Nexta Capital Partners: rassegna delle principali novità giurisprudenziali del mese di aprile

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pv magazine Italia collabora con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi giurisprudenziali di aprile.

SUMMARY

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 1° aprile 2026, n. 637 – Sul concetto di inizio dei lavori specificamente riservato, ope legis, alla realizzazione di impianti FER

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 1° aprile 2026, n. 516Sulla natura non vincolante delle prescrizioni delle Linee guida richiamate dal PPTR e sull’obbligo del Comune di compiere valutazioni paesaggistiche autonome in caso di parere non vincolante

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 1° aprile 2026, n. 474Sull’idoneità del contratto preliminare a soddisfare il requisito della disponibilità delle aree e relative necessarie caratteristiche

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 7 aprile 2026, n. 6229 Sulla carenza di istruttoria e di motivazione e sulla conseguente illegittimità derivata della determinazione conclusiva regionale

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 aprile 2026, n. 2855 Sulla formazione della decisione della conferenza di servizi e sulla possibile operatività del meccanismo del silenzio assenso “orizzontale” rispetto al parere della Soprintendenza

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 15 aprile 2026, n. 594 – Sull’applicabilità del disposto dell’art. 11 quater, comma 1, del Testo Unico FER (direttamente richiamato dal 25, c. 2 bis, del TUA quale eccezione alla regola generale della necessità del concerto con il Ministero della Cultura)

T.A.R. Veneto, Sez. IV, sentenza 15 aprile 2026, n. 825 – Sul programma di compensazioni territoriali presentato dal proponente e sull’obbligo del Comune di istruire e motivare a livello tecnico l’eventuale disaccordo

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 17 aprile 2026, n. 724 Sull’acquisizione degli atti, sulla sospensione della procedura e sulla completezza dell’istanza

T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, sentenza 20 aprile 2026, n. 741 – Sul difetto di istruttoria, sulla carenza di motivazione e sulla violazione delle regole del contraddittorio rispetto all’eccepita carenza documentale

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20 aprile 2026, n. 3069 Sull’obbligo di impugnare nei termini ai fini della ricevibilità del ricorso la sola determina motivata di conclusione della conferenza di servizi

T.A.R. Piemonte, Sez II, sentenza 21 aprile 2026, n. 924 – Sull’applicabilità del Testo Unico FER agli iter avviati dopo il 30 dicembre 2024

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FONTI FER – PRINCIPI GENERALI

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 1° aprile 2026, n. 637

Sul concetto di inizio dei lavori specificamente riservato, ope legis, alla realizzazione di impianti FER

In ordine poi all’esecuzione delle opere va richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza d’appello (Cons. Stato, Sez. VI 12 maggio 2025, n. 4051) secondo cui “in materia non appare corretta l’applicazione degli orientamenti tradizionali in tema di inizio dei lavori in ambito edilizio, in quanto gli impianti in questione sono accompagnati da una specificità rilevante, dovendo connettersi ad una rete elettrica. Non a caso in materia è stata chiarita la differenza tra il formale inizio dei lavori in generale e l’inizio dei lavori specificamente riservato, ope legis, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 84 del 14 gennaio 2016).

Nello specifico, il favor riconosciuto dall’ordinamento alla produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere inteso come principio generale, applicabile, in quanto tale, anche al termine di “inizio dei lavori”.

In quest’ottica, tale termine deve ritenersi rispettato tutte le volte in cui sia stato dato l’avvio all’iniziativa nei sensi specificati dall’art. 2, co. 159 della Legge n. 244/2007 (i.e., mediante l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonché l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete, la stipulazione di contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell’iniziativa o l’ottenimento in loro favore di misure di incentivazione etc.).

Il concetto di “avvio” ovvero di “inizio” dei lavori è, dunque, equiparato a quello di “concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa” (cfr. inter alia, Consiglio di Stato, Sentenza, 14 gennaio 2016, n. 84) e non già come inizio delle opere concrete (…)”.

