pv magazine Italia collabora con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi giurisprudenziali di marzo.
SUMMARY
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 2 marzo 2026, n. 647 – Sul tipo di potenza (DC – picco /AC – immissione) a cui riferirsi per l’individuazione del regime amministrativo applicabile
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2 marzo 2026, n. 1615 – Sull’operatività del meccanismo del “silenzio assenso orizzontale” rispetto al “concerto” del MIC
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 3 marzo 2026, n. 557 – Sulla natura della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute in un provvedimento di VIA
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 5 marzo 2026, n. 411 – Sull’omessa comunicazione del preavviso di improcedibilità e rigetto dell’istanza di AU
T.A.R. Liguria, Sez. II, sentenza 12 marzo 2026, n. 290 – Sulla possibilità che l’esito negativo del procedimento di VIA statale afferente il progetto comprensivo delle opere connesse della capofila osti al rilascio dell’AU per un diverso progetto comprensivo della stessa SE che abbia invece ottenuto una VIA regionale positiva
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 11 marzo 2026, n. 1986 – Sull’illegittimità dell’inerzia serbata dal Consiglio dei Ministri nel procedimento di composizione del dissenso tra ministeri in sede di VIA statale
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 13 marzo 2026, n. 304 – Sull’istituto della conferenza di servizi e sul bilanciamento degli interessi ivi rappresentati
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 13 marzo 2026, n. 787 – Sulle caratteristiche del procedimento e provvedimento autorizzatorio unico regionale (“PAUR”)
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 19 marzo 2026, n. 727 – Sulla violazione delle garanzie procedimentali
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 20 marzo 2026, n. 735 – Sull’onere di fornire una motivazione specifica e puntuale circa la concreta incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati
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FOTOVOLTAICO | PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 2 marzo 2026, n. 647
Sul tipo di potenza (DC – picco /AC – immissione) a cui riferirsi per l’individuazione del regime amministrativo applicabile
“Con ordinanza n. 2811 del 28 settembre 2023, la Sezione ha disposto apposita verificazione allo scopo di accertare: «1) se – in via generale e sulla base delle norme tecniche – via sia corrispondenza tra “potenza nominale” e “potenza di picco” di un impianto fotovoltaico ovvero se la differente denominazione comporti una sostanziale differenza tra la potenza nominale e quella di picco rilevante ai fini della quantificazione della potenza dell’impianto; 2) nello specifico caso in esame, avuto riguardo alla circostanza che per entrambi gli impianti le rispettive potenze di picco sono seguite dalla indicazione [DC] e le rispettive potenze nominali sono seguite dall’indicazione [AC] a quale delle due potenze indicate debba farsi riferimento ai fini della determinazione della potenza dell’impianto; 3) quale possa considerarsi, anche alla luce della normativa eurounitaria e nazionale, la potenza effettiva degli impianti Rosolini 1 e Rosolini 2, per come rappresentati nei progetti allegati alle istanze presentate al Comune di Rosolini.».
Il verificatore, con apposita relazione tecnica depositata il 18 aprile 2024, ha così concluso:
«1. Normalmente, se non altrimenti specificato, per potenza nominale di un impianto fotovoltaico si intende la somma delle potenze di picco in condizioni nominali (o standard STC) di tutti i moduli fotovoltaici installati. Quindi la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico e la potenza di picco coincidono.
2. Nel caso in esame ai fini della determinazione della potenza nominale dell’impianto va fatto riferimento alle potenze di picco dei due impianti, cioè 6153,28 kWp e 4502,4 kWp in corrente continua (DC). Ai fini delle procedure per la connessione alla rete di trasmissione e/o distribuzione pubblica (vedi TICA e norme CEI 0-16 e CEI 0-21) va fatto riferimento alle potenze in corrente alternata, cioè 5750,08 kW e 4200 kW (AC).
3. Alla luce della normativa tecnica in vigore, quindi, le potenze effettive dei due impianti vanno ritenute pari alle potenze nominali cioè le potenze di picco 6153,28 kWp e 4502,4 kWp.» (…).
Non essendovi ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il verificatore deve, pertanto, ritenersi che i progetti originariamente presentati dalla società ricorrente e oggetto del diniego impugnato con il ricorso introduttivo, superando la potenza complessiva di 10 MW, non potessero essere soggetti all’applicazione della semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del d.l. n. 28/2011 nella versione vigente ratione temporis”.
