Agrivoltaico Sardegna, il TAR annulla diniego per 8 MW con altezza media moduli di 2,1 m

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Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Cagliari ha annullato il provvedimento di diniego per un progetto di impianto agrivoltaico in Sardegna adottato in virtù della legge regionale n. 5/2024, ovvero la moratoria a impianti eolici e fotovoltaici.

Con sentenza n. 844/2024 del 25 novembre il TAR ha accolto il ricorso presentato dalla società Ingveprogetti S.r.l. relativamente al progetto di un impianto agrivoltaico da 9,9 MW nei comuni di Anela (SS) e Bultei (SS).

La società ha impugnato il provvedimento con cui il SUAPE Bacino Suap del Comune di Bultei ha rigettato l’istanza di autorizzazione per la costruzione dell’impianto denominato “Brunale”, da 9,9 MW di potenza, in virtù del divieto di realizzazione posto dalla moratoria. Il diniego è arrivato poiché il SUAPE ha ritenuto il progetto carente degli elementi necessari per qualificarlo come “agrivoltaico” esente dal divieto di realizzazione previsto dall’articolo 3 della legge regionale n. 5/2024.

Nello specifico, la norma regionale prevede che l’altezza delle installazioni dal suolo non può essere inferiore a 2,1 metri. L’amministrazione, valutando l’altezza minima delle installazioni del progetto che è pari a 1,2 metri, l’ha definita non conforme ai criteri.

Tuttavia, scrive il TAR nella sentenza, la norma regionale non ha disciplinato l’ipotesi in cui i moduli da installare abbiano altezza da terra variabile. Pertanto, vanno applicate le Linee Guida del Mite che, in tal caso, impongono di considerare la media delle altezze dei moduli (articolo 1.1, lettera j). Nel progetto in questione, dato che l’altezza media indicata dalla ricorrente è pari esattamente a 2,1 metri, il TAR ha ritenuto che l’amministrazione avrebbe potuto rilevare il pieno rispetto del dato normativo.

Il TAR ha pertanto dichiarato illeggittimo il provvedimento di diniego “carente sotto il profilo istruttorio, non essendo rinvenibili tutti gli elementi giustificativi della decisione negativa adottata”. Inoltre, ha stabilito che gli atti impugnati devono essere annullati e che l’amministrazione comunale dovrà esprimersi nuovamente sul progetto “in modo motivato e all’esito di una compiuta istruttoria che tenga conto di tutti i dati forniti dalla ricorrente” circa l’applicabilità della moratoria.

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