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FOTOVOLTAICO | PAS – AREE IDONEE OPE LEGIS

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 1° aprile 2026, n. 516

Sulla natura non vincolante delle prescrizioni delle Linee guida richiamate dal PPTR e sull’obbligo del Comune di compiere valutazioni paesaggistiche autonome in caso di parere non vincolante

Quanto al predetto atto di diniego colgono nel segno le doglianze con cui la parte ricorrente ha denunciato che le prescrizioni contenute nelle linee guida (sulla progettazione e sulla localizzazione di impianti FER richiamate dal, ndr) PPTR non hanno valore vincolante, sicché l’Amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del rinvio dinamico alle stesse prescrizioni (…), ma avrebbe dovuto necessariamente provvedere all’esame delle caratteristiche dell’intervento oggetto dell’istanza presentata della ricorrente, onde valutare, in concreto (anche alla luce delle osservazioni svolte dalla società), la compatibilità delle stesso intervento con le direttrici di tutela che interessano il territorio di riferimento.

In mancanza, il diniego di autorizzazione paesaggistica e, in via derivata, il provvedimento (…), recante il diniego della PAS, sono inficiati sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria: “… il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto già affermato dalla Sezione (secondo cui, ndr) le linee guida non sono vincolanti come tali, e quindi è illegittimo l’atto che deneghi la possibilità di realizzare un impianto di generazione di energia da fonte rinnovabile con una motivazione apodittica, consistente nel semplice richiamo alle linee guida stesse. Di contro l’amministrazione avrebbe dovuto considerare le concrete caratteristiche del progetto (…)” (CdS n. 7780/2024).

Inoltre, il diniego della PAS è inficiato in via diretta per violazione dell’art. 22, c. 1 lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, a mente del quale il diniego di compatibilità paesaggistica non assume rilevanza decisiva e vincolate, la qual cosa implica che l’autorità compente è comunque chiamata a svolgere autonome valutazioni in ordine alle specifiche costruttive dell’impianto e alla relativa localizzazione, all’esito dell’esame ponderato degli interessi contrapposti, senza omettere di considerare l’interesse pubblico alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili: “l’impianto del cui diniego trattasi rientra nel (novero della arre idonee, ndr) (…). Allo stesso, pertanto si applica l’art. 22, c. 1, lett. a) del d.lgs. (cit.) a tenore del quale “(…)”. Dal che ne deriva che il Comune non si sarebbe dovuto limitare al mero richiamo, in parte motiva, al presupposto diniego di compatibilità paesaggistica ma avrebbe dovuto (inter alia, ndr): (…) 2) compiere, autonomamente, valutazioni paesaggistiche alla luce delle caratteristiche dell’impianto proposto e delle peculiarità dell’area prescelta per l’intervento; valutazioni queste che nella specie sono mancate” (Tar Lecce n. 28/2026)”.

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FOTOVOLTAICO – PAS

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 1° aprile 2026, n. 474

Sull’idoneità del contratto preliminare a soddisfare il requisito della disponibilità delle aree e relative necessarie caratteristiche

Tanto premesso, va positivamente risolta anche la seconda delle questioni oggetto di causa, dovendosi ritenere che il contratto preliminare prodotto nel procedimento costituisca in concreto titolo idoneo di disponibilità delle aree di progetto, posto che:

  1. Solare Verolanuova, quale soggetto nominato ex art. 1401 c.c. con dichiarazione del 13.2.2025, ha acquistato tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo alla promissaria acquirente GPn Renewable per effetto del contratto preliminare;
  2. detto contratto ha espressamente previsto in favore della parte promissaria acquirente “l’immissione anticipata nel possesso del terreno affinché, possa effettuare, o far effettuare da terzi da esso autorizzati, anche con mezzi meccanici, le attività preliminari (ad esempio indagini del sottosuolo per lo studio delle fondazioni) necessarie o che potranno risultare necessarie o utili per lo sviluppo della Centrale” (art. 8.2.);
  3. le parti hanno altresì convenuto che la promissaria acquirente è “sin da ora autorizzat(o)a espressamente a presentare, tramite i suoi rappresentanti legali o volontari, a sue esclusive cura e spese, le richieste necessarie agli organi competenti, sottoscrivendo, in nome e per conto del Promittente Venditore, i documenti necessari assumendo i relativi impegni concernenti la proprietà al solo fine di ottenere le Autorizzazioni” (art. 8.2.).

Risultano dunque conferiti alla società proponente i poteri necessari e sufficienti a garantirle il godimento dell’area di impianto, essendole consentito nell’immediato di svolgere le attività propedeutiche alla realizzazione dell’intervento e gli adempimenti funzionali a conseguire il titolo autorizzatorio”.

