Il limite del 10% all’occupazione dei terreni agricoli previsto dalla DAL 125/2023 della Regione Emilia-Romagna non può essere applicato in modo automatico. È questo uno dei passaggi centrali della sentenza n. 861/2026 con cui il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, ha accolto il ricorso presentato da una società veicolo del Gruppo Ortus, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, contro il diniego di autorizzazione relativo a un progetto su aree agricole.
“Si tratta di una pronuncia molto significativa e di grande impatto, che valorizza gli sforzi degli operatori nell’elaborare soluzioni innovative e coerenti con il territorio”, spiega Sticchi Damiani a pv magazine Italia.
Sotto i riflettori ci sono quindi i limiti di “occupabilità” dei terreni agricoli fissati dalla DAL 125/2023 della Regione Emilia-Romagna, che stabilisce una soglia del 10% del terreno nella disponibilità del proponente.
“Il TAR ha ricostruito con attenzione i principi nazionali e comunitari nei quali si incardina la disciplina nazionale ed ha espressamente chiarito che il requisito di occupazione fissato al 10 % non è vincolante”, spiega il legale. “Il TAR ha inoltre individuato alcuni degli elementi che possono consentire la deroga al requisito, quali l’ottenimento di una pronuncia di compatibilità ambientale positiva, come VIA o screening, anche laddove rinvii al procedimento di autorizzazione la verifica del 10%, proprio come avvenuto nel caso di specie, e l’interessamento di aree idonee”, ha aggiunto.
Sticchi racconta inoltre che il TAR ha rimarcato le differenze tra impianti a terra e agrivoltaici, precisando che l’utilizzo di tecnologia agrivoltaica consente sempre di applicare con maggior elasticità il criterio di occupazione. “Si tratta quindi di pronuncia a nostro avviso molto importante, anche nell’ottica di sviluppo di nuovi impianti, che contribuisce a rendere più chiaro il contesto normativo”, conclude l’avvocato.
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