Nexta Capital Partners: rassegna delle principali novità normative del mese di ottobre

Share

pv magazine Italia ha avviato di recente la collaborazione con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passerà in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi normativi di ottobre. 

SUMMARY

REGIONE LOMBARDIA – DGR 6 ottobre 2025, n. 5116 (Piano di individuazione delle zone di accelerazione come definite dal D. Lgs. n. 190/2024 e relativa Valutazione Ambientale Strategica (“VAS”) e Valutazione di Incidenza (“VIncA”) – Avvio del procedimento (di concerto con l’Assessore Comazzi))

REGIONE CALABRIA – DD  7 ottobre 2025, n. 14138 (“Rettifica e integrazioni della modulistica per le procedure valutative (PAUR e Screening di VIA) relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili approvata con D.D.G. n. 9618 del 02/07/2025”)

REGIONE UMBRIA – LR 16 ottobre 2025, n. 7 (“Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”)

INTERPELLO – MASE_16 ottobre 2025, prot. n. 191749 (“Interpello, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sotto soglia VIA”)

REGIONE BASILICATA – DGR 20 ottobre 2025, n. 617 (“Art. 12 del D. Lgs.190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Proposta di Piano Regionale di individuazione delle Zone di Accelerazione terrestri”)

REGIONE SICILIANA – DA 27 ottobre 2025, n. 318 (“Sostituzione integrale dell’Allegato 1 del Decreto Assessoriale n. 237 del 29 giugno 2023 di modifica del D.A. n. 36/2022 di recepimento delle Linee guida nazionali VINCA”)

***

REGIONE LOMBARDIA – TESTO UNICO FER I ZONE DI ACCELERAZIONE

DGR 6 ottobre 2025, n. 5116 (Piano di individuazione delle zone di accelerazione come definite dal D. Lgs. n. 190/2024 e relativa Valutazione Ambientale Strategica (“VAS”) e Valutazione di Incidenza (“VIncA”) – Avvio del procedimento (di concerto con l’Assessore Comazzi))

Con la DGR n. 5116/2025 la Regione Lombardia ha avviato il procedimento di approvazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazioni terrestri ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. e annessa Valutazione Ambientale Strategica (“VAS”) coordinata con la Valutazione di Incidenza (VIncA).

L’ALLEGATO A, recante “MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DEL PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ACCELERAZIONE TERRESTRI E RELATIVE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VAS E VINCA)”, prevede la seguente (futura) scansione procedimentale:

“- Elaborazione del Documento preliminare di Piano e del Rapporto Preliminare di VAS; – Scoping: consultazione preliminare con prima Conferenza di valutazione e Forum pubblico; – Elaborazione del Piano della Sintesi non tecnica; – Presa d’atto del Piano; – Consultazione pubblica con seconda Conferenza di valutazione e Forum pubblico; – Approvazione del Piano; – Attuazione del Piano e monitoraggio ambientale”.

Il Piano verrà adottato entro il 21 febbraio 2026 (cfr. art. 12, comma 5, del D. Lgs n. 190/2024).

***

REGIONE CALABRIA – FER VIA I MODULISTICA

DD  7 ottobre 2025, n. 14138 (“Rettifica e integrazioni della modulistica per le procedure valutative (PAUR e Screening di VIA) relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili approvata con D.D.G. n. 9618 del 02/07/2025”)

Con la DD n. 9618/2025 è stata approvata la modulistica per la presentazione delle istanze sul sistema regionale Calabria SUAP inerenti, tra l’altro, alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e alla procedura autorizzativa unica regionale (“PAUR”) per gli impianti FER.

Successivamente, è emersa la necessità di perfezionare alcune parti della predetta modulistica al fine di ottimizzare l’allineamento testuale dei moduli e l’iter di verifica amministrativa e il conseguente processo di valutazione.

Le rettifiche e le integrazioni, finalizzate ad un mero allineamento testuale, quale atto endoprocedimentale di correzione, trovano il loro fondamento nei principi generali di buon andamento, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Con la DD n. 14138/2025 la Regione Calabria ha quindi approvato le rettifiche e le integrazioni alla modulistica per la presentazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e dell’istanza di VIA-PAUR, nonché alle Specifiche tecniche per la predisposizione della relativa documentazione in formato elettronico.

***

REGIONE UMBRIA  – AREE IDONEE | TESTO UNICO FER

LR 16 ottobre 2025, n. 7 (“Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”)

La LR n. 7/2025 reca disposizioni volte all’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER; tutte le aree non ricomprese in detta classificazione “sono definite ordinarie ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024”.

Oltre alle aree idonee c.d. ope legis ex art. 20, comma 8, D. Lgs. n. 199/2021, la Regione ha individuato pure “le aree e le superfici, comprensive di una buffer zone di 500 metri anche qualora questa ricada nello spazio rurale (…)”. Nelle aree non idonee, anch’esse espressamente elencate, invece, “sussiste un’altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”.

È vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole individuate dall’art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 199/2021, fatte salve le eccezioni previste, inter alia, dalla LR.

In generale, “qualora un’area idonea (…) sia ricompresa all’interno di un’area definita non idonea (…), la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER”.

La valutazione degli impatti ambientali di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche non soggetti alle procedure di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è preordinata alla localizzazione e alla progettazione degli interventi. “Al fine di assicurare il coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali, prima dell’avvio delle procedure abilitative o autorizzative di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 190/2024, il soggetto proponente informa il comune interessato”.

