pv magazine Italia collabora con Giovanni Giustiniani, Energy, Administrative and Environmental Law Expert. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi giurisprudenziali di maggio, la settimana prossima quella sugli sviluppi normativi di maggio.
SUMMARY
T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza 4 maggio 2026, n. 994 – Sul regime transitorio del Testo Unico FER e sul significato di procedura in corso
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 5 maggio 2026, n. 8305 – Sulla natura della PAS e sull’obbligo di provvedere sull’istanza
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 5 maggio 2026, n. 2860 – Sulla decorrenza del termine per l’inizio dei lavori
T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, sentenza 7 maggio 2026, n. 847 – Sul regime transitorio del Testo Unico FER e sull’obbligo di comunicare formalmente l’intenzione di volersi avvalere del regime più favorevole
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 8 maggio 2026, n. 3611 – Sull’incompletezza documentale dell’istanza al momento dell’avvio del procedimento
T.A.R. Veneto, Sez. IV, ordinanza 8 maggio 2026, n. 279 – Sulla formazione per silentium del titolo abilitativo e sulla completezza della documentazione (PAS)
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 11 maggio 2026, n. 717 – Sul provvedimento di VIA rilasciato dal Consiglio dei ministri e sulla formazione per silentium dell’autorizzazione unica decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla comunicazione
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 14 maggio 2026, n. 1369 – Sulla valutazione degli impatti cumulativi e sul criterio cronologico
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 18 maggio 2026, n. 1453 – Sull’automatica autorizzabilità di un intervento ricadente in area idonea e la rilevanza di un sito Natura 2000
Corte Costituzionale, sentenza 25 maggio 2026, n. 88 – Sulla disapplicazione da parte dell’autorità amministrativa statale di una legge regionale asseritamente incostituzionale (Regione Autonoma della Sardegna vs. MASE) e sulla legittimità del provvedimento adottato (VIA)
T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, sentenza 30 aprile 2026, n. 495 – Sull’obbligo del Comune di effettuare le opportune verifiche istruttorie entro il prescritto termine di decadenza e sull’effetto di rendere lecita l’attività privata in caso di mancato esercizio del potere interdittivo entro detto termine
Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 28 aprile 2026, n. 3325 – Sull’irrilevanza della trasmissione del certificato di collaudo ai fini dell’individuazione del termine di fine dei lavori dell’impianto
T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza 27 aprile 2026, n. 952 – Sulla sede e sul momento per la definizione delle misure compensative
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FONTI FER – PAS
T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza 4 maggio 2026, n. 994
Sul regime transitorio del Testo Unico FER e sul significato di procedura in corso
“L’invocato art. 15 del D. Lgs. 190/2024 (recante “Abrogazioni e disposizioni transitorie”) prevede, infatti, quanto segue: “1. Le disposizioni di cui all’allegato D [tra cui, per quanto qui di interesse, l’art. 6 del D. Lgs. 28/2011 e l’art. 1, comma 2 quater, del D.L. 7/2002, n.d.r.] che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all’articolo 17 [vale a dire il 30.12.2024, n.d.r.], eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto. 2. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, le disposizioni di cui all’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Da tale disposizione si ricava, pertanto, che la disciplina statale previgente continua ad applicarsi solo per le procedure già avviate per le quali sia stata compiuta, al 30.12.2024, la verifica da parte dell’amministrazione competente della completezza della documentazione presentata a corredo del progetto.
Ebbene, con riferimento al regime della PAS, l’art. 6 del previgente D. Lgs. 28/2011 non indica alcun termine entro il quale l’amministrazione dovesse completare tale verifica. Il comma 4 prevede soltanto il termine di trenta giorni per l’adozione dell’eventuale provvedimento inibitorio dei lavori da parte del Comune, (…). La giurisprudenza (cfr., anche di recente, T.A.R. Toscana, Sez. II, 22.12.2025, n. 2111) ha tuttavia ammesso che, entro la scadenza di cui al comma 4, il Comune possa comunque chiedere all’interessato integrazioni documentali, interrompendo così il decorso del relativo termine (possibilità adesso espressamente contemplata dalla nuova disciplina: cfr. art. 8, comma 6, del D. Lgs. 190/2024).