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AGRIVOLTAICO – PAUR

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 7 aprile 2026, n. 6229

Sulla carenza di istruttoria e di motivazione e sulla conseguente illegittimità derivata della determinazione conclusiva regionale

“Come è noto, (il “PAUR”, ndr) è caratterizzato dalla concentrazione in un’unica sede delle valutazioni di una pluralità di amministrazioni, ciascuna portatrice di interessi pubblici differenziati, e richiede che la determinazione conclusiva sia il risultato di una effettiva attività di sintesi e ponderazione degli apporti istruttori acquisiti. In questo contesto, le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti devono essere formulate in modo congruamente motivato, al fine di consentire all’amministrazione procedente di operare una valutazione comparativa consapevole e, al contempo, di rendere verificabile il percorso decisionale seguito.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene fondate le censure con cui la parte ricorrente ha dedotto la carenza di istruttoria e di motivazione (…), nonché la conseguente illegittimità derivata della determinazione conclusiva regionale. (…)

Sotto il primo profilo, relativo alla delocalizzabilità dell’intervento, il Comune (…) non indica quali sarebbero le alternative localizzative concretamente praticabili, né dà conto di una effettiva attività istruttoria volta a verificare la disponibilità e l’idoneità di altri siti. Manca, inoltre, qualsiasi confronto con la documentazione depositata dalla società nel corso del procedimento, con la quale erano state illustrate le ragioni tecniche e fattuali ostative a una diversa localizzazione dell’impianto.

Sotto il profilo paesaggistico, il richiamo alla classificazione dell’area operato dal PTPR si risolve in una affermazione meramente generale, non accompagnata dall’indicazione degli specifici elementi del progetto ritenuti incompatibili con i valori paesaggistici tutelati, né da una valutazione concreta delle caratteristiche dell’intervento proposto, anche alla luce delle misure di mitigazione previste.

Il parere si presenta, pertanto, privo di un adeguato apparato motivazionale, risolvendosi in enunciazioni apodittiche che non consentono di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione né di verificarne la coerenza rispetto alle risultanze istruttorie. (…)

Va inoltre rilevato che il procedimento era connotato da un quadro istruttorio non univoco, risultando dagli atti la presenza di contributi di segno non coincidente, tra cui il nulla osta favorevole ai fini idraulici rilasciato dall’amministrazione regionale competente e il parere dell’Autorità di Bacino, espresso in termini di compatibilità subordinata a condizioni.

In presenza di tali elementi, l’amministrazione procedente era tenuta a esplicitare, con adeguata motivazione, le ragioni della ritenuta prevalenza della posizione negativa, dando conto del percorso logico seguito e del modo in cui le diverse risultanze istruttorie erano state valutate e composte”.

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FOTOVOLTAICO | DUA

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 aprile 2026, n. 2855

Sulla formazione della decisione della conferenza di servizi e sulla possibile operatività del meccanismo del silenzio assenso “orizzontale” rispetto al parere della Soprintendenza

Come noto, la conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione procedimentale che è finalizzato a consentire di assumere una decisione finale pluristrutturata in presenza di amministrazioni aventi competenze concorrenti nell’ambito di una specifica vicenda amministrativa.

Le modalità di formazione della decisione finale sono disciplinate dal comma 7 dell’art. 14-ter e dal comma 1 dell’art. 14-quater. In particolare, si prevede che, all’esito della riunione e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell’art. 14-ter, «l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza», la quale «sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati».

La decisione si forma «sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti».

Il legislatore ha introdotto una regola diversa dall’unanimità che si fonda non su un criterio maggioritario rigido, che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni coinvolte, ma su un modulo flessibile che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole amministrazioni nell’ambito della conferenza. L’amministrazione procedente deve indicare, nella motivazione, le ragioni che l’hanno indotta ad assumere la determinazione finale (Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2023, n. 6447).

Nella fattispecie in esame, in relazione al primo motivo, l’amministrazione procedente si è risoluta in senso negativo rispetto al progetto esclusivamente richiamando il parere del SUAPE che si è autoqualificato come “parere negativo non superabile”, ma non ha svolto in concreto il giudizio di prevalenza richiesto, in modo particolare poiché si tratta di un impianto per produzione di fonti rinnovabili, che – come visto, anche ai sensi della giurisprudenza costituzionale – è presidio a tutela di uno specifico e rilevante interesse pubblico.

