Una recente sentenza del TAR Piemonte è relativa al ricorso n. 01310/2025 con cui Flysun 2 ha impugnato il diniego del Comune di Magliano Alpi, del 4 aprile 2025, prot. n. 2726, alla PAS n. 1/2024 presentata per realizzare un impianto Bess da 150 MW. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l’intervento non potesse essere autorizzato con procedura semplificata ma richiedesse un diverso iter autorizzativo.
Secondo il Tribunale, la PAS è assimilabile alla SCIA e consente l’avvio dell’intervento solo se il progetto rientra davvero tra quelli ammessi a questa procedura. La presentazione di una PAS per un intervento che richiede autorizzazione unica non può produrre effetti abilitativi: i giudici affermano che il consolidamento della PAS “presuppone che l’intervento sia inquadrabile tra quelli assoggettati al suo regime”.
Il nodo principale riguarda il D.Lgs. 190/2024. La nuova disciplina consente la PAS per gli accumuli solo se ubicati “esclusivamente all’interno del perimetro di impianti industriali”. Per il TAR, non basta più che il progetto ricada in “aree ove sono situati impianti industriali”: la nuova formulazione ha una “portata senz’altro maggiormente restrittiva”.
Nel caso specifico, l’area individuata comprendeva una ex discoteca, alcuni locali tecnici, un’area scoperta e un campo sportivo abbandonato. Il TAR ha escluso che questi elementi bastassero a configurare il perimetro di un impianto industriale. I locali tecnici, pur accatastati come D/1, erano “accessori” alla ex discoteca e “non hanno mai svolto una qualche autonoma attività effettivamente produttiva”.
La sentenza precisa inoltre che non è sufficiente la destinazione urbanistica produttiva dell’area. Ai fini della PAS, serve la presenza attuale di un impianto industriale, anche dismesso, e non la “mera destinazione industriale dell’area”.
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