Trasparenza e DL Semplificazioni: questa è la via

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Da Econnextion, nuovo strumento di consultazione di Terna a servizio di tutti gli operatori del settore delle rinnovabili italiane, si evince che le richieste di connessione alla rete di alta tensione hanno superato i 300 GW, ed il solo fotovoltaico copre oltre un terzo delle domande.

Certo, i numeri sono impressionanti, ma chi opera in questo settore sa bene che questa enorme potenza ipoteticamente a disposizione, è di due ordini di grandezza inferiore a quanto effettivamente installato in Italia lo scorso anno, e fornisce anche una fotografia delle problematiche di tipo autorizzativo di cui il nostro Paese è da sempre affetto. 

Fortunatamente la politica, o almeno una parte di essa, comincia a capire le necessità reali legate allo sviluppo delle energie rinnovabili, e dopo vari interventi non proprio efficaci, il 24 febbraio è arrivato il Decreto Legge (DL) Semplificazioni, che speriamo dia un contributo significativo allo sviluppo del settore. Ecco alcune delle novità principali.

Non è più necessario acquisire, ai fini della procedibilità della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l’atto del competente soprintendente del Ministero della Cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico, e il provvedimento di VIA non è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni, inoltre, il procedimento unico può essere avviato anche se ancora è in corso il procedimento di VIA, e la VIA può essere acquisita anche all’interno del procedimento unico. 

Parlando di Ministero della Cultura, si specifica che questo parteciperà al procedimento autorizzativo di impianti a terra solo per i progetti localizzati in aree sottoposte a tutela e solo se l’intervento non è sottoposto a VIA. Se i progetti non ricadessero in aree sottoposte a tutela paesaggistica e non fossero sottoposti a VIA, il Ministero della cultura non sarebbe competente. 

Queste prime importanti semplificazioni significano taglio dei tempi, e quindi autorizzazioni auspicabilmente più veloci. A tal proposito è anche specificato che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a 150 giorni includendo anche il procedimento di VIA.

Molto importanti poi sono le novità in merito al fotovoltaico in zone e aree industriali, artigianali e commerciali. In tali aree l’installazione di impianti sarà considerata attività di manutenzione ordinaria e non sarà subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, così come le opere connesse e le infrastrutture necessarie. Tali regole tra l’altro sono anche estese a discariche (o lotti di discarica chiusi e ripristinati) ovvero a cave (o lotti o porzioni di cave) non suscettibili di ulteriore sfruttamento. La soprintendenza in questo caso interverrà solo se l’intervento (incluso le opere connesse) ricadrà in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Questa importante semplificazione dovrebbe contribuire a sviluppare il settore delle aste, affette da tempo da carenza di progetti idonei, e soprattutto potrebbe sviluppare rapidamente investimenti privati ai fini dell’autoconsumo, ed essere catalizzatore anche di comunità energetiche, con impianti di produzione e consumatori in ambito industriale.

Ci sono semplificazioni poi anche per piccoli impianti: per impianti fotovoltaici e termici su edifici o strutture edilizie e impianti eolici fino a 20 kW, l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. 

Novità anche per gli enti pubblici: fino al 31 dicembre 2025 gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree e/o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili. Questo aspetto favorirà da un lato la realizzazione di impianti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall’altro favorirà la collaborazione pubblico-privato per la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica.

Importanti novità infine per gli imprenditori agricoli e gli impianti agrovoltaici.

Se gli impianti fotovoltaici sono ubicati in aree agricole, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 (previa definizione delle aree idonee, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni), essi sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, solo se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia. Per far si che ciò avvenga, si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

    1. i moduli fotovoltaici dovranno essere installati sopra le coltivazioni ad una altezza pari o superiore a due metri, dovranno essere senza fondazioni in cemento e dovranno essere facilmente amovibili;
    2. l’installazione dell’impianto dovrà prevedere una effettiva compatibilità con l’ambito agricolo, una integrazione con le attività di coltivazione, essere supporto per le piante o per sistemi di irrigazione e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

Questa ulteriore semplificazione mette l’imprenditore agricolo al centro dell’innovazione del fotovoltaico a terra, e lo fa diventare attore principale, e spinge il mercato ad innovare in ottica di sostenibilità ed integrazione delle attività agricole con quelle energetiche, spinge i progettisti energetici ed agricoli a colloquiare ancor di più, al fine di veder realizzati veri esempi di innovazione ed integrazione anche paesaggistica con il territorio

Il DL Semplificazioni è entrato in vigore in data 25 febbraio 2023 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione. Se non dovesse essere convertito in legge entro 60 giorni, il DL Semplificazioni decadrà.

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