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AGRIVOLTAICO | VIA STATALE – INERZIA /CONCERTO MIC
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2 marzo 2026, n. 1615
Sull’operatività del meccanismo del “silenzio assenso orizzontale” rispetto al “concerto” del MIC
“L’altra questione sollevata dagli appellanti riguarda l’applicazione dell’art. 17-bis l. 241/1990. Anche su questo tema la giurisprudenza della sezione è ormai consolidata. La questione è stata valutata sotto il profilo dell’autorizzazione paesaggistica.
A tal riguardo secondo la giurisprudenza di questa Sezione, cui il Collegio aderisce (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610) la formulazione testuale del comma 3 dell’art. 17-bis della l. n. 241/ 1990 consente di estendere il meccanismo del silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso.
Nello specifico della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), si è poi ritenuto (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 4 febbraio 2025, n. 867) che il parere negativo della Soprintendenza competente, qualora tardivo, non può determinare la mancata formazione del silenzio-assenso endo-procedimentale previsto dall’art. 17bis della l. n. 241/1990, né può essere considerato un motivo ostativo alla prosecuzione del procedimento, in conformità all’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.
Secondo questa giurisprudenza, la norma di cui all’art 25 comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006 infatti, disciplina solo le fattispecie ivi contemplate riguardanti l’inerzia da parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale come anche l’inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica oppure il ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura; ma in ogni caso l’art. 25 comma 2-quater d.lgs. n. 152/2006 non ha ad oggetto l’inerzia della competente Soprintendenza nel rilascio del parere di sua competenza e non risulta pertanto invocabile in relazione al caso di specie.
Ne consegue che, secondo la richiamata giurisprudenza, il mancato rilascio del Ministero della cultura rientra invece nella fattispecie dell’art 25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 il quale dispone che qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo. E ciò in quanto il richiamato art 25, comma 1, dispone che anche in caso di “parere negativo” o “elementi di dissenso sul progetto” è attribuito all’amministrazione competente il potere-dovere (“procede comunque“) di valutare l’impatto dell’opera, senza che si debba attendere “il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241”.
Sulla scorta di questo assunto, cui il Collegio aderisce, non è condivisibile la tesi dell’appellante che giunge alla conclusione di sostenere che l’inadempimento dell’amministrazione preposta ai beni culturali determini solo il potere sostitutivo ex art 2 l 241/1990 in base a quanto previsto dall’art 25, comma 2 – quater d.lgs 152/2006; nella realtà sia l’art 25, comma 2 quater d.lgs 152/2006 che l’art 17-bis l 241/1990 sono applicabili anche in combinazione tra loro.
Diversamente opinando non avrebbe senso il richiamo dell’art 17 – bis, comma 3, l. 241/1990 circa l’applicazione degli effetti del silenzio alle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico culturale e dei beni culturali.
Ne rileva il richiamo alla direttiva 92/2001; come segnala l’appellato, l’art 3 della citata direttiva si riferisce ad una mera attività di individuazione delle finalità della valutazione di impatto; né può sostenere – come ritiene l’appellante – che gli att. 8, 8-bis e 9 della Direttiva sottendano un provvedimento espresso.
Nel caso in esame il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi che porta alla previsione del silenzio assenso nell’ipotesi in cui l’amministrazione non svolga le dovute valutazioni; e pertanto a fronte dell’omissione dello svolgimento della propria funzione consegue, nell’ottica del bilanciamento degli interessi, la prevalenza alla definizione dell’iter mediante il silenzio”.
Sulla formazione del silenzio assenso ex art. 17-bis, L. n. 241/1990 rispetto all’atto del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana vedi invece T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 20 marzo 2026, n. 735
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FONTI FER | VIA – PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 3 marzo 2026, n. 557
Sulla natura della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute in un provvedimento di VIA
“(…) la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute in un provvedimento di VIA ha natura meramente ricognitiva e di controllo, essendo funzionalmente preordinata ad accertare l’adempimento delle prescrizioni già imposte in sede di valutazione di impatto ambientale. L’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 delimita in modo puntuale l’oggetto di tale verifica, circoscrivendolo all’accertamento dell’ottemperanza alle “condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA”. Ne consegue che essa non può trasformarsi in sede di introduzione di nuove prescrizioni o di modifica del quadro conformativo originario, pena lo sviamento della funzione assegnata dal legislatore all’istituto.