(…) Pertanto, (…), la verifica di completezza documentale della pratica della ricorrente non avrebbe potuto dirsi completata al 30.12.2024, essendo allora decorsi appena sette giorni dalla sua presentazione. (…) Né la ricorrente ha dimostrato che, nel caso di specie, la verifica in questione sia stata concretamente effettuata dall’Amministrazione già prima del 30.12.2024 (come sarebbe stato suo onere fare: cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, 06.11.2025, n. 520)”.
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AGRIVOLTAICO – PAS
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 5 maggio 2026, n. 8305
Sulla natura della PAS e sull’obbligo di provvedere sull’istanza
“Deve, innanzi tutto, escludersi che nella fattispecie si sia tacitamente formato, in ragione dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso e/o dell’inutile decorso dei termini per la loro acquisizione e l’emanazione del provvedimento conclusivo, un titolo abilitativo all’installazione dell’impianto agrivoltaico di interesse del ricorrente.
La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato è, infatti, consolidata nel ritenere che la domanda di procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024 (che ha sostituito il previgente art. 6 del d.lgs. n. 28/2011) sia ascrivibile al genus della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e conseguentemente vada qualificata quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato, sicché al decorso del relativo termine di legge dalla presentazione della dichiarazione, non si determina il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l’inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, si determina l’effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della SCIA, in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell’attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 3990).
Ciò posto, il ricorso è per il resto fondato, essendo ravvisabile, nel caso di specie, in capo all’amministrazione comunale intimata uno specifico obbligo giuridico di provvedere sull’istanza avanzata dal ricorrente mediante l’adozione di un provvedimento espresso, previa eventuale convocazione, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024, di una relativa conferenza di servizi nell’ambito della quale acquisire gli atti di assenso – ulteriori a quelli già espressi – ritenuti ancora necessari, ivi compreso quello dell’AUBAC (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione II, 17 febbraio 2026, n. 1248).
Il ricorso deve, quindi, essere accolto in tal senso, dovendosi, per l’effetto, dichiarare l’obbligo del Comune di Rieti di provvedere espressamente sull’istanza proposta dal ricorrente il 13 agosto 2024, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte”.
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AGRIVOLTAICO – PAS
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 5 maggio 2026, n. 2860
Sulla decorrenza del termine per l’inizio dei lavori
“Rilevato preliminarmente che la procedura abilitativa semplificata in questione rientra nell’alveo delle disposizioni di cui al previgente d.lgs. n. 28/2011, con conseguente obbligo di comunicazione della data di conclusione dei lavori entro tre anni dal perfezionamento, nulla essendo invece previsto con riguardo al loro inizio (cfr. art. 6, comma 6, per cui: “La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori”); che, dunque, ratione temporis, non sussisteva l’obbligo di avvio della realizzazione degli interventi entro l’anno dal perfezionamento della p.a.s., di cui al successivo art. 8, d.lgs. n. 190/2024 (non applicabile nel caso di specie) e, dunque, alcuna decadenza può essere riferita al titolo abilitativo in questione”.
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FOTOVOLTAICO – PAS
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, sentenza 7 maggio 2026, n. 847
Sul regime transitorio del Testo Unico FER e sull’obbligo di comunicare formalmente l’intenzione di volersi avvalere del regime più favorevole
“Ai sensi poi dell’art.15 co. 2 “A far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, le disposizioni di cui all’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Dalla semplice lettura della norma si comprende come per “procedure in corso” si intendono quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero il 30 dicembre 2024, mentre nel caso di specie soltanto il 30 gennaio 2025 la ricorrente ha provveduto ad effettuare le integrazioni documentali richieste in data 24 aprile e 8 novembre 2024.
