pv magazine Italia collabora con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi normativi di marzo e aprile, dopo aver pubblicato settimana scorsa quella sugli sviluppi giurisprudenziali.
SUMMARY
REGIONE UMBRIA – L 7 aprile 2026, n. 4 (“Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”) (Aree idonee)
LEGISLAZIONE NAZIONALE – L 10 aprile 2026, n. 49 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”)
REGIONE PIEMONTE – DGR 13 aprile 2026, n. 12-2427 (“Legge regionale n. 23/2002, articolo 6, comma 3. Quarto aggiornamento, in sostituzione dell’ultimo aggiornamento di cui alla D.G.R. n. 15-911 del 24 marzo 2025, dell’Allegato VI “Rapporto statistico sull’energia in Piemonte” del Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con D.C.R. n. 200-5472 del 15 marzo 2022”)
LEGISLAZIONE NAZIONALE – L 20 aprile 2026, n. 50 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”)
REGIONE TOSCANA – DGR 20 aprile 2026, n. 469 (“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, sostituzione degli allegati A, B e D della DGR n. 1083 del 30.09.2024 recante “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”)
REGIONE LIGURIA – DCC 21 aprile 2026, n. 7 (“Piano energetico ambientale regionale (PEAR) 2030”)
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – DPP 9 marzo 2026, n. 6 (“Modifica del regolamento di esecuzione in materia di uso dell’energia da fonti rinnovabili”)
REGIONE TOSCANA – DGR 16 marzo 2026, n. 310 (“Utilizzo dell’applicativo gestionale ambientale “GeA” per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica di competenza regionale – Articolo 9 del Dlgs 190/2024”)
REGIONE LOMBARDIA – DD 20 marzo 2026, n. 3641 (“Direzione generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica – Modifica della modulistica per pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia l’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo di procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 8, comma 9, del d. lgs. 190/2024”)
REGIONE MARCHE – DGR 24 febbraio 2026, n. 180 (“D. Lgs 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118: approvazione indirizzo di politica energetica”)
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REGIONE UMBRIA | AREE IDONEE
In data 8 aprile 2026 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale la Legge regionale 7 aprile 2026, n. 4, recante “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”.
Per quanto di interesse, si riportano di seguito quelle relative alla Legge 16 ottobre 2025, n. 7, recante “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, a mente delle quali la Regione Umbria ha adeguato la propria disciplina in materia di aree idonee all’installazione di impianti FER alle regole dettate dal D.L. n. 175/2025.
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LEGISLAZIONE NAZIONALE – TESTO UNICO FER | CONNESSIONI
In data 19 aprile 2026 è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 90 la Legge 10 aprile 2026, n. 49, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico” (anche “DL Bollette” o “DL Reti”).
Come noto, il DL Bollette è stato in parte dedicato al superamento della problematica relativa alla saturazione virtuale della rete elettrica nazionale (causato dall’elevato numero di domande di connessione di impianti FER in alcune aree a cui spesso non ha fatto però seguito né l’autorizzazione né la realizzazione) e al suo sviluppo.
In particolare, il DL Bollette ha introdotto un nuovo articolo, il 10-bis, nell’oramai “pluri-ritoccato” D. Lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”); tale articolo contiene le disposizioni relative alla riforma delle connessioni, la cui attuazione operativa sarà disciplinata dalla stessa ARERA, che dovrà, entro 180 giorni (sempre) decorrenti dal 21 febbraio 2026 (data della sua entrata in vigore), aggiornare il TICA – Testo Integrato delle Connessioni Attive.
Per quanto di interesse, la Legge di conversione ha apportato al Testo Unico FER le seguenti ulteriori modifiche:
- è stata inserita la definizione di intervento: “a) intervento: le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale (…) nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente” (articolo 4, comma 1);
- è stato precisato che: (a) la “disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee” si applica anche nel caso di “interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione” (11 quater, comma 2); (b) “alla realizzazione dell’intervento si applicano (dette semplificazioni, ndr) indipendentemente dall’ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili (11 quater, comma 3).
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REGIONE PIEMONTE – RAPPORTO STATISTICO SULL’ENERGIA | PEAR
Con DGR n. 12/2026, la Regione ha reso pubblici i dati relativi al Quarto aggiornamento del Rapporto statistico sull’energia in Piemonte previsto dal PEAR.
Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un sistema energetico regionale caratterizzato da consumi in diminuzione, da una progressiva e consistente crescita del contributo delle fonti rinnovabili e da una struttura settoriale dei consumi sostanzialmente stabile.
Il mantenimento di questa traiettoria nei prossimi anni sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi regionali ed europei in materia di efficienza energetica e decarbonizzazione. Particolarmente significativa per il 2024 è la quota di domanda elettrica coperta da fonti rinnovabili che supera il 50%.
