Extraprofitti energetici, nuovo rinvio alla Corte UE sui tetti ai ricavi

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Del tema degli extraprofitti energetici, pv magazine Italia ha parlato con l’avvocato Andrea Sticchi Damiani: il suo Studio ha assistito diversi soggetti titolari di impianti incentivati in conto energia e inclusi nel perimetro applicativo dell’art. 15-bis, nel contenzioso davanti al TAR Lombardia avverso gli atti attuativi della disciplina nazionale, incluse le Delibere Arera 266/2022 e 143/2023.

Un po’ di ricostruzione è necessaria: a seguito della crisi energetica conseguente alla pandemia Covid-19 e alla guerra in Ucraina, il legislatore italiano ha introdotto, con l’art. 15-bis del D.L. 4/2022, convertito in L. 25/2022, un tetto massimo ai ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta da impianti infra-marginali, inclusi numerosi operatori da fonti rinnovabili incentivati. La misura si applicava inizialmente dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, poi prorogata al 30 giugno 2023, e prevedeva che il prezzo di cessione dell’energia fosse determinato autoritativamente entro un limite massimo fissato per legge.

L’avvocato racconta che, in attuazione della norma primaria, Arera ha adottato la Delibera 266/2022, attribuendo al GSE il compito di recuperare dagli operatori gli importi eccedenti il tetto e consentendo la compensazione di tali somme con incentivi e corrispettivi dovuti agli operatori medesimi. Successivamente, a livello europeo, è stato emanato il Regolamento UE 2022/1854, che ha introdotto un diverso modello di intervento sugli extraprofitti energetici, prevedendo un tetto uniforme di 180 €/MWh applicato ai ricavi di mercato e non ai ricavi complessivi, con criteri armonizzati a livello unionale.

“Il TAR Lombardia ha inizialmente annullato la Delibera 266/2022 in vari giudizi ‘pilota’, sebbene tali decisioni siano poi state sospese dal Consiglio di Stato. Successivamente, con ordinanza n. 1744/2023, il TAR ha rimesso alla Corte di Giustizia UE una serie di questioni pregiudiziali relative alla compatibilità dell’art. 15-bis con il diritto eurounitario, in particolare con riferimento alla mancata garanzia di mantenimento di una quota minima di ricavi, all’assenza di adeguate tutele per gli investimenti nelle energie rinnovabili e alla mancata differenziazione tra fonti energetiche”.

Il legale spiega, inoltre, che con sentenza letta il 22 gennaio 2026 nella causa C-423/23, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che una normativa nazionale come l’art. 15-bis può ritenersi compatibile con il diritto unionale, ma a condizione che non comprometta gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, demandando però al giudice nazionale la verifica concreta di tale condizione alla luce di tutte le circostanze del caso.

“Parallelamente, il Consiglio di Stato, con ordinanze del 22 dicembre 2025, aveva rimesso alla Cgue ulteriori questioni concernenti: la compatibilità dell’art. 15-bis con la direttiva UE 2019/944, il rapporto tra la direttiva e il successivo Regolamento UE 2022/1854 e la legittimità di un tetto ai ricavi non parametrato agli utili dell’impresa”.

Tra i procedimenti coinvolti vi è anche quello relativo a Hydrowatt, difesa dall’avvocato Giovanni Battista Conte, dello
Studio Legale Clplex, che si inserisce nello stesso filone di contenzioso sulla disciplina dei cosiddetti extraprofitti e sull’applicazione dell’art. 15-bis agli operatori da fonti rinnovabili.

“La pronuncia del Consiglio di Stato ha confermato la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale della disciplina sui cosiddetti extraprofitti, prevista dall’art. 15-bis del D.L. 4/2022 e successive modifiche”, spiega l’avvocato Conte a pv magazine Italia.

Il riferimento è al rigetto dell’istanza del GSE, che aveva chiesto la revoca del rinvio pregiudiziale alla luce della sentenza del 22 gennaio 2026 della Corte di Giustizia UE. “Anche la Corte di Giustizia — aggiunge Conte — ha chiesto al Consiglio di Stato se volesse una nuova pronuncia sulla questione”.

Secondo il legale, il passaggio più rilevante dell’ordinanza è proprio questo: “Il Consiglio di Stato ritiene che i punti sollevati non siano già stati trattati dalla Corte di Giustizia e che quindi permangano dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione e, di conseguenza, di legittimità della normativa sugli extraprofitti”.

Il nodo centrale riguarda il primo quesito, dalla cui risposta dipendono anche gli altri. “Il punto fondamentale è il primo quesito, alla cui risposta sono condizionati gli altri due, che chiede una valutazione della normativa con riferimento all’art. 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2019/944. La norma, che ammette interventi pubblici sui prezzi solo a tutela dei clienti vulnerabili e a condizioni rigorose, osterebbe a una normativa nazionale che imponga genericamente un tetto ai ricavi sul mercato all’ingrosso”.

Una questione che, secondo Conte, potrebbe incidere sull’intero arco temporale di applicazione della misura. “Ciò significa che verrà giudicata nuovamente, e sotto un diverso profilo, la legittimità del meccanismo nell’intero periodo di vigenza, dunque anche nel periodo di prelievo degli extraprofitti non ‘coperto’ dal Regolamento UE 1854/2022, ovvero il periodo febbraio-dicembre 2022”.

Resta poi il tema della precedente decisione della Corte di Giustizia. “Ricordiamo che la Corte di Giustizia, con la precedente sentenza del gennaio 2026, ha lasciato spazi di tutela ai produttori gravati dal prelievo extraprofitti con riferimento al periodo dicembre 2022-giugno 2023”, conclude Conte.

L’avvocato Sticchi Damiani precisa poi che il GSE ha chiesto al Consiglio di Stato di ritirare tali rinvii pregiudiziali, sostenendo che la sentenza Cgue del 22 gennaio 2026 sia già esaustiva.

“Con ordinanza del 6 maggio 2026, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta del GSE di ritirare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull’art. 15-bis del D.L. 4/2022. Secondo il Consiglio di Stato, le questioni sollevate non coincidono con quelle già esaminate nelle sentenze Electrabel, del dicembre 2025, e Secab, del gennaio 2026, né possono dirsi integralmente chiarite. Di conseguenza, la Corte di Giustizia sarà chiamata a pronunciarsi nuovamente su quattro cause, C-878/25, C-879/25, C-880/25 e C-881/25, con possibili impatti rilevanti sulla legittimità dei tetti ai ricavi nel mercato elettrico. Ovviamente non si può escludere che la Cgue confermi la posizione di sostanziale conformità dell’art. 15-bis rispetto al diritto dell’Unione Europea, ma la partita è ancora aperta. Ad oggi il GSE sta procedendo al recupero delle somme e alle compensazioni, in quanto le Delibere Arera 266/2022 e 143/2023 non sono formalmente sospese”, dichiara Sticchi Damiani.

 

 

 

 

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