In secondo luogo anche volendo per ipotesi opinare nel senso voluto dalla ricorrente ovvero di applicazione del d.lgs. 190/2024, la società ricorrente non ha formalmente esercitato l’opzione, quale soggetto proponente, di attivare la procedura espropriativa di cui all’art.8, richiedendo invece la PAS, come visto, fin dalla presentazione dell’istanza il requisito della disponibilità delle aree interessate”.
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FOTOVOLTAICO – PAUR
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 8 maggio 2026, n. 3611
Sull’incompletezza documentale dell’istanza al momento dell’avvio del procedimento
“Tale assunto è infondato, in quanto la parte appellante confonde il piano della “completezza” documentale con quello della “adeguatezza” documentale: infatti, mentre il primo attiene alla fase dell’iniziativa, implicando un mero controllo formale ai fini della procedibilità dell’istanza, il secondo attiene propriamente alla fase istruttoria, con conseguente possibilità di effettuare delle integrazioni documentali, rendere dei chiarimenti o regolarizzare le istanze.
(…) una volta che l’amministrazione ha concluso il controllo formale sulla “completezza” dell’istanza e della relativa documentazione ai fini dell’avvio del procedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis, cod. ambiente, deve ritenersi del tutto fisiologico che l’amministrazione possa poi chiedere delle integrazioni, nella successiva fase istruttoria, in sede di verifica della “adeguatezza” della medesima documentazione presentata, come previsto dai successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 27-bis, cod. ambiente”.
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FOTOVOLTAICO – PAS
T.A.R. Veneto, Sez. IV, ordinanza 8 maggio 2026, n. 279
Sulla formazione per silentium del titolo abilitativo e sulla completezza della documentazione
“(…) per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, A) del verbale della conferenza di servizi in data 24 marzo 2026 tenutasi nell’ambito del procedimento di procedura abilitativa semplificata (PAS) attivata dalla ricorrente in data 30 novembre 2025 presso il SUAP del Comune di Val Liona per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di edifici della stessa ricorrente (…); B) per l’accertamento formazione del titolo che abilita la ricorrente a installare l’impianto fotovoltaico in questione;
(…);
PREMESSO CHE:
– con il ricorso in epigrafe indicato la ricorrente: A) ha dedotto che l’intervento rientra tra quelli a iniziativa libera previsti dall’art. 7, del decreto legislativo n. 190 del 2024 e che il titolo paesaggistico si sarebbe formato per silentium; B) anche a ritenere l’intervento soggetto a PAS, il titolo abilitativo si sarebbe comunque formato, pure sotto il profilo paesaggistico, stante il decorso del termine di sessanta giorni senza che il Comune abbia assunto atti o provvedimenti a ciò ostativi; C) ha chiesto l’accertamento della formazione del titolo abilitativo e l’annullamento del verbale della conferenza di servizi del 24 marzo 2026 e dei presupposti atti del Comune, della Provincia e della Soprintendenza;
(…)
RITENUTO CHE:
– l’intervento in questione sia soggetto alla procedura di PAS perché ricade tra le ipotesi di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024, Allegato B), art. 1, sez. I, comma 1, lett. a), come inequivocabilmente indicato dalla stessa parte ricorrente nella pratica amministrativa;
– verosimilmente non sembra essersi formato per silentium il titolo abilitativo ai sensi dell’art. 8, comma 6, primo periodo del legislativo n. 190 del 2024, avuto riguardo al rilievo formulato dalle difese del Comune e della Provincia, secondo cui la pratica di PAS non era completa di tutta documentazione indicata al comma 4 dello stesso articolo, stante la mancanza del «cronoprogramma» (lett. f) del citato comma 4), con riserva di approfondire in sede di merito se era necessario allegare all’istanza anche la dichiarazione sulla percentuale di area occupata di cui alla lett. h) e l’impegno al ripristino di cui alla lett. i);
– il mantenimento delle opere presupporrebbe, comunque, il rilascio del titolo di accertamento di compatibilità paesaggistica, ragion per cui paiono legittime le conclusioni espresse dalle Amministrazioni interessate all’esito della conferenza di servizi in data 24 marzo 2026;
RITENUTO, pertanto, di respingere l’istanza cautelare (…)”.
