ICSID rigetta richiesta di investitore tedesco contro lo stato italiano per diminuzione degli incentivi nel 2014

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Tre arbitri operanti presso il Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie sugli Investimenti (ICSID), parte del Gruppo Banca Mondiale, hanno respinto la domanda di condanna al risarcimento dei danni presentata da Encavis contro l’Italia relativamente ad alcune misure a modifica del regime di sostegno alle rinnovabili adottate tra il 2013 e il 2014, tra cui il decreto legge Destinazione Italia e il decreto legge Spalma Incentivi.

“La Repubblica Italiana non ha violato l’art 10, paragrafo 1, della Trattato sulla Carta dell’Energia,” ha concluso il team di tre esperti dell’ICSID, non trovando le misure irragionevoli o discriminatorie.

Il Tribunale ha concluso che il Decreto Spalma-incentivi non ha apportato modifiche alle caratteristiche essenziali del Conto Energia, che il decreto Destinazione Italia e ulteriori atti non hanno alterato radicalmente le caratteristiche essenziali del mercato del giorno prima (MGP) e che le misure erano trasparenti e di pubblico interesse.

“Sebbene il quadro regolamentare offrisse garanzie di stabilità di lungo termine agli operatori del settore fotovoltaico nel percepimento della tariffa incentivante allo scopo di favorire gli investimenti ai fini della transizione energetica, regolamentazioni di carattere generale di questo tipo hanno natura intrinsecamente dinamica: non possono essere ritenute come congelate nel tempo al solo beneficio degli investitori. Al contrario, è legittimo, secondo il diritto internazionale, che le autorità pubbliche le modifichino nell’interesse pubblico, adattandole al mutamento delle circostanze, come detto dal Tribunale. Secondo il Tribunale, le modifiche legislative non hanno operato cambiamenti sufficientemente radicali nel quadro regolamentare tali da alternare le caratteristiche fondamentali del meccanismo incentivante, dunque integrare una violazione del diritto internazionale. Il quadro normativo e regolamentare è al contrario rimasto sostanzialmente stabile rimanendo la tariffa in essere per lo stesso numero di anni (20), sebbene rimodulata”, ha detto a pv magazine Italia Anna De Luca, Avvocato (of Counsel) di Macchi di Cellere Gangemi.

L’esperta di diritto internazionale degli investimenti riporta che il legislatore ha lasciato un preavviso di 6 mesi agli operatori per organizzarsi e mitigare gli effetti della rimodulazione, ha offerto agli investitori la scelta tra diverse opzioni di rimodulazione della tariffa incentivante, e ha infine previsto misure di mitigazione e di supporto degli effetti della rimodulazione a favore degli operatori.

“È importante sottolineare che non ci sarà un risarcimento di danni, che è il motivo per cui gli investitori iniziano normalmente queste procedure arbitrali. Ma, contemporaneamente, non ci possiamo aspettare particolari conseguenze: qualche anno fa si è pronunciata la Corte Costituzionale valutando queste stesse misure proporzionali e legittime sia pure in base a soli principi e parametri costituzionali inclusa la protezione degli interessi economici degli operatori. Questo è certamente un fattore a cui i tribunali internazionali danno normalmente un grande peso, e diversi tribunali arbitrali avevano già rigettato domande, basate sul Energy Charter Treaty, da parte di altri investitori stranieri contro l’Italia relative alla stesse misure”, ha detto De Luca.

Il Tribunale ricostruisce la vicenda nel nodo arbitrale, riportando che il governo italiano voleva riequilibrare il costo delle energie rinnovabili nel sistema elettrico e ridurre i costi per gli utenti finali.

“I tribunali arbitrali internazionali devono dare ampia deferenza agli Stati quando regolano le questioni all’interno dei propri confini. L’Italia, dopo aver considerato il pubblico interesse in gioco, ha deciso di ridurre i livelli di incentivi di cui disponeva inizialmente adottato, senza abolire del tutto tali incentivi. Lo ha fatto dopo aver considerato che le condizioni del mercato erano cambiate e che, mentre i costi per gli operatori fotovoltaici erano rapidamente diminuiti, anche i costi dei diversi regimi di sostegno stavano diventando gravosi per i consumatori finali,” ha scritto il tribunale.

Storia dell’arbitrato

Encavis, che aveva investito in 78 impianti fotovoltaici dal 2009 al 2013, ha presentato richiesta di arbitrato presso l’ICSID nel 2020, sostenendo che l’Italia avesse violato il Trattato sulla Carta dell’Energia. Il fondo d’investimento di Amburgo, che possiede decine di aziende solari italiane (tra cui gli altri 58 ricorrenti), aveva chiesto di risolvere la controversia in modo amichevole, ma non ha poi avuto riscontro dalle autorità italiane.

Si è poi rivolta all’ICSID chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti da tutti i ricorrenti e il risarcimento dei costi del procedimento. L’Italia aveva affermato di non aver violato l’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’Energia (TCE) “poiché non ha mancato di concedere un trattamento giusto ed equo”, evitando appunto misure irragionevoli e discriminatorie.

Il tribunale ha deciso che le domande a cui doveva rispondere erano quattro: 1.LItalia, promulgando le Misure Contestate, non è riuscita a garantire stabilità e condizioni trasparenti nei confronti degli investimenti dei ricorrenti in violazione del requisito di condizioni stabili ex art. 10, comma 1 del TCE? 2. LItalia, promulgando le Misure Contestate, ha violato il requisito di non deterioramento del TCE ex art. 10(1)? 3.  LItalia, promulgando le Misure impugnate, ha violato le legittime aspettative dei ricorrenti in violazione dello standard FET dellECT ai sensi dell’articolo 10? 4.  LItalia, promulgando il Decreto Spalma-incentivi, ha violato l’articolo 10 del TCE, clausola ombrello 612?

I tre avvocati hanno concluso con risposta negativa a tutte le domande.

De Luca sottolinea che l’ICSID non è un tribunale permanente. “Si tratta invece di tanti tribunali arbitrali che prendono decisioni sotto l’egida dell’ICSID: i membri dei Tribunali sono nominati dalle parti”.

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