pv magazine Italia ha sentito Massimo Ragazzo, avvocato dello studio GSLex, per capire la sentenza n. 1369/2026 depositata il 14 maggio 2026, con la quale la Quinta Sezione del TAR Sicilia (Palermo) accoglie un ricorso promosso contro un decreto Mase, annullando il decreto VIA. “Il provvedimento è stato annullato con una pronuncia che, per ampiezza e profondità dell’apparato motivazionale, assume un rilievo che travalica il singolo caso”, spiega Ragazzo.
Quali sono le prescrizioni che hanno reso il progetto “di fatto insostenibile”?
Il decreto Mase n. 523/2025 ha subordinato la compatibilità ambientale del progetto a tre prescrizioni che, combinate, hanno ridotto la potenza autorizzabile da 20 MW a soli 7 MW. Sostanzialmente lo stralcio di intere aree sulla base della presenza di un presunto vincolo paesaggistico ex art. 142, lett. c), D.Lgs. 42/2004 e di un presunto impatto cumulativo con altro impianto, pur a fronte di una fascia di mitigazione arborea, larga 15 metri e ritenuta sufficiente dalla commissione tecnica specialistica della regione siciliana.
Quali motivi sono stati accolti e quale respinto?
Il Collegio ha scrutinato sei motivi. Quello respinto (punto 9.1) riguardava la tardività del parere del Ministero della Cultura: il TAR ha ritenuto che il parere paesaggistico in sede di VIA non abbia natura vincolante a prescindere dal rispetto del termine, e che il suo recepimento nel provvedimento finale costituisca motivazione per relationem legittima.
Quali sono stati accolti? Che significato hanno?
In estrema sintesi: 1. La valutazione degli impatti cumulativi: il progetto anteriore deve essere concretamente realizzabile, 2. Il vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. 42/2004: onere di accertamento rigoroso e divieto di automatismi, 3. L’impianto agrivoltaico non è un fotovoltaico tradizionale: obbligo di istruttoria specifica, 4. l contraddittorio procedimentale nella VIA: non basta la forma, serve la sostanza, 5. Proporzionalità e dissenso costruttivo: divieto di prescrizioni meramente espulsive.
Può spiegare il progetto agrivoltaico in questione?
Il progetto in questione è relativo ad un impianto agro-fotovoltaico da 20 MW.Le caratteristiche tecniche lo qualificano come agrivoltaico di nuova generazione: moduli elevati fino a 4,60 metri da terra, distanziati 6,5 metri tra i filari per consentire il passaggio delle macchine agricole, continuità delle coltivazioni (graminacee e leguminose), pascolo ovino sotto i pannelli, installazione di circa 170 arnie e opere di rinaturalizzazione.
Peraltro, il progetto condivide le infrastrutture con l’impianto eolico già in esercizio della stessa società, 12 km di cavidotto già autorizzati e realizzati, con recapito nella stazione elettrica Terna «Serra del Vento» esistente, ed è quindi di pronta realizzazione, già munito di STMG.
La pronuncia conferma insomma che l’agrivoltaico gode di uno statuto valutativo differenziato, giusto? L’Amministrazione non può applicare i medesimi criteri ostativi sviluppati per il fotovoltaico a terra, ma deve svolgere un’istruttoria calibrata sulle specifiche soluzioni progettuali adottate, verificando in concreto la loro idoneità a mitigare l’impatto paesaggistico. Ma cosa vuol dire per le Amministrazioni? Se non hanno le competenze adatte per fare questa istruttoria cosa potrebbe succedere ai progetti?
Sì, la sentenza n. 1369/2026 si inserisce in un orientamento ormai consolidato. Il Consiglio di Stato, a partire dalle sentenze gemelle del settembre 2023 — nn. 8258, 8261, 8262 e 8263 — ha affermato che gli impianti agrivoltaici «si distinguono ontologicamente e giuridicamente» da quelli fotovoltaici tradizionali, perché preservano la permeabilità del suolo e la continuità agricola. Più di recente, il Consiglio di Stato n. 1208/2026 ha ribadito che «il diniego dell’amministrazione deve essere sorretto da motivazione rafforzata e specifica» e che «gli indici di pressione cumulativa previsti per impianti fotovoltaici a terra non sono automaticamente applicabili agli impianti agrivoltaici elevati».