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FONTI FER – VIA CONSIGLIO DEI MINISTRI | AU
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 11 maggio 2026, n. 717
Sul provvedimento di VIA rilasciato dal Consiglio dei ministri e sulla formazione per silentium dell’autorizzazione unica decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla comunicazione
“Da qui la necessità di verificare la fondatezza o meno della pretesa della controinteressata e, quindi, la formazione per silentium del titolo autorizzatorio richiesto. La domanda di accertamento (…) è fondata.
Ai fini dell’operatività del silenzio assenso, in generale, occorre che la domanda sia corredata da tutta la documentazione ritenuta essenziale, volta per volta dalla legge di settore ai fini del corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione (tra le tante, Cons. di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2179).
Nel settore in esame, devono ritenersi essenziali i contenuti della domanda indicati dalle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con D.M. del 10 settembre 2010 le quali definiscono specificamente i “Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica”.
In particolare l’art. 13.1, lett. b), delle Linee Guida (Parte III del DM del 10 settembre 2010), tra gli altri, quali requisiti minimi dell’istanza di autorizzazione, prevede che l’istanza sia corredata da:
“omissis…
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; OMISSIS
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al punto c), dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;…”.
In assenza di uno di questi documenti non può ritenersi formato il silenzio assenso; nulla esclude, in ogni caso, che tali elementi essenziali non possano formare oggetto di regolarizzazione e/o precisazioni su espressa richiesta dell’Amministrazione procedente. Si è, infatti, ulteriormente chiarito che anche rispetto agli elementi essenziali dell’istanza devono ritenersi ammissibili “mere richieste di regolarizzazione o di precisazioni su fatti secondari e di dettaglio, riferiti alla documentazione progettuale depositata o alle dichiarazioni rese dal tecnico incaricato limitatamente agli aspetti dichiarativi e rappresentativi che non incidano sulla possibilità di identificare con precisione le caratteristiche dell’intervento”.(Cons. di Stato, Sez. VI, 25 settembre 2024, n. 7768).
Applicando i richiami principi giurisprudenziali al caso in esame, il Collegio, alla luce di tutte le evenienze documentali in atti, condivide l’assunto dell’odierna controinteressata secondo cui l’istanza presentata doveva ritenersi completa nei suoi elementi essenziali e che il decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione Puglia della deliberazione di Via del Consiglio dei Ministri da parte del Mase ovvero, al più tardi, dalla data di indizione della prima riunione della conferenza di servizi abbia determinato la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica presentata per la realizzazione dell’impianto eolico in esame”.
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FONTI FER – VIA
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 14 maggio 2026, n. 1369
Sulla valutazione in concreto degli impatti cumulativi e sull’effettività del criterio cronologico
“(…) la ricorrente non contesta, in via astratta, la legittimità del ricorso alla valutazione cumulativa, bensì la sua concreta applicazione, ritenuta viziata da travisamento dei presupposti, nella misura in cui il progetto della controinteressata è stato qualificato come attuale e realizzabile, laddove – alla luce della documentazione versata in atti – lo stesso risulterebbe subordinato alla realizzazione di infrastrutture di rete non ancora disponibili e con tempi di attuazione incerti e dilatati. Ne deriva, a detta della (…), che l’effetto cumulativo assunto a base del provvedimento si configurerebbe come meramente ipotetico, con conseguente alterazione dell’intero giudizio di compatibilità, atteso che il ridimensionamento del progetto della ricorrente non discenderebbe da un impatto intrinseco, bensì dalla necessità di evitare un’interferenza futura e non attuale.
