La sentenza TAR Molise, Sezione Prima di Campobasso, n. 28 del gennaio 2026 chiarisce un principio per il fotovoltaico sugli edifici storici: la tutela paesaggistica non può tradursi in prescrizioni o stop fondati su formule generiche.
Il caso riguarda un immobile privato nel centro storico di Sepino, in area vincolata, dove il proprietario aveva chiesto l’autorizzazione paesaggistica per lavori di efficientamento energetico con cappotto termico, isolamento della copertura, sostituzione degli infissi e installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, per accedere al Superbonus 110%.
In giudizio si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, difesi dall’Avvocatura dello Stato; non si sono costituiti il Comune di Sepino e l’Unione dei Comuni della Valle del Tammaro.
La Soprintendenza non aveva negato integralmente l’intervento, ma aveva imposto una prescrizione decisiva: no ai pannelli fotovoltaici così come progettati, perché ritenuti visivamente percepibili e dissonanti rispetto al contesto storicizzato; in alternativa, aveva indicato tegole fotovoltaiche rosse o soluzioni a forte integrazione estetica. La prescrizione è stata poi recepita nell’autorizzazione paesaggistica.
Il TAR ha annullato questi atti, ritenendo la motivazione troppo scarna e stereotipata. Secondo i giudici, non basta affermare che i pannelli sarebbero visibili “anche da notevoli distanze” o che sarebbero “dissonanti”: occorre spiegare in modo concreto da dove sarebbero visibili, quale sarebbe il reale impatto percettivo e perché quell’intervento sarebbe incompatibile con il paesaggio.
La sentenza aggiunge un passaggio molto significativo per il settore: nella valutazione paesaggistica non conta il punto di vista artificiale di un drone, ma quello di un normale pedone. E richiama anche un orientamento ormai favorevole a una lettura non pregiudiziale del fotovoltaico: i pannelli, oggi, non possono essere considerati automaticamente un fattore di disturbo, ma vanno valutati in concreto, tenendo conto della loro integrazione nell’edificio e nel contesto.
Diverso l’esito sulle domande economiche. Il TAR respinge il risarcimento del danno, perché il ricorrente non ha dimostrato che la perdita della possibilità di beneficiare del Superbonus dipendesse direttamente dagli atti impugnati. Dalla sentenza emerge infatti che le criticità erano già maturate per fattori autonomi, come la sospensione della pratica di cessione del credito e il venir meno della disponibilità dell’impresa esecutrice. Respinta anche la richiesta di indennizzo da mero ritardo, sia per la mancata attivazione del potere sostitutivo, sia per l’assenza del regolamento attuativo richiamato dalla norma.
Per il settore fotovoltaico, il messaggio è chiaro: nei contesti storici il fotovoltaico non è vietato in automatico, ma va progettato bene e valutato con rigore. Le Soprintendenze possono imporre limiti o prescrizioni, ma devono farlo con una motivazione puntuale, concreta e verificabile.
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