Il Tar Veneto ha respinto l’istanza cautelare presentata da Silmek s.r.l. con ricorso 826 del 2026 nell’ambito di un contenzioso relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura in un’area soggetta a vincolo paesaggistico nel Comune di Val Liona, in provincia di Vicenza.
L’ordinanza, pubblicata riguarda il ricorso promosso dalla società contro il Comune di Val Liona, la Provincia di Vicenza e, tra gli altri, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Al centro della controversia vi sono la procedura abilitativa semplificata, la prescrizione relativa all’uso di pannelli “color coppo” e la questione della possibile formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso.
Secondo quanto ricostruito dal Tar, la società aveva attivato presso il Suap del Comune di Val Liona la PAS per “la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un compendio immobiliare di sua proprietà, in zona soggetta a vincolo paesaggistico”. Il Comune aveva poi trasmesso gli atti alla Provincia di Vicenza per l’istruttoria relativa al titolo paesaggistico.
Nel corso del procedimento, la Provincia aveva chiesto al Comune se intendesse proseguire nell’iter già avviato o indire la conferenza di servizi prevista dall’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 190/2024. Il Comune ha quindi indetto la conferenza di servizi, coinvolgendo anche la Soprintendenza competente.
La Soprintendenza, si legge nell’ordinanza, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, ma “con la prescrizione di impiegare pannelli color coppo”. Nel frattempo, tuttavia, la società aveva già installato l’impianto con pannelli scuri. Per questo, nella conferenza di servizi del 24 marzo 2026 è stata disposta la chiusura del procedimento, segnalando alla ricorrente la necessità di sottoporre le opere già realizzate alla procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La società ha impugnato il verbale della conferenza di servizi e gli atti presupposti, sostenendo, tra l’altro, che l’intervento rientrasse tra quelli a iniziativa libera previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 190/2024 e che il titolo paesaggistico si fosse formato per silentium. In via subordinata, Silmek ha sostenuto che, anche qualificando l’intervento come soggetto a PAS, il titolo si sarebbe comunque formato per decorso del termine di sessanta giorni, senza atti ostativi da parte del Comune.
Il Tar, nella fase cautelare, non ha condiviso questa impostazione. Secondo i giudici, “allo stato e nei limiti della cognizione cautelare”, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni juris.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’intervento sia soggetto a PAS. Quanto al silenzio assenso, il Tar osserva che “verosimilmente non sembra essersi formato per silentium il titolo abilitativo”, tenuto conto delle difese del Comune e della Provincia, secondo cui la pratica non era completa della documentazione richiesta. In particolare, viene segnalata la mancanza del “cronoprogramma”, previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 190/2024.
Il Tribunale si riserva poi di approfondire nel merito se fosse necessario allegare anche la dichiarazione sulla percentuale di area occupata e l’impegno al ripristino, previsti rispettivamente dalle lettere h) e i) dello stesso comma.
Altro passaggio rilevante riguarda le opere già eseguite. Secondo il Tar, “il mantenimento delle opere presupporrebbe, comunque, il rilascio del titolo di accertamento di compatibilità paesaggistica”. Per questa ragione, le conclusioni espresse dalle amministrazioni nella conferenza di servizi del 24 marzo 2026 appaiono, nella valutazione cautelare, legittime.
L’ordinanza non chiude il giudizio nel merito, ma respinge la richiesta di sospensione avanzata dalla società.
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