A fronte delle puntuali deduzioni della ricorrente, le amministrazioni resistenti e la controinteressata si limitano a ribadire, in termini generici, la legittimità della valutazione cumulativa e la presunta maturità procedimentale del progetto (…), senza confrontarsi seriamente con il profilo decisivo della sua concreta realizzabilità. (…)
In tale contesto, rileva il Collegio che l’effetto cumulativo – che può condurre a impedire, in tutto o in parte, la realizzazione di progetti presentati successivamente, in ragione della presenza nell’area di interventi già proposti e della conseguente saturazione del contesto territoriale – opera certamente in applicazione del criterio cronologico delle istanze; tuttavia, tale meccanismo presuppone necessariamente che il progetto anteriore, assunto quale parametro di riferimento per la valutazione di quello successivo, sia concretamente realizzabile in tempi certi e ragionevolmente brevi, e non sia invece subordinato alla realizzazione di opere eventuali o caratterizzato da tempistiche di attuazione incerte e dilatate. In mancanza di tale requisito, infatti, il progetto anteriore non può essere utilmente considerato ai fini della valutazione cumulativa, pena la lesione di iniziative imprenditoriali effettivamente attuabili, che verrebbero irragionevolmente compresse sulla base di interventi meramente potenziali, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa”.
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FOTOVOLTAICO | PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 18 maggio 2026, n. 1453
Sull’automatica autorizzabilità di un intervento ricadente in area idonea e la rilevanza di un sito Natura 2000
“Le puntuali considerazioni svolte sulla preservazione del sito ZPS della Rete Natura 2000 consentono altresì di rigettare i motivi quinto, sesto e settimo poiché seppure il previgente art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 — applicabile ratione temporis al caso di specie – qualificava come “idonee” le aree ove non soggette ai vincoli di cui al d.lgs. 42/2004, non comprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela culturale né nelle relative fasce di rispetto, senza fare espresso riferimento ai siti Natura 2000, ciò non impedisce all’amministrazione di negare l’autorizzazione qualora sussista, come nel caso di specie, una motivazione particolarmente rigorosa e puntuale su quest’ultimo profilo.
In altri termini, la qualificazione di un’area come idonea non comporta un’automatica autorizzabilità dell’intervento: l’amministrazione può comunque opporre un diniego quando, sulla base di un’istruttoria approfondita, emerga una significativa incidenza negativa su un sito Natura 2000.
Non a caso il novellato art. 11-bis d.lgs. n. 190/2024, ai fini dell’adozione delle leggi regionali e provinciali indicanti le aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ha puntualmente previsto che “le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri: a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali; b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e) delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11-quinquies” […]”; (ciò, ndr), seppure il citato art. 11-bis del d.lgs. 190/2024, al comma 4, prevede l’impossibilità di fissare “divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili””.
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FONTI FER – PRINCIPI GENERALI
Corte Costituzionale, sentenza 25 maggio 2026, n. 88
Sulla disapplicazione da parte dell’autorità amministrativa statale di una legge regionale asseritamente incostituzionale (Regione Autonoma della Sardegna vs. MASE) e sulla legittimità del provvedimento adottato (VIA)
“Con i ricorsi indicati in epigrafe (iscritti al n. 3 e al n. 4 reg. confl. enti del 2025) la Regione autonoma Sardegna ha promosso conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del MASE al fine di ottenere l’annullamento delle VIA in relazione a tre progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Oristano (decreti di VIA protocollo n. 68, n. 125 e n. 128 del 2025) e altrettanti progetti ricadenti nella Provincia di Sassari (decreti di VIA protocollo n. 177, n. 192 e n. 203 del 2025) (…).
