Di recente, lo studio legale Dentons ha assistito la Società Agricola Apollo Solare 2 – indirettamente controllata dalla società di investimenti israeliana Helios Energy Investments – nei due ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio contro il Comune di Latina, che si era opposto alla costruzione di due impianti fotovoltaici a terra in aree agricole.
Con due sentenze gemelle (n. 202/2022 e n. 203/2022), il TAR Lazio ha accertato l’avvenuta formazione del silenzio – assenso sulle Procedure Abilitative Semplificate (PAS) presentate dalla ricorrente per la costruzione degli impianti e ha annullato i provvedimenti con cui il Comune di Latina ordinava di non iniziare o non proseguire i lavori.
Dentons ha agito con un team guidato da Luigi Costa, partner e direttore della divisione Project, energy and infrastructure, e coordinato dalla managing counsel Ginevra Biadico, coadiuvati dall’avvocatessa Silvia Lazzati. pv magazine ha intervistato le due avvocatesse.
pv magazine: ci potreste spiegare brevemente la storia, la problematica e il risultato di questo caso?
Con le sentenze nn. 202/2022 e 203/2022, il T.A.R. del Lazio (Latina) ha annullato i provvedimenti con cui il Comune di Latina aveva ordinato ad una società agricola di non dare inizio e/o continuità ai lavori per la realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra della potenza nominale di quasi 1 MWp ciascuno. In sintesi, la vicenda trae origine dall’acquisto da parte della società ricorrente di alcuni terreni in agro del Comune di Latina, reputati adeguati alla costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici ed alla conduzione agricola abbinata in quanto né soggetti a vincoli paesaggistici o di altro tipo né destinati a colture pregiate. Esclusa dalla Regione la necessità di sottoporre i due progetti a V.I.A. ed espletato il procedimento di “screening”, tra ottobre 2020 e maggio 2021 la società agricola aveva presentato al Comune due istanze di PAS allegando la documentazione richiesta dall’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Confidando che si fosse formato silenzio – assenso sulle Procedure Abilitative Semplificate (PAS), la società ricorrente aveva successivamente provveduto al deposito di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) ai sensi dell’art. 57 L.R. Lazio n. 38/1999, avente ad oggetto l’utilizzo delle aree destinate all’attività agricola e non occupate dagli impianti in questione.
Cosa è successo, invece?
A distanza di oltre un anno dalla presentazione delle due istanze di PAS, il Comune di Latina aveva ordinato alla società agricola di non eseguire o interrompere i lavori per la realizzazione dei due impianti fotovoltaici giacché – essendo in corso l’approvazione del regolamento comunale di individuazione delle aree “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici a terra – sul territorio di Latina sarebbero stati meritevoli di accoglimento solo i progetti ricadenti nelle zone classificate come “aree idonee”, così come individuate dalla relativa cartografia di riferimento. Tale decisione conseguiva anche alla mancata approvazione, da parte della commissione agraria comunale, del PUA presentato dalla società agricola.
Con le sentenze, quali principi in materia di costruzione di impianti fotovoltaici tramite PAS ha stabilito il TAR del Lazio ?
- Una volta decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di PAS senza che il Comune abbia sollevato alcuna obiezione o senza che si sia verificata alcuna causa di sospensione di tale termine, un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MWp deve considerarsi tacitamente autorizzato. Nel caso di specie, poiché le istanze di PAS sono state presentate tra ottobre 2020 e maggio 2021 ed il Comune ha emesso le ordinanze di non inizio lavori nel maggio 2022, le stesse sono state considerate illegittime per violazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 in quanto emesse dopo la scadenza del termine di 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio da parte del Comune.
- Il completamento della procedura di PAS non è pregiudicato dal fatto che, dopo la scadenza del suddetto termine di 30 giorni, il promotore del progetto abbia presentato al Comune un PUA e tale piano sia stato respinto dalla commissione agraria comunale. Ciò, in quanto non esiste alcuna disposizione di legge che richieda espressamente l’approvazione di un piano agricolo (come il PUA) per il completamento della procedura di PAS.
- Il Comune avrebbe potuto agire in autotutela entro il termine di 12 mesi dalla conclusione delle procedure di PAS ma, nel caso di specie, gli ordini di non iniziare i lavori di costruzione emessi nel maggio 2022 non hanno la forma e il contenuto richiesti ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. n. 241/1990 e, come tali, non possono essere interpretati come provvedimenti di annullamento o revoca delle domande di PAS in autotutela.
- Le modifiche alla normativa regionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, della L.R. n. 16/2011, nella versione entrata in vigore l’11 agosto 2021 (che ha introdotto una moratoria all’installazione di impianti fotovoltaici, poi dichiarata incostituzionale con sentenza n. 221/2022 della Corte Costituzionale) sono da ritenersi riferite alle autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore di tale disposizione. Pertanto, tali modifiche normative non possono avere alcun effetto pregiudizievole per i progetti (come quelli oggetto di contenzioso) già autorizzati (nel caso di specie, infatti, alla data dell’11 agosto 2021, le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici erano da considerarsi già rilasciate per tacito assenso e, come tali, non impattate dalla moratoria regionale).
- Cosa è stato determinante per la vittoria?
L’elemento che è stato determinante per le due sentenze in oggetto può essere individuato nell’avvenuto accertamento, da parte del giudice amministrativo, dell’avvenuta formazione del silenzio – assenso sulle istanze di PAS presentate dalla società agricola per la costruzione dei due impianti fotovoltaici. Il TAR Lazio (Latina), ha infatti chiarito che – nell’ipotesi di PAS – il titolo abilitativo all’installazione di impianti fotovoltaici si intende a tutti gli effetti conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all’ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine. Nel caso in oggetto le istanze di PAS sono state presentate tra ottobre 2020 e maggio 2021 ed il Comune ha emesso le ordinanze di non inizio lavori nel maggio 2022, ossia ben oltre il termine di 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio da parte del Comune previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.
- Questa sentenza potrebbe rappresentare un buon precedente per il mondo del fotovoltaico?
Le sentenze, oltre a fornire un importante ausilio interpretativo in materia di procedimento autorizzativo semplificato per la costruzione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW in area agricola rurale, arrivano in un momento di grande incertezza per gli operatori del settore che intendono sviluppare progetti all’interno della Regione Lazio, quindi possono sicuramente costituire un faro in tal senso. Le stesse, infatti, sono tra le prime pronunce riguardanti il territorio della Regione Lazio ad essere pubblicate dopo la declaratoria di incostituzionalità della moratoria regionale (avvenuta ad opera della sentenza n. 221 del 27 ottobre 2022) per l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili “fino ad avvenuta individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli stessi da parte dei Comuni interessati”. Di grande rilievo è, altresì, l’affermazione del principio secondo cui la mancata approvazione del PUA da parte della commissione agraria comunale non può inibire la realizzazione di un impianto agrivoltaico, non esistendo alcuna disposizione di legge che richieda espressamente l’approvazione dello stesso per il completamento di una procedura di PAS.

Immagine: Ginevra Biadico

Immagine: Silvia Lazzati
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