Tar Sicilia: la competenza sul paesaggio spetta alle istituzioni regionali

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania si è pronunciata definitivamente, accogliendo il ricorso integrato da motivi aggiunti proposto da Energia Pulita Italiana 2 Srl, annullando i provvedimenti del Ministero della Cultura (MIC) che avrebbero potuto comportare la riduzione della capacità dell’impianto di Mineo (Catania) da 37 MW a 19 MW.

“Secondo la prospettazione di parte, in particolare, l’art. 14, lett. n) dello Statuto speciale della Regione Siciliana avrebbe previsto la competenza esclusiva regionale in materia di paesaggio e di conservazione delle antichità e delle opere artistiche, con discendente impossibilità per organi centrali dello Stato, come il Ministero della Cultura, nel caso di specie, a pronunciarsi in materia”, si legge nella sentenza pubblicata a fine marzo.

Energia Pulita Italiana 2 è stata rappresentata dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani.

“Con il ricorso è stato impugnato un provvedimento di VIA statale parziale, poiché erano state stralciate porzioni significative del progetto,” spiega Sticchi Damiani a pv magazine Italia, aggiungendo che la sentenza riguarda solo la Sicilia e che non ha impatto sul territorio nazionale.

In sintesi, spiega Sticchi Damiani, spetta alla soprintendenza regionale rilasciare il concerto nell’ambito della VIA ministeriale per i progetti in Sicilia.

Storia

Energia Pulita Italiana 2 aveva chiesto l’avvio di un procedimento di VIA statale ex art. 23 cod. amb., per la realizzazione del progetto agrivoltaico da 37 MW, nell’ambito degli interventi previsti con il PNRR.

Il 28 dicembre 2022, con nota n. 10324, la Commissione tecnica VIA presso il Ministero per l’ambiente e la sicurezza energetica (MASE) esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto.

“Sennonché, con successiva nota. n. 10678-P del 12 giugno 2023, oggetto dell’impugnativa veicolata dal ricorso principale, il Ministero della Cultura ha ritenuto di dover esprimere il proprio parere in merito, recependo il contributo istruttorio offerto dalla Soprintendenza di Catania e aggiungendo un’ulteriore prescrizione”, si legge nella sentenza, che spiega poi le condizioni del Ministero della Cultura: impossibilità di usare alcune aree e distanza minima da beni già esistenti.

Con successivo decreto n. 418 del giorno 11 settembre 2023, adottato di concerto dal MASE e dal MIC, sull’istanza di parte ricorrente veniva espresso parere favorevole, con giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato al rispetto delle prescrizioni ambientali di cui agli artt. 2 e 3, tra le quali è stato previsto che “Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della Cultura MIC_SS-PNRR 10678 del 12/06/2023”.

La parte ricorrente ha proposto poi motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento del decreto, previa sospensione dell’efficacia in sede cautelare, sia per vizi propri che per l’illegittimità derivata promanante dagli atti già avversati con il ricorso principale.

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