La Regione Sardegna chiede a questa Corte di accertare che non spetta allo Stato e, per esso, ai suoi organi amministrativi, nella specie al MASE – Direzione generale valutazioni ambientali, disapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024), non essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa quella statale, sindacarne la legittimità costituzionale al fine di una loro disapplicazione con provvedimenti amministrativi. (…)
La censura è fondata.
Dal complessivo tenore dei decreti emerge con sufficiente chiarezza che il MASE riconosce la vigenza della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 e, non di meno, la disapplica, ritenendola costituzionalmente illegittima. (…). Il giudizio positivo del MASE sulle valutazioni di impatto ambientale, dunque, non solo è stato reso senza considerare se l’area su cui insistevano i progetti ricadesse o meno tra quelle individuate come idonee dalla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ma si fonda sulla disapplicazione della predetta normativa regionale. (…).
Il MASE, in applicazione dei principi in tema di successione delle leggi nel tempo, che impongono alle pubbliche amministrazioni di applicare la normativa vigente in ragione del criterio cronologico, non avrebbe dovuto disapplicare la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, emanata successivamente al d.lgs. n. 199 del 2021. Peraltro, la richiamata legge regionale è stata dichiarata solo in parte costituzionalmente illegittima da questa Corte, senza intaccare la competenza legislativa regionale in tema di individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER (sentenza n. 184 del 2025) (…)
Conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati”.
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FONTI FER – PAS
T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, sentenza 30 aprile 2026, n. 495
Sull’obbligo del Comune di effettuare le opportune verifiche istruttorie entro il prescritto termine di decadenza e sull’effetto di rendere lecita l’attività privata in caso di mancato esercizio del potere interdittivo entro detto termine
“È ormai pacifico l’approdo giurisprudenziale secondo cui, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che il Comune abbia notificato l’ordine di non effettuare l’intervento, l’attività di costruzione dell’impianto deve intendersi definitivamente assentita.
È stato altresì ribadito come non possa affermarsi che il titolo abilitativo tacito può formarsi solo se ricorrano tutti i presupposti necessari e ciò perché le eventuali condizioni insussistenti devono costituire proprio l’oggetto delle verifiche istruttorie che il Comune è tenuto a compiere nel termine di 30 giorni previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011, pena la decadenza del potere interdittivo con l’effetto di rendere lecita l’attività privata (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130).
Da tali principi, ne deriva che – a fronte della documentazione prodotta – il Comune, nell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 6 comma 4 del d.lgs. 28/2011, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per sospendere l’iter e avviare le opportune valutazioni, ivi inclusa la convocazione della conferenza dei servizi. E, infatti, il successivo comma 4 dell’art. 6 in commento onera il Comune ad “accertare specificamente anche le condizioni di legittimazione alla presentazione della dichiarazione nel predetto termine decadenziale, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante l’intervento” (cfr. Cons. Stato, n. 130/2023 cit.).
Come già affermato nella sentenza n. 502/2024, tutte le asserite carenze documentali riscontrate dall’amministrazione comunale nell’originaria istanza presentata nel 2022 e, quindi, trascorsi ormai tre anni, avrebbero dovuto essere accertate e contestate dall’amministrazione entro il termine decadenziale di trenta giorni, secondo quanto costantemente ribadito dal costante indirizzo giurisprudenziale”.
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FONTI FER – PAS
Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 28 aprile 2026, n. 3325
Sull’irrilevanza della trasmissione del certificato di collaudo ai fini dell’individuazione del termine di fine dei lavori dell’impianto
“L’art. 6 (del D. Lgs. n. 28/2011, ndr), infatti, indica separatamente l’adempimento della comunicazione di fine lavori (comma 6), necessario ai fini del computo del dies a quo dei tre anni di validità della P.A.S., e quello della trasmissione del collaudo (comma 8), per il quale neppure è previsto un termine (che ad esempio in materia di opere pubbliche è fissato in sei mesi), sicché la sua presentazione tardiva, seppure inopportuna, documenta pur sempre, in mancanza di elementi contrari, la natura esclusivamente formale della precedente violazione. (…)
Dalla lettura e dall’esame delle norme applicabili al caso di specie, dunque, si può trarre la conclusione che il T.a.r. ha erroneamente ritenuto la presentazione del collaudo momento integrante del completamento dell’opera, già formalmente comunicato, senza valorizzare effettive differenze tra l’assentito e il realizzato, in quanto mai accertate.