Inoltre, in relazione al silenzio assenso formatosi sul parere della Soprintendenza, si deve rammentare il disposto dell’art. 17-bis legge 241 del 1990, che testualmente recita “il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici” opera anche nei “casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale… per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche”, con la precisazione che in siffatte ipotesi, salva diversa previsione, il termine entro il quale le amministrazioni competenti sono tenute a comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta è definito dalla normativa di settore, attestandosi, in mancanza, in novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente; anche in tali ipotesi, si prevede espressamente che decorso siffatto termine senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Il regime anzidetto si applica pertanto anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali. In questi casi, «ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente», fermo restando che «decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito» (comma 3).

Secondo l’orientamento già da tempo assunto da questa Sezione (sent. n. 8610 del 2013), il meccanismo del silenzio-assenso, in quanto strumento di semplificazione e di fluidificazione dell’azione amministrativa, non è limitabile in ragione della natura del procedimento preso in esame, imponendosi in via generalizzata (salve le eccezioni di cui all’art. 17 bis, comma 4, l. n. 241/90) per ogni forma di esercizio del pubblico potere, amministrativo o normativo, qualora il provvedimento finale presupponga una fase di co-decisione di competenza di altra Amministrazione.

Le medesime conclusioni si impongono, a fortiori, in relazione all’art. 14-bis, legge 241 del 1990, così come modificato con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che presenta un analogo meccanismo semplificatorio. Il comma del predetto articolo 14 bis afferma (anche con riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-territoriale, in relazione alle quali si prevede solo un allungamento del termine per rendere in parere) il principio per cui si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”).

Dunque, come si desume anche dalla decisione della Corte costituzionale n. 246 del 2018 (cfr. par. 4.2.3.1.), le disposizioni di cui agli artt. 14-bis e 17-bis sono animate da un’analoga ragione giustificatrice sicché il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione in esame (17-bis e 14-bis) ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica.

Pertanto, gli interessi pubblici tutelati dal MIC e in particolare dalle Soprintendenze sono garantiti sia pure entro i termini stringenti entro i quali devono esercitare la propria funzione, pur restando ovviamente ferma la possibilità delle Soprintendenze di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus. Peraltro, il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico è stato formalmente sancito dalla modifica apportata all’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 dall’articolo 12, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha introdotto il nuovo comma 8-bis, in base al quale “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1 …,ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14 ter, comma 7… sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

Applicando tali disposizioni e tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, il silenzio della Soprintendenza deve essere interpretato come silenzio – assenso essendo infondata sia la tesi per cui la stessa avrebbe dovuto esprimersi fuori dal modulo procedimentale della conferenza di servizi sia quella secondo la quale lo stesso contegno silente andrebbe inteso quale assenso sulla proposta sfavorevole trasmessa dalla Regione e non quale assenso sulla istanza della società”.

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FOTOVOLTAICO | PAS

T.A.R. Veneto, Sez. IV, sentenza 15 aprile 2026, n. 825

Sul programma di compensazioni territoriali presentato dal proponente e sull’obbligo del Comune di istruire e motivare a livello tecnico l’eventuale disaccordo

Nel provvedimento di divieto il Comune ha rilevato che l’art. 8, c. 4°, lett. m), del D. Lgs. n. 190/2024, impone alla proponente la presentazione di «un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 % e non superiore al 3 % dei proventi». Su questa premessa l’Amministrazione ha raffrontato il prospetto di calcolo allegato alla p.a.s. – ove la ditta aveva proposto, a titolo di compensazione, l’importo di € 15.790, pari al 2,5% dei compensi dei ricavi stimati per il primo anno di funzionamento dell’impianto, – con quello successivamente proposto a seguito del preavviso di rigetto – che invece riporta un complessivo di € 51.623,16, pari al 2% dei proventi conseguibili nell’arco del ciclo di vita dell’impianto (20 anni) -, deducendo che i due importi non sono proporzionali e che pertanto il programma di compensazioni da ultimo proposto risulterebbe inattendibile, non corrispondendo a quanto previsto dalla richiamata disposizione normativa.

La ricorrente ha contestato la motivazione del provvedimento deducendone la genericità ed illogicità, ed ha altresì precisato di avere allegato alle osservazioni al preavviso di rigetto (…) un prospetto di quantificazione degli oneri che espressamente superava quello precedente, oggetto della revisione richiesta dall’Amministrazione, in quanto impostato su parametri differenti, dettati da una diversa interpretazione della medesima disposizione normativa.

