Fotovoltaico a terra, il TAR Sardegna lo ribadisce: l’area “non idonea” non basta per dire no

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Con la sentenza 657/2026 il TAR Sardegna ha annullato il diniego del Comune di Tergu a un impianto fotovoltaico a terra da 8,9 MW presentato in PAS nel 2024 dalla società Energia Pulita Due, che ha contro l’amministrazione sarda ha presentato il ricorso 302 del 2025.

L’impianto è localizzato in zona agricola (zona E) adiacente a un’area industriale, cioè in un contesto che la normativa statale sullo sviluppo delle FER considera, in linea di principio, compatibile con il fotovoltaico. Il Comune aveva dichiarato inammissibile la pratica applicando la legge regionale n. 20/2024 sulle aree idonee e non idonee, ritenendo il sito “non idoneo” per la vicinanza a centri abitati e beni paesaggistici, e richiamando le norme urbanistiche del PUC che, in zona agricola, ammettono solo interventi legati alla conduzione agricola escludendo impianti “industriali”.

Il TAR parte da un punto fermo: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184/2025, ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di realizzare impianti FER nelle aree non idonee previsto dalla legge sarda. La non idoneità, precisa la Corte e ribadisce il TAR, non può trasformarsi in un “no” automatico e aprioristico. L’amministrazione deve sempre motivare perché, in quello specifico caso, l’interesse paesaggistico o ambientale prevale su quello alla produzione di energia rinnovabile. Poiché la norma regionale che sorreggeva il diniego è stata espunta dall’ordinamento con efficacia retroattiva, il Comune non può più fondare su di essa l’improcedibilità della PAS.

La sentenza entra poi nel merito del richiamo al PUC comunale. Le disposizioni che definiscono la zona agricola e ammettono solo fabbricati connessi all’attività agricola vengono lette come norme di azzonamento, cioè regole su quali usi sono in astratto consentiti, non come parametri edilizi (altezze, distanze, volumi).

Secondo il TAR, alla luce dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, che permette l’installazione di impianti FER nelle zone agricole e individua aree idonee ex lege, tali previsioni locali devono essere integrate e, laddove incompatibili, sono superate. Un Comune non può vietare per intero, con una clausola generale sull’uso agricolo, ciò che la legge statale considera ammissibile e che il legislatore vuole favorire per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione.

Sul piano pratico, il giudice annulla il provvedimento comunale e impone all’amministrazione di riesaminare l’istanza, applicando il quadro normativo attuale: niente più divieto automatico per “area non idonea” e nessun appiglio nel solo azzonamento agricolo per dire no al fotovoltaico. Il Comune dovrà verificare la compatibilità del progetto con i parametri urbanistico‑edilizi residui e con gli altri interessi rilevanti, ma non potrà limitarsi a formule generali.

La domanda di risarcimento danni proposta dalla società è stata invece respinta. Secondo il TAR non è ancora certo che l’impianto sia effettivamente realizzabile, perché il procedimento autorizzativo deve essere completato, e la complessità del quadro normativo consente di riconoscere un errore scusabile alla pubblica amministrazione, escludendo al momento la sua responsabilità risarcitoria.

Alla luce di questa pronuncia, gli sviluppatori ottengono così un argomento forte per chiedere la revisione dei dinieghi basati su divieti generalizzati e per rivendicare valutazioni realmente caso per caso, in linea con il favor per le rinnovabili espresso dal diritto europeo e nazionale.

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