TAR Lazio annulla la rideterminazione degli incentivi GSE per presunto artato frazionamento

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Il TAR Lazio è tornato a pronunciarsi sul tema dell’artato frazionamento degli impianti fotovoltaici, una delle questioni più delicate nei controlli del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sugli incentivi riconosciuti nell’ambito dei Conti Energia.

Con la sentenza n. 7600/2026, pubblicata ieri 27 aprile 2026, il Tribunale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso di Camarc Energia 2 contro il GSE, annullando il provvedimento con cui il Gestore  aveva rideterminato al ribasso la tariffa incentivante riconosciuta a un impianto fotovoltaico da 986,70 kW situato nel Comune di Lanciano, in provincia di Chieti.

Secondo i giudici, la sola vicinanza tra due impianti, il collegamento societario e la sincronia delle pratiche amministrative non bastano, da soli, a dimostrare l’esistenza di un frazionamento artificioso.

Dall’altra parte figuravano diversi soggetti pubblici e istituzionali: Regione Abruzzo, Comune di Lanciano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Economia e delle Finanze e GSE. La sentenza precisa che Regione Abruzzo e Comune di Lanciano non si sono costituiti in giudizio, mentre i Ministeri e il GSE si sono costituiti per chiedere il rigetto del ricorso.

Il caso

La vicenda riguarda un impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe del Quarto Conto Energia, inizialmente trattato come impianto di potenza inferiore a 1 MW. A seguito di un procedimento di controllo, il GSE aveva però ritenuto che quell’impianto dovesse essere considerato insieme a un altro impianto vicino, da 993,60 kW, riconducibile a una società collegata.

Secondo il Gestore, i due impianti sarebbero stati parte di un’unica iniziativa imprenditoriale frazionata artificialmente, con l’effetto di beneficiare di una tariffa più favorevole rispetto a quella spettante a un impianto di potenza complessiva superiore a 1 MW.

Per questo motivo il GSE aveva comunicato alla società che la tariffa da riconoscere era inferiore, pari a 0,263 euro/kWh, applicabile agli impianti tra 1 MW e 5 MW, con conseguente necessità di effettuare i relativi conguagli.

La sentenza

Il punto centrale della sentenza non è l’esistenza astratta del divieto di artato frazionamento, che il TAR conferma, ma il modo in cui il GSE lo ha applicato nel caso concreto.

Secondo i giudici, nel caso esaminato mancavano elementi sufficienti per dimostrare che i due impianti costituissero, nella sostanza, un unico impianto. Il TAR rileva che il GSE aveva valorizzato alcuni indizi: il precedente frazionamento catastale dei terreni, il collegamento tra i soggetti responsabili e la sincronia delle richieste di incentivazione.

Questi elementi, però, non sono stati ritenuti sufficienti. La sentenza sottolinea che gli impianti erano sì prossimi, ma non risultavano attualmente collocati su particelle catastali contigue, né emergeva la condivisione di elementi strutturali decisivi, come il POD, la cabina di consegna o il misuratore di scambio.

Il punto è che l’accertamento deve essere fondato su un quadro probatorio solido. Non basta la presenza di indizi isolati, soprattutto se manca un elemento tecnico o strutturale che dimostri l’unicità sostanziale dell’iniziativa.

La decisione chiarisce quindi che, nei casi di presunto artato frazionamento, serve una valutazione concreta, caso per caso, basata su elementi gravi, precisi e concordanti.

 

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