiti a seguito di false dichiarazioni, ovvero per i casi di inadempimento alle condizioni e agli obblighi a cui i benefici sono subordinati”, spiega l’avvocato Giustiniani.

Il legale prosegue precisando che la rimodulazione delle tariffe per errori commessi dallo stesso GSE rientra invece nell’esercizio del generale potere di autotutela amministrativa e, pertanto, deve rispettare i termini e le condizioni stabiliti dall’articolo 21-novies della legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990).

“Si potrà procedere dunque all’annullamento d’ufficio solo se il GSE comprovi la sussistenza di perduranti ragioni di interesse pubblico a procedervi ed entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi successivi al provvedimento che si intenda correggere”, sintetizza il legale.

Il punto decisivo è che, nel caso esaminato, non risultavano dichiarazioni false, documenti non veritieri, inadempimenti o perdita sopravvenuta dei requisiti da parte della società. Il GSE aveva semplicemente preso atto di un proprio errore commesso in fase di ammissione agli incentivi: la mancata applicazione della decurtazione prevista dalla normativa.

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