Nuove linee guida antincendio: non valgono per progetti già avviati al 1° settembre

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Le nuove linee guida antincendio per il fotovoltaico non si applicano ai soggetti che al 1° settembre avevano “già concretamente avviato le procedure finalizzate all’installazione degli impianti”. Lo stabilisce il ministero dell’Interno con la circolare n. 14688 della Direzione Centrale per la Prevenzione datata 10 settembre.

Il testo chiarisce inoltre che si possono considerare, a titolo indicativo e non esaustivo, “procedure già avviate” le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

  • siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11;
  • presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti;
  • sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto;
  • completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
  • avvio dei lavori di installazione;
  • ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati;
  • disponibilità di documentazione probatoria recante data certa;
  • altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate.

Sul sito dei Vigili del Fuoco, inoltre, è stato pubblicato il testo coordinato della nota n. 14030/2025 “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici”.

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