Nel marzo 2026 il Governo ha messo a disposizione delle amministrazioni un nuovo pacchetto di Linee guida dedicate alla fase conclusiva dei progetti Pnrr, con particolare riferimento alla chiusura degli interventi e alla rendicontazione finale di milestone e target. Il documento, elaborato dalla Struttura di Missione Pnrr della Presidenza del Consiglio dei Ministri d’intesa con il MEF, la Ragioneria Generale dello Stato, segna precisazioni mportanti anche per i progetti fotovoltaici.
Le linee confermano che il termine ordinario per completare lavori, servizi e forniture è il 30 giugno 2026, con una finestra eccezionale fino al 31 agosto 2026 solo nei casi autorizzati dalle amministrazioni titolari. Il testo chiarisce anche che, oltre tale data, le azioni non potranno più essere considerate utili al conseguimento di milestone e target Pnrr.
La novità era attesa da settimane ed è emersa nel dibattito di metà marzo sul “rettilineo finale” del Piano, proprio mentre cresceva la pressione su Comuni e soggetti attuatori per chiudere i cantieri, consolidare la documentazione e caricare le evidenze su ReGiS. L’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), nella sua prima nota di lettura, sottolinea che le linee guida danno finalmente risposte “da tempo attese” su “scadenze, adempimenti e modulistica”, dopo mesi di richieste avanzate dai Comuni.
Per il fotovoltaico il punto centrale non è tanto una nuova misura di incentivo, quanto il chiarimento operativo su “quando un progetto può dirsi concluso” e con quale documento. Le linee guida stabiliscono infatti che, ai fini della rendicontazione del target Pnrr, il documento chiave è il certificato di ultimazione dei lavori per le opere pubbliche oppure il certificato di regolare esecuzione/fornitura per servizi e forniture. Anci evidenzia che “il documento richiesto” è proprio il certificato di fine lavori o di regolare esecuzione, e che il modello unico allegato alle linee guida sarà comune a tutte le misure.
Tradotto per il settore fotovoltaico significa che diventano più leggibili le regole di chiusura per una vasta platea di interventi: impianti fotovoltaici su edifici pubblici, installazioni abbinate a riqualificazioni energetiche comunali, forniture tecnologiche connesse all’autoconsumo e, più in generale, tutte le opere in cui il raggiungimento del target dipende dalla prova formale dell’avvenuto completamento. Il chiarimento riduce l’incertezza documentale che negli ultimi mesi aveva pesato soprattutto sui progetti pubblici con componenti impiantistiche.
Secondo ANCI, ai fini del rispetto della scadenza europea, “assume rilievo esclusivamente la data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori”. Per molti progetti, quindi, il discrimine non sarà il collaudo finale o la chiusura di ogni adempimento accessorio, ma l’emissione entro i termini del certificato che attesta la conclusione dell’intervento. La stessa nota precisa inoltre che eventuali lavorazioni residuali e di modesta entità, da completare entro 60 giorni, non compromettono la validità del certificato emesso nei tempi.
Per il comparto fotovoltaico pubblico questa impostazione può fare la differenza. Su impianti rooftop comunali, pensiline solari, sistemi di autoconsumo e opere collegate, il nodo non sarà più tanto il perfezionamento dell’intera filiera amministrativa entro giugno, quanto la capacità di arrivare alla fine lavori certificata entro quella data, mantenendo poi il controllo su upload documentale e verifiche. Le linee guida indicano infatti cinque giorni per il caricamento delle certificazioni su ReGiS e quindici giorni per l’eventuale documentazione integrativa richiesta dalle amministrazioni titolari, come quella Dnsh.
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