Aree idonee Lombardia, il Consiglio regionale approva la legge

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Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 44 voti favorevoli, 6 contrari e 16 astenuti il progetto di legge 175/2026, relativo all’identificazione delle aree idonee per le rinnovabili. L’esame in Assemblea era iniziato il 13 aprile, con la discussione avviata in commissione Ambiente.

La legge si applica solo ai nuovi procedimenti e stabilisce che, una volta raggiunti gli obiettivi di potenza installata, non si potranno autorizzare nuovi impianti, anche per procedimenti in corso.

Illustrando il provvedimento, Riccardo Pase (Lega), vicepresidente della commissione Ambiente, ha sottolineato che “sono stati introdotti vincoli precisi, ma è stata data grande priorità all’utilizzo di aree già compromesse, come ex cave, ex discariche e aree degradate. Anche i tetti degli edifici diventano strategici in una logica di autoconsumo, considerata una delle modalità più efficienti per utilizzare le energie rinnovabili”

Durante il dibattito in Aula, riporta una nota, degli oltre 150 emendamenti presentati, ne è stato accolto anche uno che prevede l’inserimento dei sistemi di accumulo elettrochimico tra gli impianti FER.

Inoltre, sono stati approvati alcuni ordini del giorno, in cui si invita la Giunta a favorire la prevalenza dell’attività agricola nei sistemi agrivoltaici, il rafforzamento dei requisiti sostanziali, agronomici, economici e ambientali degli impianti agrivoltaici e incentivi fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici su coperture esistenti.

La Regione, inoltre, stima che la legge comporterà l’utilizzo di circa 7.750 ettari di aree agricole, a fronte di una superficie agricola utile (SAU) complessiva pari a circa 970.000 ettari (incidenza pari a circa lo 0,8% di SAU).

Dalle opposizioni, il PD ha motivato la propria astensione in quanto “pur sostenendo che la necessità di adottare il provvedimento in tempi brevi è evidente, il testo approvato oggi in Aula ha punti manchevoli, sia dal punto di vista della tutela ambientale sia perché c’è il rischio che alcune aree siano molto più sacrificate di altre, senza peraltro avere una vera incentivazione all’installazione degli impianti su suolo già compromesso”.

I contenuti della legge in sintesi

La legge individua ulteriori aree idonee privilegiando l’uso di spazi già edificati o urbanizzati. Sono incluse anche le aree dismesse non residenziali, cave esaurite e discariche chiuse. Entro 60 giorni la Regione è tenuta a pubblicare la mappatura digitale delle aree idonee sul Geoportale regionale, rendendola liberamente consultabile e utilizzabile.

La SAU è definita come insieme dei terreni “effettivamente destinati” a coltivazioni e attività agricole (seminativi, prati, pascoli, colture permanenti).

Sono previsti tre scaglioni per limitare l’uso del suolo agricolo. A livello regionale, viene stabilita la soglia massima dello 0,8% SAU; a livello provinciale la SAU destinabile a nuovi progetti di impianti fotovoltaici con moduli al suolo e di impianti agrivoltaici non può superare la percentuale del 2%. I Comuni possono elevare la soglia della SAU fino al 5% per impianti destinati all’autoconsumo industriale o a comunità energetiche rinnovabili (CER), e fino al 10% per le imprese energivore, ovvero con consumo medio annuo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno. Inoltre, ogni due anni, il Consiglio regionale potrà sia incrementare l’obiettivo di potenza sia adeguare le percentuali della SAU regionale e comunale.

Non vengono applicate le semplificazioni amministrative nei territori sottoposti a tutela paesaggistica, le aree protette, le riserve, i parchi regionali e i monumenti naturali, i siti della Rete Natura 2000, le zone umide di importanza internazionale e i siti Unesco. Le semplificazioni sono invece applicabili per impianti fotovoltaici oltre i 500 metri da beni culturali (3 km per l’eolico).

Verrà prevista la possibilità per i Comuni di monetizzare fino al 50% le compensazioni territoriali per le procedure abilitative semplificate (PAS) e per impianti FER fino a 300 MW (esclusi quelli idroelettrici), compresi i sistemi di accumulo.

In ogni caso, per quanto riguarda l’agrivoltaico, le norme prevedono l’obbligo di garantire almeno l’80% della produzione agricola vendibile, accompagnata da valutazione agronomica.

La legge si applica ai nuovi procedimenti, mentre i progetti già avviati contano nei limiti di SAU. Una volta raggiunti gli obiettivi di potenza installata non si potranno autorizzare nuovi impianti (anche per procedimenti in corso).

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