A Roma il 95% dei tetti è compatibile con impianti in regime di attività edilizia libera

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Il regime di attività edilizia libera, che non richiede autorizzazioni o comunicazioni, si applica sul 95% del territorio comunale di Roma, dice Italia Solare nelle conclusioni del testo diramato dopo un seminario a riguardo organizzato dall’associazione di categoria mercoledì.

Sia per beni appartenenti a soggetti privati senza scopo di lucro e per beni appartenenti a soggetti pubblici, se la verifica esclude l’interesse culturale è possibile procedere in edilizia libera, altrimenti sarà necessario richiedere il nullaosta da parte dell’amministrazione competente (la Soprintendenza) e solo dopo questo sarà possibile procedere in edilizia libera.

L’autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla richiesta da parte della Soprintendenza. “Sul punto, il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’eventuale diniego da parte della Soprintendenza deve essere sempre adeguatamene motivato e può pervenire solo in presenza di un vincolo specifico”, ha detto Italia Solare, interpretando il quadro generale dopo che le recenti norme di semplificazione intervenute negli ultimi mesi, in un quadro regolamentare “iper stratificato”, dovuto alla possibilità di disciplinare la materia, oltre che a livello nazionale e regionale, anche a livello di singolo Comune.

Rimangono in vigore i criteri di tutela e integrazione dei pannelli solari stabiliti dal piano regolatore per gli edifici e le aree ricomprese nella Carta della Qualità, cioè il centro storico, e l’eccezione della necessità di ottenere, fra gli atti di assenso sia l’autorizzazione paesaggistica che l’autorizzazione del soprintendente.

“L’autorizzazione paesaggistica (semplificata, quindi da presentare al Comune di Roma), nei casi di edifici in aree vincolate ai sensi dell’art. 136 comma 1 lett. b) e c), fatto salvo il caso in cui si tratti di installazioni in immobili di cui all’Articolo 136 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 integrate nelle coperture e non visibili dallo spazio pubblico esterno e dai punti di vista panoramici e non si è in presenza di manti di copertura realizzati in materiali della tradizione locale. L’autorizzazione del soprintendente, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004) per gli impianti da realizzarsi sui beni culturali (parte seconda del Codice) ovvero, su edifici direttamente vincolati dopo la dichiarazione ex art. 13 del Codice, compresi quelli appartenenti allo stato, regioni e comuni, altri enti pubblici territoriali, enti ecclesiastici o edifici di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga a più di 70 anni”.

In generale, quindi, il 95% degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di qualsiasi dimensione su edifici e manufatti fuori terra, con qualunque modalità sugli edifici e sulle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete nelle aree di pertinenza, è considerato intervento di manutenzione ordinaria e, salvo le specifiche eccezioni previste, non è subordinato all’acquisizione di qualsivoglia atto di assenso.

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