Per le Amministrazioni questo significa un obbligo istruttorio rafforzato: non possono applicare meccanicamente i criteri ostativi sviluppati per il fotovoltaico a terra, ma devono svolgere una valutazione calibrata sulle specifiche soluzioni progettuali, verificando in concreto se le nuove tecnologie siano idonee a mitigare l’impatto paesaggistico. La sentenza n. 1369/2026 lo ha detto con nettezza: «manca del tutto una valutazione delle caratteristiche dell’impianto e del loro effetto sul paesaggio. Non si tratta quindi di una motivazione semplicemente sintetica, ma di una motivazione che prescinde dall’oggetto della valutazione».
Cosa cambierà per gli altri progetti siciliani?
La sentenza n. 1369/2026 è l’ultimo tassello di un filone giurisprudenziale del TAR Sicilia — Palermo che si è andato consolidando in modo sempre più nitido: n. 717/2025, n. 520/2025, n. 657/2025, n. 348/2025, n. 2474/2024, n. 2482/2024, n. 1508/2024, n. 2218/2025, n. 2475/2024:
· il parere paesaggistico della Soprintendenza non costituisce l’esercizio di un potere di veto: in sede di VIA e di conferenza di servizi, costituisce un dissenso qualificato che deve essere sottoposto alla valutazione ponderale dell’autorità procedente, non un atto vincolante e insuperabile;
· il principio del dissenso costruttivo (art. 14-ter L. 241/1990) impone all’Amministrazione di indicare modifiche progettuali o misure di mitigazione, non di limitarsi a un diniego incondizionato;
· la valutazione degli impatti cumulativi non può basarsi su progetti meramente in corso di istruttoria, ma solo su impianti esistenti o già approvati — altrimenti, come ha avvertito il Consiglio di Stato, «ogni nuova istanza verrebbe elisa dalla valutazione di altre istanze»
A ciò si aggiunge, per i progetti agrivoltaici, lo statuto valutativo differenziato di cui si è detto. Per gli altri progetti siciliani, la sentenza n. 1369/2026 rafforza il messaggio: la tutela paesaggistica non può essere brandita come barriera insormontabile e preclusiva, ma deve essere bilanciata con l’interesse pubblico, di rango costituzionale ed eurounitario, alla transizione energetica.
E per i progetti non siciliani?
I principi affermati dalla sentenza n. 1369/2026 non hanno confini regionali. La distinzione ontologica tra agrivoltaico e fotovoltaico tradizionale è stata affermata dal Consiglio di Stato in una serie di pronunce che coprono l’intero territorio nazionale (nn. 8258, 8261, 8262, 8263, 8029, 8235/2023; n. 1208/2026). Il principio per cui il parere paesaggistico non ha natura vincolante in sede di VIA è stato affermato dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 4765/2020, 2640/2021, 2584/2022). La regola per cui gli impatti cumulativi si valutano solo su impianti esistenti o approvati, e non su quelli in corso di istruttoria, è stata affermata ripetutamente dal Consiglio di Stato.
A livello normativo, il Testo Unico sulle rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) definisce all’art. 4 l’impianto agrivoltaico come «impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione» e all’art. 11-bis, comma 2 dispone che «è comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici […] attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra». Il Regolamento UE 2022/2577 ha sancito il carattere di interesse pubblico prevalente degli impianti da fonti rinnovabili.
Quali sono le tempistiche per il ricorrente?
La sentenza è stata depositata il 14 maggio 2026. Il TAR non ha assegnato un termine specifico per l’ottemperanza. La società ricorrente ha notificato la sentenza in pari data e, con la diffida ad adempiere già inviata al Mase, ha assegnato all’Amministrazione 60 giorni, corrispondenti al termine fisiologico per il passaggio in giudicato, per riesercitare il potere e adottare un nuovo provvedimento di VIA conforme alle statuizioni della sentenza.
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