TAR Napoli: l’assenza generica di pareri non basta a bloccare la PAS

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Con la sentenza n. 2957 dell’11 maggio 2026, il TAR Campania ha annullato l’arresto procedimentale disposto dal Comune di Montefalcone di Val Fortore su un impianto eolico da 500 kW. Per i giudici, l’eventuale necessità di acquisire atti di assenso da altre amministrazioni non comporta automaticamente l’impossibilità di ricorrere alla Procedura abilitativa semplificata.

La società Zelcod aveva presentato istanza PAS nel febbraio 2024, successivamente integrata nel marzo dello stesso anno, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Con nota del 17 giugno 2024, il Comune aveva però fermato il procedimento, sostenendo che l’opera non potesse essere trattata in PAS perché all’istanza non erano allegati “autorizzazioni e/o pareri, necessari alla realizzazione dell’intervento”.

Secondo il TAR, però, una motivazione formulata in questi termini è troppo generica: l’amministrazione avrebbe dovuto indicare quali pareri mancassero, perché fossero necessari e per quale ragione non potessero essere acquisiti nell’ambito della PAS.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile al caso, richiamando l’articolo 6 del D.Lgs. 28/2011, nella versione ratione temporis applicabile, e la disciplina regionale campana. La Regione Campania ha esteso il ricorso alla PAS agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, fatti salvi i casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune.

Il punto decisivo, tuttavia, riguarda le conseguenze procedurali dell’eventuale necessità di acquisire pareri o atti di assenso di altre amministrazioni.

Si tratta di un principio rilevante anche per il fotovoltaico, quando il progetto rientra nel perimetro della PAS. Quando un progetto fotovoltaico rientra nel perimetro della procedura semplificata, l’amministrazione non può quindi bloccarlo con richieste generiche o indeterminate: deve motivare in modo puntuale e attivare gli strumenti istruttori previsti dalla legge.

La sentenza chiarisce che, per gli impianti FER entro la soglia prevista dalla normativa regionale, l’eventuale necessità di pareri ambientali o paesaggistici non esclude automaticamente il ricorso alla PAS. Il Comune, se tali atti non sono allegati, deve acquisirli d’ufficio oppure convocare la conferenza di servizi.

 

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