***

INTERPELLO – TESTO UNICO FER | VIA

MASE_16 ottobre 2025, prot. n. 191749 (“Interpello, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sotto soglia VIA”)

1° Caso: Progetto che rientra in una categoria per la quale è prevista solo la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (es. impianti agrivoltaici < 12 MW o impianti rifiuti con attività R5) e nonostante ciò il proponente voglia presentare istanza di VIA/PAUR.

Il D.Lgs. 152/2006 articola in modo sequenziale le procedure di valutazione ambientale. L’articolo 6, comma 6, elenca i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, mentre l’articolo 6, comma 5, riserva la VIA ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).

Quando un progetto rientra esclusivamente nelle categorie soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, non è normativamente previsto che il proponente possa presentare direttamente un’istanza di VIA completa. La verifica di assoggettabilità ha proprio la finalità di determinare se la VIA sia necessaria. Purtuttavia, alla luce del fatto che la Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento ad istanza di parte e che il proponente stesso nella redazione dello studio di impatto ambientale possa valutare che il progetto produca impatti significativi e negativi, nulla esclude che possa decidere di voler direttamente assoggettare a VIA il proprio progetto. In quest’ultimo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.

2° Caso: Progetto che rientra in una categoria d’opera per la quale è prevista una soglia per l’assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA, ma con differenti Autorità Competenti.

Nell’ipotesi in cui un progetto rientri in una categoria con soglie che individuino per la verifica di assoggettabilità e per la VIA Autorità Competenti diverse (ad esempio, verifica regionale e VIA statale), nulla esclude che il proponente possa effettuare la scelta, come e per le medesime motivazioni del caso esaminato ex ante, di sottoporre il progetto alla procedura di VIA.  Anche in questo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale”.

***

REGIONE BASILICATA – TESTO UNICO FER I ZONE DI ACCELERAZIONE

DGR 20 ottobre 2025, n. 617 (“Art. 12 del D. Lgs.190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Proposta di Piano Regionale di individuazione delle Zone di Accelerazione terrestri”)

La proposta di Piano individua le zone di accelerazione sulla base dell’art. 12 del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii.

Sulla scorta della mappa delle zone di accelerazione predisposta dal GSE, che individua n. 51 aree per una superficie complessiva di circa 3.597 ettari, la Regione Basilicata ne ha modificato e integrato i perimetri in funzione delle informazioni contenute negli strumenti di pianificazione regionali (PPR), di pianificazione delle aree industriali delle province di Potenza e Matera (API-Bas S.p.A.) e i piani urbanistici comunali (PRG e Regolamenti Urbanistici).

Nello specifico, partendo dal censimento delle aree industriali previste nei citati strumenti dei consorzi industriali e dei comuni sono state escluse le zone previste ma non ancora attuate in termini di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Sono state altresì escluse le aree ricadenti nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree soggetta a tutela paesaggistica ex art. 136, D. Lgs. n. 42/2004, nonché quelle completamente ricadenti nella fascia di 1 km dal perimetro degli Ambiti Urbani principali, identificati negli strumenti urbanistici e/o nel PPR.

Il risultato delle elaborazioni eseguite ha portato alla definizione di 30 zone di accelerazione terrestri. La proposta di Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri della Regione Basilicata riguarda unicamente gli impianti di produzione di energia da Fotovoltaico e i relativi sistemi di stoccaggio.

La Proposta di Piano è costituita dai seguenti elaborati:  A – Relazione generale; B – Norme Tecniche di Attuazione; C – Elaborati Cartografici – Perimetrazione delle Zone di Accelerazione terrestri C.1 Zone di Accelerazione Aree produttive; e la documentazione per l’avvio della procedura di VAS costituita da: Rapporto preliminare ambientale”.

***

REGIONE SICILIANA – VINCA

DA 27 ottobre 2025, n. 318 (“Sostituzione integrale dell’Allegato 1 del Decreto Assessoriale n. 237 del 29 giugno 2023 di modifica del D.A. n. 36/2022 di recepimento delle Linee guida nazionali VINCA”)

“La novità principale è quella che riguarda i Comuni che si trovano all’interno dei parchi regionali. In questo caso, le amministrazioni non saranno più tenute ad attivare il procedimento attraverso l’assessorato ma potranno farlo direttamente tramite l’ente parco di appartenenza. In questo modo si alleggerisce il carico sugli uffici regionali.

Per quanto riguarda le Zone di protezione speciale per l’avifauna, a esclusione di quelle marine, le istanze adesso dovranno essere presentate direttamente ai Comuni, mentre in precedenza l’iter era gestito a livello regionale.

«Andiamo avanti – dichiara l’assessore Savarino – nell’opera di semplificazione e snellimento delle procedure, sfruttando il principio di sussidiarietà per cui il cittadino ha come punto di riferimento l’ente locale a lui più vicino. In questa direzione, stiamo anche rivedendo le procedure di prevalutazione per quelle tipologie di progetti che non hanno potenziale incidenza sugli habitat e sulle specie dei siti Natura 2000. Aiutiamo i cittadini con l’obiettivo di agevolare il rilascio di autorizzazioni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per quelli di piccola entità».

Infine, il decreto con le nuove procedure per la Vinca, chiarisce che il proponente deve essere necessariamente il soggetto pubblico o privato titolare dell’intervento e non quindi altre figure coinvolte nel progetto, come per esempio progettisti o figure simili”.

***

Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

Popular content

Energy Release, Nunziante Magrone: possibile che conduca ad esiti più sorprendenti del Fer X Transitorio
03 Novembre 2025 "Come spesso accade, le principali preoccupazioni riguardano i tempi di autorizzazione degli impianti. Qualora questi eccedessero i 36 mesi a causa de...