Nel caso di specie, la CTS, con il parere n. (…) del (…), ha introdotto una prescrizione del tutto nuova – (…) – non prevista nel provvedimento di VIA di cui al D.A. n. (…) del (…), né nelle successive varianti. La condizione in esame non si limita a verificare l’adempimento di obblighi preesistenti, ma introduce un onere ulteriore rispetto a quelli originariamente previsti, incidendo in modo innovativo sul quadro prescrittivo delineato dal titolo ambientale. Una simile integrazione esorbita dall’ambito tipico della verifica di ottemperanza, la quale – come già detto – è limitata al controllo del rispetto delle condizioni già contenute nel provvedimento di VIA e non può tradursi in una sede di ampliamento o revisione delle stesse in assenza dell’attivazione del procedimento normativamente previsto per la modifica del titolo ambientale”.
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FONTI FER | AU – PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 5 marzo 2026, n. 411
Sull’omessa comunicazione del preavviso di improcedibilità e rigetto dell’istanza di AU
“La domanda di annullamento è fondata, essendo suscettibile di favorevole valutazione, con valenza assorbente, la censura afferente alla violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 (…). In particolare, la deducente lamenta che il provvedimento di rigetto della Regione non è stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e tale omissione non ha consentito alla stessa educente di conoscere i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza di autorizzazione unica né le ha consentito di controdedurre rispetto ai singoli punti che reggono la motivazione del provvedimento impugnato.
Il rigetto peraltro è intervenuto in esito ad una prolungata attività istruttoria, a distanza di soli diciotto giorni dall’ultima produzione documentale del progetto volta all’attivazione del procedimento v.i.a.
Obietta la Regione che il provvedimento non avrebbe potuto avere un diverso contenuto e, inoltre, integrerebbe una determinazione sintetica di improcedibilità.
Ciò chiarito, osserva il Collegio che la rilevanza della violazione dell’art. 10-bis consegue alla modifica dell’art. 21-octies, c. 2, L. n. 241/1990, prevista dal D.L. n. 76/2020 (…) nella parte cui ha stabilito che la disposizione del secondo periodo – “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”- non si applica all’atto emanato in violazione dell’art. 10-bis.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, l’indicata eccezione di cui all’art. 21-octies, secondo periodo, si estendeva anche all’art. 10-bis, la cui violazione pertanto non avrebbe comportato l’automatica caducazione dell’atto a meno di non ravvisare un effettivo e oggettivo pregiudizio causato dalla sua inosservanza (C.d.S. n. 1081/2020).
A seguito della descritta modifica, in caso di provvedimento discrezionale l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta necessariamente la caducazione dell’atto viziato presumendosi iuris et de iure la rilevanza causale di tale omissione nel corretto esercizio del potere della p.a. (C.d.S. n. 7267/2022).
La nuova formulazione dell’art. 21-octies esclude la possibilità di provare in giudizio che, nonostante l’omissione del preavviso di diniego, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto avere un diverso contenuto e configura così una riserva procedimentale, che implica la doverosa attivazione da parte della p.a. del contraddittorio ex art. 10-bis L. n. 241/1990 la cui omissione costituisce “potere amministrativo non esercitato” ex art. 34, c. 2, c.p.a. con conseguente impossibilità del giudice di esprimersi sui profili e valutazioni che la p.a. ha del tutto omesso (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2868/2025). (…)”.
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FONTI FER | VIA STATALE – INERZIA CDM
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 11 marzo 2026, n. 1986
Sull’illegittimità dell’inerzia serbata dal Consiglio dei Ministri nel procedimento di composizione del dissenso tra ministeri
“(…) dalla natura di atto di alta amministrazione non discende una deroga alla configurabilità di un obbligo di provvedere, contrariamente rispetto a quanto affermato dalla sentenza impugnata (“devono rimanere su due piani separati, ad avviso del Collegio, la sindacabilità giurisdizionale dell’atto di alta amministrazione eventualmente adottato dal Consiglio dei ministri e la configurabilità dell’obbligo di provvedere entro un certo termine a carico di quest’ultimo”).
Sotto tale profilo, non vi è contrasto con quanto affermato da questo Consiglio di Stato con le sentenze richiamate dalla memoria dell’Avvocatura dello Stato (…) poiché, da un lato, nel caso in esame, la pratica è stata istruita dalla Presidenza del Consiglio ed è stata trasmessa agli uffici di segreteria del Consiglio dei Ministri, dall’altro, la natura di atto di sintesi degli interessi coinvolti ricollegabile all’atto di alta amministrazione non è in contraddizione con le garanzie riconosciute al privato dalla legge sul procedimento amministrativo.
