Il Consiglio di Stato ha infatti respinto sia l’appello della Regione Sardegna sia quello incidentale del Comune di Sassari, confermando di fatto la decisione del Tar Sardegna favorevole ad Agrisun, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, per un impianto fotovoltaico a terra da 4,9 MW previsto ad Alta Nurra, nel territorio comunale di Sassari.
Stiamo parlando della sentenza 02855 del 2026, pubblicata il 9 aprile 2026, che affronta alcuni nodi centrali per il settore delle rinnovabili: il peso del parere paesaggistico, il funzionamento della conferenza di servizi e il valore del silenzio-assenso tra amministrazioni.
La pronuncia spiega che la tutela paesaggistica resta un elemento centrale, ma che non può tradursi in un blocco automatico dei progetti. Le amministrazioni devono motivare in modo puntuale le proprie scelte, valutare caso per caso l’impatto degli impianti e rispettare le regole della conferenza di servizi, incluso il principio del silenzio-assenso tra enti pubblici.
La vicenda risale al dicembre 2022 quando Agrisun aveva presentato domanda per ottenere il provvedimento autorizzatorio unico necessario a realizzare l’impianto. Nel corso dell’iter, la Regione Sardegna, tramite l’ufficio competente per la tutela del paesaggio, aveva espresso parere negativo. Il Comune di Sassari, facendo proprio quel parere, aveva quindi chiuso negativamente la conferenza di servizi e respinto il progetto.
Secondo Regione e Comune, l’intervento non poteva essere autorizzato perché ricadente in fascia costiera, area che il Piano paesaggistico regionale considera particolarmente tutelata. Le amministrazioni sostenevano inoltre che il parere paesaggistico negativo dovesse essere considerato prevalente e che il mancato intervento della Soprintendenza non potesse tradursi in un assenso al progetto.
Il Consiglio di Stato ha però confermato l’impostazione già adottata dal Tar: non è sufficiente richiamare il vincolo paesaggistico, in questo caso la fascia costiera, ma è necessaria una valutazione concreta dell’impatto del progetto. I giudici hanno chiarito che nella conferenza di servizi la decisione finale non può limitarsi a recepire automaticamente un singolo parere negativo qualificandolo come “non superabile”. L’amministrazione procedente deve invece motivare davvero quali siano le posizioni prevalenti emerse e perché, soprattutto quando in gioco c’è un impianto da fonte rinnovabile, cioè un intervento che risponde a un interesse pubblico rilevante riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale.
Un secondo passaggio importante riguarda la Soprintendenza. Per il Consiglio di Stato, il fatto che non si sia espressa nei termini previsti equivale a silenzio-assenso, anche in un procedimento che coinvolge profili paesaggistici. I giudici respingono quindi la tesi secondo cui quel silenzio andrebbe letto come adesione implicita al no della Regione: al contrario, in assenza di un dissenso espresso e motivato, l’assenso si considera acquisito.
I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.






Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.
I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.
Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.
Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.