Quando una Procedura abilitativa semplificata (PAS) richiede ulteriori atti di assenso, il Comune non può limitarsi a non rispondere. Deve attivarsi, acquisendo i pareri necessari oppure convocando la conferenza di servizi. In mancanza, il suo comportamento configura un silenzio inadempimento illegittimo. Ecco cosa emerge dalla sentenza n. 202/2026 del TAR Palermo.
La decisione nasce dal ricorso presentato da Samiel S.r.l. contro il Comune di Salemi su una PAS relativa a un impianto agrivoltaico da 987 kW presentata il 18 settembre 2024 ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 28/2011.
Il nodo, di particolare interesse per il comparto, è che la procedura non poteva perfezionarsi automaticamente, poiché richiedeva l’acquisizione di ulteriori atti di assenso. E proprio su questo punto il TAR è netto: il Comune “non ha provveduto – nonostante le reiterate diffide – alla relativa acquisizione d’ufficio né all’indizione di apposita conferenza dei servizi”, venendo meno all’obbligo di impulso procedimentale previsto dalla normativa.
Per i giudici amministrativi, nei casi in cui la PAS coinvolga aree vincolate o comunque necessiti di autorizzazioni ulteriori rilasciate da altre amministrazioni, non basta richiamare la natura semplificata dello strumento. La sentenza ricorda infatti che, se il progetto richiede atti di assenso ulteriori, “la stessa procedura viene ad assumere i caratteri di un procedimento a istanza di parte, rispetto alla quale è configurabile in capo all’amministrazione procedente un obbligo di provvedere”.
Il TAR affronta così uno dei punti più sensibili per il mercato delle rinnovabili: il rapporto tra PAS, silenzio amministrativo e obblighi del Comune. Pur riconoscendo che la PAS è “ascrivibile al genus della Scia”, la sentenza precisa che questa assimilazione incontra un limite quando nel procedimento entrano in gioco valutazioni di altre amministrazioni. In quel caso, si legge, “anche se la PAS può essere assimilata ad una Scia, laddove nel procedimento si insinui l’attività valutativa tipica del rilascio degli atti di assenso […] questa deve operare in pieno e deve assumere la PAS come una istanza di parte”.
L’inerzia del Comune non può quindi trasformarsi in una sospensione di fatto del progetto. La sentenza sottolinea che sussiste “l’obbligo del Comune di Salemi di provvedere all’acquisizione d’ufficio degli atti di assenso di competenza delle altre amministrazioni interessate al procedimento o all’indizione di apposita conferenza dei servizi”.
Da qui la conclusione del TAR, che dichiara “l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Salemi” e ordina all’ente di adottare “una determinazione esplicita e conclusiva” sull’istanza, fissando un termine di 120 giorni. In caso di ulteriore inerzia, il giudice ha già nominato un commissario ad acta.
La pronuncia va letta però in un contesto regolatorio che nel frattempo è cambiato. Il caso riguarda ancora l’articolo 6 del d.lgs. 28/2011, mentre oggi il quadro è stato ridefinito dal d.lgs. 190/2024. Sotto il nuovo assetto, il dibattito potrebbe spostarsi non tanto sull’obbligo del Comune di attivare la conferenza di servizi, quanto sul momento esatto in cui matura il silenzio-assenso e sulla reale necessità degli atti di assenso ulteriori.
Resta però un principio di fondo che per il fotovoltaico conserva un peso concreto: nei procedimenti autorizzativi, almeno nel regime applicabile al caso esaminato dal TAR Palermo, l’amministrazione comunale non può lasciare la PAS in una terra di mezzo, senza acquisire i pareri né attivare la conferenza di servizi. Per il settore, è un chiarimento importante contro il rischio di paralisi amministrative che finiscono per rallentare, di fatto, lo sviluppo degli impianti.
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