La Sezione d’Appello della Corte dei Conti di Roma, con le sentenze 9/2026 e 10/2026 depositate il 13 gennaio, ha escluso la responsabilità per danno erariale relativamente alla presunta illecita percezione delle tariffe incentivanti del primo Conto Energia da parte di quaranta società veicolo, presunte titolari di impianti fotovoltaici da 1 MW ciascuno.
Secondo l’impostazione delle Procure regionali della Corte dei Conti di Bolzano e Venezia, che avevano avviato i procedimenti nel 2019, gli amministratori delle società avrebbero realizzato un artificioso frazionamento di quello che sarebbe stato, nella sostanza, un unico grande impianto fotovoltaico, al fine di aggirare il limite dimensionale previsto per l’accesso agli incentivi.
In primo grado si era registrato un contrasto giurisprudenziale. La Corte dei Conti di Bolzano, con sentenza del 29 giugno 2023, aveva respinto il ricorso promosso dalla Procura locale. Di segno opposto la decisione della Corte dei Conti di Venezia, che il 21 marzo 2023 aveva accolto le richieste della Procura veneziana, condannando gli amministratori e le società, in solido, al risarcimento del danno erariale in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) per circa 40 milioni di euro.
Con le pronunce depositate il 13 gennaio 2026, la Corte dei Conti ha rigettato l’appello proposto dalla Procura di Bolzano e accolto, tra gli altri, quello presentato dagli amministratori coinvolti.
La magistratura contabile ha stabilito che, nonostante l’oggettiva illiceità della condotta, il GSE era a conoscenza della situazione reale sin dall’ispezione di febbraio 2010. La sua inerzia, che ha portato alla revoca degli incentivi solo nel 2017, avrebbe costituito elemento sufficiente a spezzare il nesso causale tra la condotta degli amministratori delle società che erano stati incaricati dopo l’ispezione del 2010 e il danno erariale successivo.
La pronuncia ha comportato la dichiarazione di inefficacia di tutti i sequestri conservativi su crediti, beni mobili e immobili, precedentemente autorizzati e convalidati in primo grado.
“Con la sentenza che si è pronunciata sulla decisione della Corte dei Conti di Venezia, la Corte dei Conti in appello ha accolto l’appello degli amministratori, riformando la condanna di primo grado e dichiarando l’intervenuta prescrizione dell’azione”, ha spiegato Andrea Marega, partner dello studio legale Ughi e nunziante, in un commento per pv magazine Italia sulle ragioni della decisione della Corte e le conseguenze della sentenza per il settore.
Il commento del legale
“Le due pronunce della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti relative al caso “QCII Basilicata” definiscono i giudizi di appello riguardanti la medesima fattispecie di indebita percezione di incentivi fotovoltaici (I Conto Energia) da parte di un gruppo di società che aveva operato un artato frazionamento degli impianti per eludere i limiti di potenza energetica previsti per l’accesso alle tariffe incentivanti. In primo grado la Corte dei Conti di Bolzano e la Corte dei Conti di Venezia avevano avuto esiti opposti. La Corte dei Conti in appello ha risolto il contrasto.
Con la sentenza che si è pronunciata sulla decisione della Corte dei Conti di Bolzano, il giudice d’appello ha respinto le domande della Procura, confermando l’assenza di responsabilità degli amministratori delle società interessate per “interruzione del nesso causale” già accertata in primo grado. La Corte dei Conti in appello ha stabilito che, nonostante l’oggettiva illiceità della condotta, il GSE era pienamente a conoscenza della situazione reale (gestione unitaria e contiguità degli impianti) sin dall’ispezione di febbraio 2010. L’inerzia del GASE, che ha poi revocato gli incentivi solo nel 2017 pur potendo agire anni prima, costituisce l’elemento che spezza il collegamento causale tra la condotta degli amministratori delle società che erano stati incarica dopo l’ispezione del 2010 e il danno erariale successivo.
Con la sentenza che si è pronunciata sulla decisione della Corte dei Conti di Venezia, la Corte dei Conti in appello ha accolto l’appello degli amministratori, riformando la condanna di primo grado e dichiarando l’intervenuta prescrizione dell’azione. Anche in questo caso, il verbale ispettivo del 2010 è dirimente: esso rendeva il danno “oggettivamente conoscibile” al GSE, fissando il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale. Poiché i primi atti interruttivi inviti a dedurre della Procura della Corte dei Conti di Venezia sono stati notificati solo nel 2019, l’azione risarcitoria per il periodo 2009-2014 è prescritta.
L’esito immediato è l’esonero delle società del gruppo e dei loro legali rappresentanti dal pagamento di oltre 38 milioni di euro e la dichiarazione di inefficacia di tutti i sequestri conservativi sui beni mobili e immobili. Viene sancita l’insussistenza di responsabilità erariale per le tariffe incentivanti percepite dalle società dopo febbraio 2010, in quanto il GSE tollerò una situazione nota.
Le sentenze consolidano due principi chiave per il contenzioso erariale: 1) la “conoscibilità oggettiva” del danno da parte dell’ente erogatore (GSE), provata da atti ispettivi, fa decorrere la prescrizione e impone un dovere di attivazione. Il mancato esercizio tempestivo di tale potere interrompe il nesso causale o prescrive l’azione, proteggendo il privato anche a fronte di condotte inizialmente illegittime; 2) viene marcata la distinzione tra legittimità degli atti amministrativi e responsabilità contabile. Sebbene il Consiglio di Stato abbia confermato la legittimità della decadenza dagli incentivi per violazione di legge, ciò non ha implicato l’automatico risarcimento in sede contabile dato che l’ente pubblico aveva concorso colposamente al danno con la propria inerzia”.
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