In particolare, il Collegio non condivide la prospettazione dell’Amministrazione (…).
Invero, il legislatore ha caratterizzato in modo fortemente accelerato entrambi i procedimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (si legga Corte cost. sent. 27 ottobre 2022 n. 221, 13 maggio 2022 n. 121): esemplari sono sia l’art. 25 c. 2 quinquies del d. lgs. n. 152/2006 sia la disposizione richiamata dall’appellante, ovvero l’art. 7 c. 2 bis del d.l. n. 50/2022, convertito in l. n. 91/2022, secondo la quale sia le deliberazioni di cui al comma 1 (ovvero quelle adottate ai sensi dell’articolo 5, c. 2, lettera c-bis, della l. n. 400/1988), sia le deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 14-quinquies, c. 6, della l. 241/1990 (conferenza di servizi) confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata.
Dunque, nel caso di opposizione delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, si rientra pienamente nelle regole del procedimento amministrativo (…)”.
Si tratta di chiari indici normativi che attestano che il procedimento amministrativo non può rimanere non concluso, qualsiasi sia il contenuto di “alta amministrazione” del provvedimento amministrativo terminale e che il legislatore, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti che concernono gli impianti per le energie rinnovabili ha previsto che vi siano dei termini da rispettare (…)”.
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FONTI FER | VIA – AU / OPERE CONNESSE
T.A.R. Liguria, Sez. II, sentenza 12 marzo 2026, n. 290
Sulla possibilità che l’esito negativo del procedimento di VIA statale afferente il progetto comprensivo delle opere connesse della capofila osti al rilascio dell’AU per un diverso progetto comprensivo della stessa SE che abbia invece ottenuto una VIA regionale positiva
“Il collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa.
Se infatti le opere necessarie alla connessione alla R.T.N., ove asservibili a più impianti eolici, debbono essere, ai sensi dei punti 3.1 e 13.1.f) delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010, comprese (= rappresentate) in ciascun progetto, ed inserite in ciascun preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale, e se il progetto di ciascuno dei proponenti (comprendente il proprio impianto + le opere di connessione) è, quanto alla valutazione di impatto ambientale, indipendente dagli altri, è evidente come – anche se i progetti presentano una parte delle opere di connessione in comune – l’esito negativo del procedimento di valutazione ambientale di un progetto (…) non possa automaticamente condizionare l’approvazione o addirittura la procedibilità degli altri, viepiù se già positivamente valutati sotto il profilo ambientale.
E ciò, stante l’autonomia di ciascun progetto ai fini della valutazione ambientale, a meno di non fornire la dimostrazione – gravante sulla Provincia procedente – che la causa ostativa del progetto (…) di (…) costituita dal decreto ministeriale n. (…) di VIA negativa (doc. (…) della Provincia) – progetto che a sua volta contemplava espressamente la stazione elettrica di raccordo alla R.T.N. (…) – consistesse proprio e soltanto nella valutazione ambientale negativa delle opere di collegamento alla rete.
Dimostrazione (motivazione) che però nel caso di specie non è stata fornita, né poteva esserlo: per la semplice ragione che, prima del decreto ministeriale (…) di VIA negativa sul progetto (…), la Regione Liguria aveva già rilasciato, con decreto dirigenziale (…) del (…), un provvedimento di compatibilità ambientale (VIA positiva con condizioni ambientali) sul progetto (…), progetto che, in conformità alle linee guida, contemplava espressamente le opere di connessione alla rete elettrica e, per quanto qui interessa, la stazione elettrica “(…) – (…)”.
Onde, poiché “nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell’ambito dell’erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche” (punto 14.12. delle linee guida allegate al D.M. 10.9.2010), la Provincia avrebbe potuto, al più, sospendere il procedimento di autorizzazione unica e sollecitare il proponente a richiedere alla Regione Liguria un’eventuale integrazione della valutazione ambientale già positivamente effettuata sul progetto comprensivo delle opere di connessione (sulla base delle integrazioni progettuali presentate successivamente, che recepivano le richieste di Terna di modifica al progetto della stazione elettrica), ma giammai dichiarare sic et simpliciter l’istanza improcedibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della L. 241/1990”.