Coglie dunque nel segno, anzitutto, la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, perché a fronte di un prospetto della società che ha offerto, per ciascuno dei 20 anni di vita dell’impianto, il dettaglio analitico dei parametri tecnici e di quelli finanziari che sono stati impiegati per il calcolo dell’incidenza degli oneri di compensazione sui ricavi annuali, il Comune lo ha giudicato inattendibile semplicemente raffrontando l’importo finale con quello che emergeva dal precedente prospetto allegato alla p.a.s..

Tuttavia, così facendo, il Comune non ha chiarito perché gli oneri finali esposti dalla ricorrente non corrisponderebbero a quelli di cui il Comune avrebbe diritto (…). Manca, cioè, la confutazione a livello tecnico del secondo e più aggiornato prospetto di calcolo, non spiegandosi alla stregua di quale criterio, norma o parametro il calcolo sarebbe inattendibile.

Né il Comune ha offerto un calcolo alternativo o anche, al più, i criteri, a suo dire corretti, per giungere a quantificare gli oneri. Non si tratta, come erroneamente eccepito dalla difesa dell’Amministrazione, di ribaltare sulla p.A. l’onere di indicare i parametri rispetto ai quali calcolare i ricavi e conseguentemente il valore delle compensazioni. (…)

Il provvedimento è dunque affetto, oltreché dal rilevato vizio di motivazione, anche da un palese difetto di istruttoria”.

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AGRIVOLTAICO | VIA STATALE – INERZIA /CONCERTO MIC

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 15 aprile 2026, n. 594

Sull’applicabilità del disposto dell’art. 11 quater, comma 1, del Testo Unico FER (direttamente richiamato dal 25, c. 2 bis, del TUA quale eccezione alla regola generale della necessità del concerto con il Ministero della Cultura)

“Nel caso di specie, come risulta dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione in atti, alla data di introduzione del giudizio l’istanza risultava ancora in fase istruttoria. La Commissione Tecnica ha, infatti, adottato lo schema di provvedimento di VIA solo in data 19.2.2026 (quindi successivamente alla proposizione del ricorso), mentre, in data 27.2.2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha provveduto alla trasmissione del medesimo parere al Ministero della Cultura.

Allo stato, tuttavia, il procedimento non risulta ancora concluso, non essendo ancora stato adottato l’atto finale pur a fronte del superamento anche del termine di trenta giorni decorrente, ai sensi del richiamato art. 25, c. 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, dall’adozione dello schema di provvedimento di VIA, dovendosi, peraltro, rilevare come l’avvio del sub-procedimento di competenza del Ministero della Cultura non abbia determinato alcuna sospensione di detto termine, prevedendo espressamente la normativa richiamata che la fase di concerto debba articolarsi e concludersi all’interno dei trenta giorni.

Sotto tale profilo risultano, inoltre, non rilevanti le osservazioni delle Amministrazioni resistenti in ordine alla non operatività del silenzio-assenso quanto al concerto del MIC, sia in quanto tale circostanza non esclude in ogni caso il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, sia in ragione dell’applicabilità al caso di specie del disposto dell’art. 11 quater, c. 1, del d.lgs. 190/2024 (direttamente richiamato dal 25, c. 2 bis, del d.lgs. n. 152/2026 quale eccezione alla regola generale della necessità del concerto con il Ministero della Cultura), in base al quale, per il caso di impianti collocati in aree idonee ex lege, non è necessario il concerto con il Ministero della Cultura, dovendo detta amministrazione rendere soltanto un parere obbligatorio e non vincolante, con la precisazione per cui: “Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.

Nel caso di specie, l’impianto è localizzato in un’area idonea ex lege, com’è puntualmente attestato nel parere della Regione Puglia dell’8.4.2024 (e non contestato dalle Amministrazioni resistenti), sicché, dovendo trovare applicazione l’art. 11 quater, comma 1, del d.lgs. 190/2024, il mancato riscontro da parte del Ministero della Cultura in ordine al parere richiesto sullo schema di VIA non è rilevante ai fini della conclusione del procedimento, prevendo espressamente detta norma l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere direttamente alla conclusione del procedimento prescindendo dall’acquisizione del parere”.