Il fotovoltaico domina nettamente le nuove installazioni annuali, confermandosi il principale driver della transizione dal gas naturale alle fonti rinnovabili nel comparto elettrico, un processo già in atto e atteso in ulteriore accelerazione. L’andamento regionale è inoltre coerente con gli obiettivi nazionali fissati dal DM 21 giugno 2024 (oggi Allegato C-bis, Testo Unico FER), che prevede, entro il 2030, 80 GW di nuova capacità a livello nazionale, di cui 4,9 GW assegnati al Piemonte.
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LEGISLAZIONE NAZIONALE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
In data 20 aprile 2026, n. 50 è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 91 la Legge 20 aprile 2026, n. 50 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
Come noto, l’art. 5, rubricato “Misure in materia di regimi amministrativi”, del D.L. n. 19/2026 ha apportato alcune modifiche agli articoli della L. n. 241/1990 normanti, inter alia, l’istituto della conferenza di servizi semplifica ex art. 14-bis.
A tale ultimo proposito, le relative previsioni non sono state comunque oggetto di ulteriori modifiche in sede di conversione; per quanto di interesse si ricorda che:
- il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte nella cds devono rendere le proprie determinazioni è di 30 giorni /60 per quelle preposte alla tutela di interessi cc.dd. sensibili;
- l’obbligo – in capo anche a queste ultime – di indicare prescrizioni e misure mitigatrici propedeutiche al rilascio del relativo atto di assenso, quantificando, ove possibile, i relativi costi;
- lo svolgimento di una riunione simultanea qualora non ricorrano i casi di conclusione immediata della cds;
- il termine per la convocazione della riunione simultanea (ora 30 giorni) e il termine per la sua conclusione (30 giorni, in generale; 60 giorni nel caso in cui partecipino amministrazioni preposte alla tutela dei già menzionati interessi sensibili).
Per quanto di interesse, inoltre, acché possa operare il meccanismo del silenzio assenso sull’istanza del privato è stato espressamente statuito e confermato che: “Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto” (cfr. art. 20, L. cit.).
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REGIONE TOSCANA – MODULISTICA VIA
Con rubricata DGR, la Regione Toscana ha modificato la DGR n. 1083/2024, effettuando, inter alia, modifiche puntuali agli Allegati A, B e D ai fini dell’adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative e per l’effettuazione di alcune rettifiche a correzione di errori materiali e a seguito di rilievi emersi nel corso delle istruttorie relative ad impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici.
In dettaglio, le modifiche introdotte consistono:
- nella disciplina della modalità di restituzione degli oneri istruttori per le istanze di avvio del procedimento di VIA nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Energetica (“AUE”) per gli impianti alimentati da FER, in caso di procedimenti non avviati per istanza giudicata dalla struttura operativa dell’Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata (Allegato A);
- nell’introduzione di disposizioni organizzative relative al procedimento di VIA nell’ambito dell’AUE, per gli impianti alimentati da FER, oltre a modifica di alcuni termini, in adeguamento alla disciplina statale in materia; vengono altresì introdotte indicazioni sulla documentazione essenziale ai fini dell’avvio delle procedure di VIA regionali per gli impianti alimentati da FER, con specifico riferimento agli impianti eolici, fotovoltaici ed agrivoltaici (Allegato B);
- nell’introduzione dell’obbligo di utilizzo esclusivo del portale GeA per la presentazione delle istanze di verifica di ottemperanza, oltre a disposizioni organizzative per la verifica delle condizioni ambientali (Allegato D).
Le modifiche approvate trovano applicazione per le istanze pervenute a far data dal 29 aprile 2026.
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REGIONE LIGURIA – PEAR
DCR 21 aprile 2026, n. 7 (“Piano energetico ambientale regionale (PEAR) 2030”)
Preso atto che la politica europea e, di rimando, la politica nazionale hanno ulteriormente accelerato il percorso per lo sviluppo delle energie rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione europea, con la rubricata DCR la Regione Liguria ha approvato il “PEAR 2030 comprensivo dei relativi allegati e appendici (allegato n. 1), il rapporto ambientale (allegato n. 2), lo studio di incidenza (allegato n. 3), la sintesi non tecnica (allegato n. 4), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione”.
IL PEAR definisce le politiche e le strategie regionali per il raggiungimento degli obiettivi energetici indipendentemente dalle tipologie di fonti rinnovabili impiegate; per quanto di interesse, il PEAR ipotizza il raggiungimento degli obiettivi al 2030 tramite l’avvenuta installazione sul territorio ligure di un mix di fonti con particolare riferimento a fotovoltaico, idroelettrico, eolico, biomassa, biogas e installazione di pompe di calore, con attenzione anche allo sviluppo del nucleare di nuova generazione.
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – FOTOVOLTAICO “FLOTTANTE”
Il DPP ha apportato alcune modifiche al vigente regolamento di esecuzione in materia di uso di energia da fonti rinnovabili; in particolare, sono stati dedicati al fotovoltaico “flottante” i nuovi commi 4-bis e 4-ter dell’art. 4.
