Umbria, De Luca: PV nei centri storici primo passo verso la liberalizzazione degli interventi

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Il Regolamento regionale n°2/2015 “Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)” costituiva un unicum in Italia. L’art.21 comma 5 del Regolamento prevedeva infatti che nei centri storici fosse escluso a priori la realizzazione di “opere pertinenziali” classificando tra queste anche gli impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l’autoconsumo. Le cose stanno cambiando. pv magazine Italia ne ha parlato con il consigliere regionale del M5S, Thomas De Luca.
“Questo era sinonimo di un divieto a priori di realizzazione di tali impianti su gran parte del territorio regionale, costituito prevalentemente da tali insediamenti. Una norma particolarmente vessatoria  nelle aree interne e rurali della regione. Oggi questa parte è stata abrogata per quanto riguarda l’autoconsumo. Una modifica che è stata frutto di un percorso di oltre due anni fatti di bocciature e ostacoli, fino ad arrivare in Parlamento spingendo la Giunta a procedere a tale modifica regolamentare”, ha detto De Luca, spiegando che la modifica è esecutiva e che non è previsto un limite sulla potenza massima.
Il consigliere regionale, in prima fila nella modifica della norma, sottolinea che l’Umbria è stata per molto tempo una regione particolarmente ostile agli impianti. “Si tratta di un primo passo verso la liberalizzazione degli interventi che al contempo non mette in alcun modo mette a repentaglio l’integrità paesaggistica e culturale della Regione. Le procedure di valutazione nelle aree vincolate rimangono come per qualsiasi intervento compresi quelli di edilizia libera.”Un ulteriore tutela paesaggistica è prevista nel dettato normativo disponendo che gli stessi impianti dovranno essere architettonicamente integrati, disposti in maniera ordinata e regolare e di colorazione similare al manto di copertura esistente.
“Sarà persino possibile intervenire nelle aree UNESCO compatibilmente con i relativi “Piani di Gestione”. Questo ovviamente rimanendo all’interno del perimetro previsto dalla normativa nazionale di riferimento. Per capirci laddove sussiste un vincolo di carattere paesaggistico ambientale l’installazione di impianti deve essere soggetta alla relativa autorizzazione come qualsiasi altro intervento, prima non era possibile fare neanche questo”.

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