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FOTOVOLTAICO | PAS

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 17 aprile 2026, n. 724

Sull’acquisizione degli atti, sulla sospensione della procedura e sulla completezza dell’istanza

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

Occorre considerare che, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, era già ampiamente decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (avendo riguardo sia a quella originariamente presentata sia a quella successivamente riproposta), previsto dall’art. 6 comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 ratione temporis vigente; a partire dal 17 aprile 2024 o al più dal 1° agosto 2024, l’attività realizzativa deve pertanto ritenersi lecitamente avviata dalla ricorrente.

Escluso che i provvedimenti impugnati possano essere considerati atti di esercizio del potere di autotutela, mancando degli elementi previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e comunque non manifestando la volontà di intervenire su una attività già assentita, è necessario rilevare che alla fattispecie in esame non può applicarsi la sospensione procedimentale prevista dall’art. 6, comma 5, del medesimo decreto, in quanto:

– da un lato, a voler ammettere che fossero necessari ulteriori atti di assenso ai fini dell’avvio dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale non ha comunque provveduto a richiedere tali atti né a convocare la prevista conferenza di servizi, adempimenti questi necessari ai fini della produzione dell’effetto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5, che infatti prima attribuisce all’ente procedente l’iniziativa relativa all’acquisizione di tali atti e poi prevede la sospensione del termine;

– da un altro, nel caso di specie, tali atti di assenso non risultano necessari considerato che, come si evince dall’istanza presentata e in particolare dagli allegati fotografici, il cavidotto che si ricollega all’impianto non attraversa alcun corso d’acqua ma unicamente una strada comunale e che il ricorrente ha comunque ottenuto l’atto di assenso dell’altra Amministrazione comunale in data 8 agosto 2025, ben prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, atto peraltro non in grado di determinare l’effetto previsto dal comma 5 del citato art. 6 in quanto non rientrante tra quelli previsti dall’ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo, non afferendo alle materie di cui all’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Inoltre, con riferimento agli ulteriori atti di cui l’Amministrazione comunale ha evidenziato la carenza, occorre considerare che: – l’istanza presentata risulta completa e rispondente alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011, con la conseguenza che la mancanza di tali atti non poteva impedire l’avvio dell’attività o la sua continuazione; – la medesima Amministrazione non indica le disposizioni normative che ne rendono necessaria la produzione”.

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FOTOVOLTAICO | PAS

T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, sentenza 20 aprile 2026, n. 741

Sul difetto di istruttoria, sulla carenza di motivazione e sulla violazione delle regole del contraddittorio rispetto all’eccepita carenza documentale

Nel merito, ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto nella sua domanda principale per quanto attiene i lamentati profili del difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione delle regole del contraddittorio procedimentale alla base del provvedimento di archiviazione della PAS.

Invero, tale provvedimento reca la seguente motivazione: “In riferimento al procedimento in oggetto indicato, si comunica ai sensi e per effetti dell’art. 2 L. 241/1990 che il medesimo così come presentato non può essere avviato per grave carenza documentale, essendo privo di: – Documentazione di richiesta paesaggistica corredata dei necessari elaborati; Documentazione in riferimento alla disciplina contenuta nel regolamento forestale regionale n. 3/2018, ai fini della trasformazione boschiva permanente nel rispetto della DGR 1743/2023 che ha apportato modifiche alle DGR 1463/2022 e DGR 549/2012. Per i motivi sopra esposti, la seguente istanza viene archiviata senza effetti”.

Tale atto, come evidenziato da parte ricorrente, è stato emesso dall’Amministrazione a distanza di soli 5 giorni dall’istanza, senza consentire all’interessata alcun contraddittorio in ordine alle ritenute carenze documentali menzionate nella decisione, omissione senz’altro rilevante nel caso in esame, tenuto conto che la società aveva svolto un’analisi dell’ambiente e del paesaggio esponendone i risultati nella Relazione Generale di 125 pagine allegata alla PAS, sulla quale il SUAP avrebbe dovuto prendere specifica posizione, richiedendo se del caso alla ricorrente eventuali integrazioni, anche in termini paesaggistici laddove necessario, previa esplicitazione delle ragioni che ad avviso dell’Ente rendevano indispensabile la previa acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica, ovvero la dimostrazione della compatibilità dell’intervento “in riferimento alla disciplina contenuta nel regolamento forestale regionale n. 3/2018, ai fini della trasformazione boschiva permanente nel rispetto della DGR 1743/2023 che ha apportato modifiche alle DGR 1463/2022 e DGR 549/2012”. (…)

Del pari, esiste contrasto di opinioni tra le parti circa l’applicabilità al caso di specie del “regolamento forestale regionale n. 3/2018, ai fini della trasformazione boschiva permanente nel rispetto della DGR 1743/2023 che ha apportato modifiche alle DGR 1463/2022 e DGR 549/2012”, contestando la società che l’intervento ricada nelle aree boscate tutelate da tale normativa, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto coinvolgere anche al riguardo l’interessata nel procedimento, motivando all’esito le proprie conclusioni.