Più in particolare.
Fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti, è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici flottanti sulle superfici acquatiche dei seguenti corpi idrici:
(a) corpi idrici fermi artificiali, purché la superficie dell’acqua sia di almeno 500 metri quadrati e a condizione che i pannelli siano installati su una superficie pari al massimo al 50 per cento della superficie dell’acqua;
(b) corpi idrici fermi fortemente modificati con una superficie di almeno 20 ettari, a condizione che i pannelli siano installati su una superficie pari al massimo al 10 per cento della superficie acquatica fino a una copertura massima di 3 ettari;
(c) canali artificiali per usi idroelettrici a condizione che la vegetazione ripariale non venga rimossa e l’integrazione paesaggistica non sia compromessa.
In caso di installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici sulle superfici acquatiche dei riferiti canali i pannelli non devono necessariamente essere installati con sistema flottante.
Il DPP è in vigore dal 13 marzo 2026.
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REGIONE TOSCANA – TESTO UNICO FER
La piattaforma SUER (“Sportello unico delle energie rinnovabili”) nasce con l’obiettivo di semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle procedure abilitative e autorizzative dettate dal D. Lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”), anche mediante l’utilizzo di modulistica standard.
Per tale ragione, la piattaforma SUER è stata, inter alia, progettata per essere interoperabile con gli strumenti informatici relativi alla realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.
In proposito, si ricorda che: (i) con Decreto n. 368 del 23 ottobre 2024, il MASE ha istituito la piattaforma SUER (piattaforma “realizzata e gestita dal GSE, che svolge anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche amministrazioni interessate”); (ii) con Decreto n. 441 dell’11 dicembre 2025, lo stesso MASE ha adottato i modelli unici per la presentazione degli interventi sottoposti a PAS e AU ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 del citato Testo Unico.
Per dar corso alla piena operatività della piattaforma SUER, con DGR n. 191/2026 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Toscana e GSE per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della piattaforma SUER con la piattaforma regionale di riferimento.
In quest’ottica, il Sistema Gestionale Ambientale (“GeA”) è stato integrato di una “area Energia”; quanto alle istanze di AU, con la rubricata DGR, la Regione ha stabilito che – (una volta attiva la piattaforma SUER, ndr) – la relativa presentazione e successiva gestione dovrà quindi avvenire mediante l’utilizzo dell’applicativo gestionale ambientale GeA.
È stato inoltre stabilito che “ulteriori tipologie di istanze afferenti all’area energia potranno aggiungersi alla precedente, in un’ottica di implementazione del portale GEA, nel rispetto delle tipologie di procedimenti individuati dalle normative regionali in materia”.
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REGIONE LOMBARDIA – TESTO UNICO FER I MODULISTICA
Con DD n. 11996/2025, la Regione Lombardia ha adottato il modulo per la pubblicazione sul BURL dell’avviso di intervenuto perfezionamento della procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024 “al fine di consentire ai proponenti di usufruire di modalità certe e, contestualmente, di fornire ai Comuni regole uniformi sul territorio della regione”.
Al riguardo, come noto, a valle della presentazione della PAS, il titolo si intende perfezionato in caso (i) di assenza di vincoli e di mancata adozione del provvedimento di diniego entro i successivi 30 giorni; (ii) di presenza di vincoli di competenza comunale e di mancata adozione di un provvedimento di diniego entro i successivi 45 giorni; (iii) di altri vincoli e di mancata comunicazione della determinazione negativa della conferenza di servizi entro i successivi 60 giorni (cfr. commi 6, 7 e 8 lett. c), art. 8 cit.)
Il modulo de quo è stato predisposto considerando anche l’opzione dell’effettivo rilascio della PAS da parte dell’Amministrazione comunale.
Con la rubricata DD la Regione ha esteso la modulistica di riferimento anche “ad impianti di produzione di energia termica, ad impianti di produzione di biometano, ad impianti di accumulo elettrochimico o elettrico termomeccanici, ad elettrolizzatori”.
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REGIONE MARCHE – TESTO UNICO FER
Con DGR n. 180/2026, la Regione Marche ha approvato quale indirizzo di politica energetica regionale – in attuazione del Testo Unico FER – “la valorizzazione e lo sviluppo di impianti fotovoltaici su beni immobili di proprietà della Regione Marche e delle aziende sanitarie regionali, ivi incluse le relative aree pertinenziali”.
Al riguardo, sono stati incaricati i competenti uffici:
- “nell’ambito del Dipartimento Infrastrutture e Territorio ad effettuare una ricognizione delle superfici utilizzabili e il massimale di potenza di fonti rinnovabili installabile su immobili di proprietà regionale adibiti a sedi di uffici regionali”;
- “nell’ambito del Dipartimento Salute ad effettuare una ricognizione delle superfici utilizzabili e il massimale di potenza di fonti rinnovabili installabile su immobili di proprietà delle aziende sanitarie regionali”.
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