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FONTI FER | PAUR – PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 13 marzo 2026, n. 304
Sull’istituto della conferenza di servizi e sul bilanciamento degli interessi ivi rappresentati
“Sul punto, deve ricordarsi che la disciplina della conferenza di servizi è l’elemento caratterizzante del procedimento unico ambientale e che, seguendo i principi enucleati dalla Corte costituzionale (…), tale modulo «impone» l’esame contestuale dei diversi punti di vista, esame che investe anche la «qualità» delle valutazioni effettuate in conferenza. Dunque, l’elemento qualificante della disciplina recata dall’art. 27–bis del TUA è rappresentato dalla circostanza che l’autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, dovendo comunque assumersi la determinazione finale sulla base (ossia tenendo conto) del provvedimento di VIA (cfr. Cons. Stato n. 1831/2025).
Peraltro, questa Sezione (con sentenza n. 528/2023) ha già avuto modo di affermare che tra i principi fondamentali – desumibili dagli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990 – su cui poggia l’istituto della conferenza di servizi vanno ricordati:
– la semplificazione dell’azione amministrativa, mediante la concentrazione in unica sede delle valutazioni e della ponderazione di tutti gli interessi rilevanti in relazione a un determinato progetto;
– l’assenza di ogni forma di “potere di veto” da parte delle amministrazioni partecipanti, mediante la tecnica decisionale delle posizioni prevalenti, in forza della quale l’autorità procedente effettua una ponderazione di tutte le posizioni espresse dai soggetti competenti all’esito della conclusione della fase conferenziale, senza poter assegnare a nessuna di esse carattere vincolante rispetto all’adozione del provvedimento finale;
– l’obbligo per le Amministrazioni partecipanti di esprimere un parere puntualmente motivato che deve indicare le modifiche progettuali necessarie al rilascio dell’assenso, con la precisazione che la violazione di tale obbligo comporta che il parere negativo eventualmente rilasciato deve intendersi quale atto di assenso.
Su tali basi, deve quindi disattendersi anche la deduzione della difesa della Regione resistente (…). (…) in via dirimente, l’Amministrazione procedente è sempre tenuta all’esame contestuale dei diversi punti di vista al fine di perseguire anche la risoluzione dei possibili conflitti interni alla conferenza e originati non solo dalla contrapposizione tra interesse privato e interesse pubblico ma anche dal possibile attrito tra diversi interessi pubblici antagonisti. In mancanza di tale opportuna ponderazione, l’autorità procedente (…) incorre senz’altro in un deficit istruttorio, nel corso del procedimento, e motivazionale in sede di determinazione finale, così come dimostra proprio la vicenda all’esame del Collegio”.
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AGRIVOLTATICO | PAUR
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 13 marzo 2026, n. 787
Sulle caratteristiche del procedimento e provvedimento autorizzatorio unico regionale (“PAUR”)
“Ciò posto, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto ricordare che nel procedimento delineato dall’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto mantengono la propria autonomia formale rispetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che non realizza un effetto sostitutivo pieno e, pertanto, qualora risultino lesivi devono costituire oggetto di espressa impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241).
Il PAUR di cui all’art. 27-bis (del citato D. Lgs. n. 152/2006, ndr) non assorbe i singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Esso include in un unico atto i singoli titoli abilitativi che vengono rilasciati all’interno della conferenza di servizi, non rappresenta un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle singole autorizzazioni.
Occorre, invero, ricordare che «Nel procedimento scandito dall’art. 27-bis del d.lgs. n.152 del 2 aprile 2006 tutte le amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, cosicché il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un’Autorità priva di potere in materia» (Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2024, n. 4818)”.
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FONTI FER | VIA REGIONALE – PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 19 marzo 2026, n. 727
Sulla violazione delle garanzie procedimentali
“Il contraddittorio procedimentale trova (…) fondamento nei principi generali del giusto procedimento, come delineati dagli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché nei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità (art. 97 Cost.) e del giusto procedimento amministrativo (artt. 41 CDFUE e 6 CEDU), rendendosi pertanto imprescindibile un confronto effettivo, trasparente e leale tra amministrazione e interessato, soprattutto in prossimità dell’adozione di provvedimenti potenzialmente lesivi (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. V, 01/04/2025, n. 717).