Pertanto, tenuto conto delle gravi lacune in termini istruttori e procedimentali ravvisabili nella condotta dell’Amministrazione e ritenuto, anche alla luce delle circostanze sopra evidenziate, che la scarna motivazione del provvedimento di impugnazione non consenta di comprendere le ragioni e i presupposti della eccepita carenza documentale, il ricorso va accolto (…)”.

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FONTI FER – PAUR | PRINCIPI GENERALI

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20 aprile 2026, n. 3069

Sull’obbligo di impugnare nei termini ai fini della ricevibilità del ricorso la sola determina motivata di conclusione della conferenza di servizi

L’appello è fondato.

L’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente stabilisce che la “determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto”.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è costituita dalla determina n. 271 del 12 gennaio 2024 e non già dal verbale della seduta della conferenza di servizi del 27 novembre 2023.

Infatti, dal punto di vista formale, è la stessa amministrazione che qualifica la determina n. 271 del 2024 come determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, mentre, dal punto di vista sostanziale, è solo tale determina che contiene le motivazioni del diniego al rilascio dei titoli richiesti e, pertanto, solo tale atto può essere qualificato come “determinazione motivata” ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente.

Il verbale della seduta del 27 novembre 2023, invece, si limita a riassumere i contributi degli enti e le osservazioni dei tecnici della società.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che tale verbale è stato notificato solo unitamente alla determina n. 271 del 2024 in data 15 gennaio 2024, per cui anche a voler qualificare il verbale alla stregua di una determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, il termine sarebbe dovuto decorrere comunque da tale data (con conseguente tempestività del ricorso di primo grado, notificato in data 8 marzo 2024), non potendo sostenersi che la società avrebbe dovuto impugnare un provvedimento reso in forma “orale” nella seduta della conferenza di servizi del 27 novembre 2023.

Pertanto, la declaratoria di irricevibilità deve ritenersi frutto di un palese errore da parte del primo giudice che, unitamente al conseguente, omesso esame della totalità dei motivi di ricorso, deve ritenersi idoneo a configurare una fattispecie di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105 c.p.a., come interpretato dall’Adunanza plenaria 20 novembre 2024, n. 16, secondo cui “l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”.

Ne consegue, quindi, la rimessione della causa al primo giudice, dovendo farsi applicazione del suddetto principio di diritto espresso da Ad. plen. n. 16 del 2024 in tema di inammissibilità, poi ribadito da Ad. plen. n. 10 del 2025 in tema di improcedibilità, anche alla fattispecie in esame, relativa ad una erronea declaratoria di irricevibilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2025, n. 2340), alla luce della eadem ratio esegetico-sistematica”.

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FOTOVOLTAICO | PRINCIPI GENERALI

T.A.R. Piemonte, Sez II, sentenza 21 aprile 2026, n. 924

Sull’applicabilità del Testo Unico FER agli iter avviati dopo il 30 dicembre 2024

Tanto premesso in rito, nel merito la prima censura è fondata alla luce delle considerazioni espresse sul punto dal Consiglio di Stato in sede cautelare (cfr ordinanza n. 4287/2025, ndr), le quali chiariscono che debba ritenersi cogente il regime liberalizzatorio introdotto dal d. lgs. n. 190/2024 e non più applicabile la disciplina di matrice statale previgente: “… il termine di 180 giorni previsto dall’art. 3, comma 1, previsto dal decreto legislativo n. 190 del 2024 per l’adeguamento, riguarda la normativa regionale e comunale, non quella statale, che prevede l’istituto della PAS (art. 4 d. lgs. n. 28 del 2011) da intendersi pertanto immediatamente sostituita dalla nuova disciplina sopravvenuta che liberalizza numerose attività, assoggettandole al regime della attività libera”.

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