Ciò contrasta col generale divieto di aggravamento del procedimento e soprattutto attribuisce al documento de quo – recte, a contrario, alla sua mancanza – una finalità che il legislatore non ha inteso dargli. L’impianto, dunque, non poteva essere demolito in ragione della mancanza del titolo, stante che, al contrario, lo stesso esisteva (le P.A.S. sopra richiamate) e la sua realizzazione, assumendo a momento di completamento la comunicazione regolarmente effettuata, è avvenuta nel termine di tre anni previsto dalla legge.
A quanto detto consegue l’accoglimento dell’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna n. – OMISSIS- del 2025, l’accoglimento del ricorso di primo grado.”
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AGRIVOLTAICO – AU
T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza 27 aprile 2026, n. 952
Sulla sede e sul momento per la definizione delle misure compensative
“La sede istituzionale per la definizione delle misure compensative (eventuali: lettera d del punto 2 dell’allegato 2 al D.M. 10.9.2010) è costituita dalla conferenza di servizi (lettera f del punto 2 dell’allegato n. 2 al D.M. 10.9.2010).
Nel caso in esame le misure compensative non sono state assentite o proposte dal Comune in sede di conferenza di servizi; il ricorrente, nella articolata fase istruttoria che ha presieduto alla conclusione della conferenza dei servizi e, poi, al rilascio dell’autorizzazione unica, ha reiterato il proprio parere negativo ed ha respinto la proposta di indennizzo compensativo della società Margisolar.
In particolare, da un lato l’esito della conferenza dei servizi è stato dichiarato definitivamente favorevole dalla Provincia con nota del 18.6.2025, dall’altro, prima di tale conferenza, il Comune di Pozzolo Formigaro si è limitato a esprimere parere negativo.
Solo con nota del 1.7.2025 (a conferenza dei servizi conclusa), il ricorrente ha comunicato alla Provincia “l’avvenuto inizio di confronti con la società Margisolar…per la definizione di una convenzione da stipularsi inerente le opere compensative a favore di questo Comune”, per poi dare atto, con missiva del 30.7.2025, che era ancora “in corso un dialogo costruttivo” con Margisolar al fine di definire possibili misure di compensazione ambientale “in applicazione di quanto previsto dall’allegato II del D.M. 10.9.2010, art. 1. comma 5, della legge n. 239/2004 e della condizione n. 7 del parere n. 381 in data 8.8.2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” (documento n. 21 depositato in giudizio dalla Provincia).
Nelle conferenze di servizi connotanti il procedimento in questione (…) il ricorrente non ha proposto la definizione delle misure compensative di proprio interesse.
La conclusione del procedimento, segnata dalla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi (come da nota della Provincia datata 18.6.2025), ai sensi delle richiamate disposizioni del D.M. 10.9.2010 rappresenta il confine entro il quale avrebbero dovuto essere definite le misure compensative. Pertanto, laddove la nota provinciale invita i Comuni a fornire, prima dell’autorizzazione unica, copia della convenzione ex D.M. 10.9.2010, “qualora sottoscritta”, allude alla necessità che la convenzione si sia perfezionata prima della data della chiusura dei suddetti lavori o comunque prima della suddetta nota”.
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Giovanni Giustiniani | Avvocato, esperto in diritto amministrativo e, in particolare, in diritto dell’energia e dell’ambiente. Autore di diverse pubblicazioni e relatore a convegni in materia.
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