Arera approva decreto per il superamento del Pun

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Arera ha dato parere favorevole sullo schema di decreto relativo al superamento del prezzo unico nazionale (Pun), sostenendo che lo schema di decreto sia coerente con il contesto regolatorio comunitario e con il quadro regolatorio del servizio di dispacciamento previsto dal TIDE con effetti dall’1 gennaio 2025.

Ha poi evidenziato che “il meccanismo transitorio di perequazione a compensazione dell’eventuale differenziale tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento calcolato da GME [Gestore dei mercati energetici] sia da intendersi tra gli utenti del dispacciamento (BRP dall’1 gennaio 2025) e non direttamente tra i clienti finali in quanto afferente a partite economiche relative ai mercati all’ingrosso dell’energia e non ai mercati retail”.

Il BRP è la “parte responsabile del bilancio” o “Balance Responsible Party”. Può essere sia il fornitore che il produttore.

L’approvazione di Arera nei confronti dello schema trasmsesso dal Ministero per l’ambiente e la sicurezza energetica (Mase) il 26 marzo 2024 apre le porte al meccanismo transitorio e, dal prossimo anno, all’introduzione dei prezzi elettrici zonali che prenderanno il posto del Pun.

Il Pun è media dei prezzi zonali di vendita dell’energia e il suo valore varia ogni ora.

Lo schema di decreto prevede, tra le altre cose, la valorizzazione a prezzi zonali delle offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato del giorno prima e una serie di misure transitorie.

Il meccanismo transitorio trova applicazione almeno fino al 31 dicembre 2025. Questo prevede “la definizione a cura dell’Autorità di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali a compensazione dell’eventuale differenziale tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento calcolato da GME, unitamente alle relative modalità di copertura” e eventuali tempistiche differenziate per le diverse categorie di clienti finali “in ragione del loro diverso contributo alla flessibilità e all’efficienza del sistema nonché delle diverse esigenze di promozione della concorrenza nel mercato”. Queste modifiche sono efficaci non prima di 12 mesi dalla loro adozione.

Arera dovrà anche definire le modalità con cui GME calcola il prezzo di riferimento ai fini del superamento del meccanismo di perequazione.

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