Nel caso di specie, tale confronto effettivo sui punti ritenuti decisivi dall’autorità competente per il diniego dell’autorizzazione ambientale è venuto a mancare, poiché l’ARTA e la Commissione hanno accettato e acquisito le osservazioni tardivamente presentate da (…), sulle quali il ricorrente non ha avuto modo di controdedurre (…). (…)
Alla base del parere negativo vi sono poi aspetti prevalentemente documentali e tabellari che ben avrebbero potuto essere risolti se l’ARTA, prima di adottare il diniego, avesse attivato il c.d. “soccorso istruttorio” (…), così consentendo alla ricorrente di fornire ogni chiarimento e/o integrazione atti alla positiva definizione della procedura.
Risultano parimenti violati i principi di leale collaborazione e del dissenso costruttivo.
Secondo accreditata giurisprudenza amministrativa “[i]l contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990), i quali, in presenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, debbono assumere la veste del c.d. «dissenso costruttivo», vale a dire dell’obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 16 dicembre 2020, n. 1657; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4732)” (cfr. TAR Toscana, III, sent. n. 252/2022).
Nel caso di specie, né la CTS né l’ARTA hanno indicato alla ricorrente, prima di adottare la decisione negativa, le possibili modifiche progettuali atte a rendere l’intervento compatibile con i valori tutelati, sebbene successive interlocuzioni tra le parti abbiano evidenziato che al fine del rilascio di un provvedimento favorevole potesse risultare sufficiente ridimensionare l’impianto (…) unitamente alla previsione di ulteriori misure di mitigazione (come indicato dalla CTS nel corso dell’audizione orale richiesta dalla Società il 27/11/2025 al fine di esaminare in contraddittorio possibili soluzioni progettuali idonee a favorire il superamento del dissenso inizialmente manifestato)”.
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FOTOVOLTAICO | VIA STATALE – PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 20 marzo 2026, n. 735
Sull’onere di fornire una motivazione specifica e puntuale circa la concreta incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati
“Come noto, il giudizio paesaggistico costituisce espressione di discrezionalità tecnica, ma deve essere comunque sorretto da un’istruttoria completa e da una motivazione puntuale, che consenta di comprendere le ragioni per cui l’intervento progettato risulterebbe incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.
Nel caso di specie, il parere regionale, richiamato dal provvedimento di VIA, giustifica l’esclusione di parte dell’impianto, (…) limitandosi a richiamare, in termini generici, la presenza di aree contermini a corsi d’acqua soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, nonché l’esistenza di altri impianti nel contesto territoriale circostante.
Tale motivazione si presenta lacunosa sotto plurimi profili. In primo luogo, l’amministrazione non indica con precisione se e in quale misura le porzioni (…) ricadano all’interno delle fasce di rispetto fluviali, né fornisce elementi cartografici o dati tecnici idonei a dimostrare la distanza delle aree interessate dal corso d’acqua e la loro effettiva interferenza con il vincolo paesaggistico. Ne consegue che non risulta verificabile l’assunto secondo cui il progetto ricadrebbe in area non idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021. In ogni caso, va osservato che la eventuale qualificazione dell’area come non idonea non comporta di per sé l’automatica preclusione alla realizzazione dell’impianto, ma implica unicamente la necessità di una più rigorosa valutazione degli interessi coinvolti nell’ambito del procedimento autorizzatorio (cfr. tra le tante: T.A.R. Sicilia Catania, n. 472/2025). Ne deriva che l’amministrazione avrebbe dovuto fornire una puntuale e specifica motivazione in ordine alla concreta incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati, non potendo limitarsi ad affermare apoditticamente la non idoneità dell’area senza dimostrare, in concreto, per quali ragioni tale qualificazione impedirebbe la realizzazione delle porzioni di progetto considerate.
In secondo luogo, il parere non contiene alcuna analisi concreta dell’impatto visivo o percettivo dell’impianto, limitandosi a richiamare in termini generici esigenze di tutela del paesaggio, senza individuare specifici beni o relazioni visuali incise dall’intervento.
In terzo luogo, la prescrizione di esclusione delle aree (…) non è sorretta da una motivazione idonea a giustificare la differenziazione rispetto alle restanti porzioni del progetto, evidenziando un evidente difetto di istruttoria e coerenza logica.
Infine, il richiamo ai possibili effetti cumulativi con altri impianti presenti nel territorio si rivela del tutto generico e apodittico, non essendo supportato da alcuna analisi comparativa concreta. In particolare, l’amministrazione non individua con precisione (lo, ndr) stato autorizzatorio (degli impianti, ndr), omettendo così di chiarire se si tratti di opere effettivamente realizzate o di progetti ancora in fase istruttoria”.
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